Cassazione Civile, Ordinanza n. 29716/2022 del 11/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
I lavoratori avevano agito per far accertare che l'attività di front e back office svolta nell'ambito di un appalto fosse in realtà eseguita con modalità tali da rivelare un vincolo di subordinazione nei confronti della società committente, deducendo la sussistenza di una somministrazione irregolare in violazione degli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 276/2003 e di un appalto non genuino in violazione dell'art. 29 dello stesso decreto. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto delle domande, ritenendo lecito l'appalto. Con il ricorso per cassazione i lavoratori hanno articolato tre motivi: violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 20-29 d.lgs. n. 276/2003, nonché degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; falsa applicazione della disciplina sugli appalti con contestazione del rischio economico e della valutazione della documentazione prodotta dalla società committente; violazione degli artt. 115, 116, 345 c.p.c. e 2697 c.c., per asserita mancata lettura degli atti e omessa pronuncia su tutta la domanda e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, mirassero in realtà a contestare l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito sulla liceità dell'appalto e sull'insussistenza di una somministrazione irregolare. Ha inoltre evidenziato che, in presenza di doppia conforme, il sindacato di legittimità è ulteriormente limitato; che le doglianze ex artt. 115 e 116 c.p.c. erano impropriamente formulate perché tendevano a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio; che la censura ex art. 2697 c.c. era inammissibile poiché non denunciava un errato riparto dell'onere probatorio, ma una diversa lettura delle prove; e che anche i vizi motivazionali e la dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c. non erano stati dedotti secondo i canoni richiesti. Ha condannato i ricorrenti alle spese in favore della società resistente e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
È censurabile in cassazione solo se il giudice attribuisce l'onere della prova a una parte diversa da quella onerata; non quando la critica investe la valutazione delle prove compiuta dal merito.
Richiamato dai ricorrenti per dedurre la violazione della disciplina sulla somministrazione di lavoro irregolare.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere l'illegittimità della somministrazione di lavoro.
Richiamato dai ricorrenti per dedurre la non genuinità dell'appalto.
La dedotta nullità per difetto di motivazione è stata esclusa perché il percorso argomentativo della sentenza impugnata era percepibile.
La motivazione della sentenza d'appello è stata ritenuta sufficiente e non meramente apparente.
La violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non dedotte dalle parti o dichiara di non dover osservare la regola di giudizio; non basta contestare la valutazione delle prove.
La violazione sussiste solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o afferma di valutarla secondo prudente apprezzamento quando invece la legge impone altro criterio.
Richiamato nelle censure dei ricorrenti in relazione alla pretesa mancata considerazione della documentazione prodotta.
Richiamato nelle censure dei ricorrenti.
Richiamato nelle censure dei ricorrenti.
Richiamato nelle censure dei ricorrenti per asserita omessa considerazione di atti e documenti e violazione del thema decidendum.
La deduzione del vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato richiede specifica indicazione del contenuto degli atti e del modo in cui la domanda sarebbe stata omessa o decisa ultra/extra petita.
comma 1, n. 3; comma 1, n. 4
La Corte ribadisce che il motivo ex n. 3 richiede l'indicazione delle norme violate e delle affermazioni in diritto della sentenza contrastanti con esse; il vizio processuale ex n. 4 va prospettato con specificità.
In presenza di doppia conforme, il sindacato sulla ricostruzione dei fatti è ulteriormente limitato.
Citato per la trattazione camerale del ricorso.
Richiamato anche per rinvio ai precedenti conformi della Corte.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di declaratoria di inammissibilità.
Norma modificativa richiamata in relazione al raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. è inammissibile se si limita a elencare norme asseritamente violate senza indicare specificamente quali affermazioni in diritto della sentenza siano in contrasto con esse.
- La censura di violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo quando il giudice abbia invertito l'onere della prova; non quando, sotto tale veste, si contesti la valutazione del materiale probatorio.
- La deduzione della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per sollecitare una nuova valutazione delle prove: occorre allegare, rispettivamente, l'utilizzo di prove non introdotte dalle parti o l'attribuzione a una prova di un valore diverso da quello legale.
- In presenza di doppia conforme, il sindacato di legittimità sulla ricostruzione dei fatti è ulteriormente circoscritto e non consente una rivalutazione del merito.
- La deduzione del vizio di omessa pronuncia o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato richiede una specifica ricostruzione del contenuto delle domande, delle decisioni di merito e del punto in cui la pronuncia sarebbe mancata o eccedente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29507/2022 del 11/10/2022
- ordinanza_civile · 11 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29508/2022 del 11/10/2022
- ordinanza_civile · 11 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29587/2022 del 11/10/2022
- ordinanza_civile · 11 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29591/2022 del 11/10/2022
- ordinanza_civile · 11 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29592/2022 del 11/10/2022
- ordinanza_civile · 11 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29593/2022 del 11/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →