Cassazione Civile, Ordinanza n. 03128/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (Amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un accertamento sintetico per il periodo d'imposta 2007, contestando alla contribuente un maggior reddito sulla base di alcuni elementi indice di capacità contributiva, tra cui l'acquisto di un autoveicolo, il possesso di un altro mezzo, il mantenimento dell'abitazione e la presenza di collaboratori familiari. La CTP aveva respinto il ricorso della contribuente, mentre la CTR aveva accolto l'appello ritenendo giustificata la disponibilità del veicolo e delle relative spese in quanto riferibili al figlio della contribuente e comunque compatibili con il reddito da pensione di accompagnamento. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi, perché la CTR avrebbe considerato solo l'acquisto della Range Rover e non tutti gli altri indici presuntivi; 2) violazione dell'art. 132 c.p.c. per motivazione apparente, poiché la CTR avrebbe attribuito a un terzo l'utilizzo e le spese del veicolo senza adeguata motivazione; 3) violazione e falsa applicazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973, per avere la CTR disatteso la presunzione legale di capacità contributiva senza che la contribuente avesse fornito prova documentale idonea a dimostrare la provenienza non reddituale delle somme necessarie per l'acquisto e il mantenimento dei beni.
La decisione
La Corte ha respinto il primo e il secondo motivo, ritenendo che la CTR avesse considerato tutti gli elementi indice e che la motivazione fosse comprensibile e non apparente. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che nell'accertamento sintetico la disponibilità dei beni costituisce presunzione legale di capacità contributiva ai sensi dell'art. 2728 c.c. e che la prova contraria deve consistere in dimostrazione documentale di fonti finanziarie non imponibili o già tassate; nel caso concreto, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e la proposta d'acquisto del veicolo non erano prove idonee a vincere la presunzione, almeno quanto ai mezzi per l'acquisto e il mantenimento di uno dei veicoli. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Le disposizioni sulla notifica nel processo tributario richiamate non incidono sul giudizio di cassazione, perché riguardano le giurisdizioni inferiori.
art. 16 bis d.lgs. n. 546/1992
La disciplina del processo tributario telematico non è ritenuta pertinente alla notifica del ricorso per cassazione; la notificazione resta regolata dal codice di rito civile.
Il giudizio di cassazione in materia tributaria è disciplinato dalle norme del codice di rito, senza interferenze della disciplina propria del processo tributario di merito.
La motivazione è apparente solo quando non consente di ricostruire il percorso logico seguito dal giudice o risulta invincibilmente contraddittoria; nel caso concreto tale vizio non ricorreva.
Nell'accertamento sintetico la disponibilità di beni fa presumere legalmente la capacità contributiva; il contribuente deve fornire prova contraria documentale della provenienza non reddituale o non imponibile delle somme impiegate.
La disponibilità dei beni, nella disciplina ratione temporis vigente, costituisce il fatto indice da cui la legge desume la capacità contributiva.
La presunzione di capacità contributiva derivante dalla disponibilità di beni è qualificata come presunzione legale iuris tantum, che sposta sul contribuente l'onere della prova contraria.
Massime di principio
- Nell'accertamento sintetico dei redditi, la disponibilità di beni o spese indice di capacità contributiva integra una presunzione legale iuris tantum: il giudice può solo verificare se il contribuente abbia fornito una prova contraria idonea e specificamente documentale sulla provenienza non imponibile delle somme impiegate.
- La prova contraria all'accertamento sintetico non può risolversi in mere dichiarazioni di parte o in documenti che non attestino la reale fonte finanziaria non tassata; occorre dimostrare con elementi documentali che le somme provengano da redditi esenti, soggetti a ritenuta o comunque non imponibili.
- Il vizio di motivazione apparente sussiste solo se dalla sentenza non sia possibile ricostruire l'iter logico-argomentativo del giudice; se la ratio decidendi è comprensibile, la censura è infondata anche quando la parte non condivida la valutazione delle prove.
- In cassazione, la disciplina delle notificazioni del processo tributario di merito non si applica automaticamente al giudizio di legittimità, che resta regolato dal codice di procedura civile salvo i rinvii espressi della normativa speciale.
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