Cassazione Civile, Ordinanza n. 00935/2024 del 10/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal silenzio-rifiuto opposto dall’amministrazione a un’istanza di rimborso proposta da un contribuente che aveva versato IRPEF, ILOR e IVA per gli anni 1990, 1991 e 1992 e chiedeva il rimborso del 90% delle somme, invocando la disciplina agevolativa per i soggetti colpiti dal sisma Sicilia del dicembre 1990. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso, ma l’appello dell’Ufficio era stato rigettato. In cassazione l’Agenzia deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 17, l. n. 289/2002, dell’art. 1, comma 665, l. n. 190/2014, dell’art. 112 c.p.c., degli artt. 107 e 108 TFUE e della decisione UE 2016/195/2015, sostenendo che la CTR aveva erroneamente escluso che l’attività svolta dal contribuente fosse attività d’impresa e che, invece, per i soggetti che svolgono attività economica il beneficio sarebbe incompatibile con la disciplina europea sugli aiuti di Stato se non nei limiti consentiti e previa verifica del de minimis. La difesa del contribuente resisteva con controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo dell’Agenzia. Ha affermato che la disciplina del rimborso prevista per i soggetti colpiti dal sisma del 1990, come interpretata alla luce della decisione della Commissione europea, non può essere applicata ai contribuenti che svolgono attività economica rilevante come impresa ai fini euro-unitari, e che il giudice di merito deve verificare in concreto la compatibilità del beneficio con la disciplina degli aiuti di Stato, inclusa la soglia de minimis e l’assenza di sovracompensazione. Poiché la CTR aveva escluso erroneamente il contribuente libero professionista dall’area dei soggetti riconducibili all’impresa, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per i necessari accertamenti in fatto sul superamento o meno del de minimis e per la regolazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 9, comma 17, l. 27 dicembre 2002, n. 289
"90%"; "soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990"
Costituisce la base del beneficio fiscale richiesto; la sua applicazione deve però coordinarsi con la disciplina unionale sugli aiuti di Stato e non opera automaticamente per chi svolge attività d’impresa.
art. 1, comma 665, l. 23 dicembre 2014, n. 190
"esclusione di quelli che svolgono attività d'impresa"; "sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l'ordinamento dell'Unione europea"
La norma riconosce il diritto al rimborso ai soggetti colpiti dal sisma, ma esclude o sospende il beneficio per chi svolge attività d’impresa fino alla verifica di compatibilità con il diritto UE.
art. 21, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È richiamato quale base processuale per la presentazione dell’istanza di rimborso nei termini previsti.
art. 107 TFUE
È richiamato nel quadro della disciplina degli aiuti di Stato, cui il beneficio deve essere confrontato per verificarne la compatibilità.
art. 108 TFUE
"aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno"; "violazione dell'art. 108, paragrafo 3"
La Corte richiama la decisione della Commissione e la giurisprudenza di legittimità per affermare che il regime agevolativo era stato adottato in violazione dell’obbligo di notifica/sospensione e doveva essere sottoposto al controllo di compatibilità unionale.
È invocato nel ricorso come norma processuale asseritamente violata, senza che nella motivazione finale emerga un autonomo profilo decisivo su di essa.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 107, paragrafo 2, lett. b), TFUE
È richiamato per la deroga che consente la compatibilità degli aiuti destinati a rimediare ai danni arrecati da calamità naturali, purché ricorrano i presupposti concreti.
art. 9, par. 1, direttiva 2006/112/CE
È utilizzato per ribadire la nozione euro-unitaria di attività economica, indipendente dallo status giuridico e dalle modalità di finanziamento.
art. 4, direttiva 77/388/CE
È richiamato in senso conforme alla definizione euro-unitaria di soggetto passivo che esercita in modo indipendente un’attività economica.
art. 1, par. 8, direttiva 2004/18/CE
È richiamato per confermare l’ampia nozione di operatore economico che offre sul mercato lavori, prodotti o servizi.
Massime di principio
- Ai fini dell’applicazione di un’agevolazione fiscale collegata a eventi calamitosi, la qualificazione del beneficiario come soggetto che svolge attività economica deve essere effettuata secondo la nozione euro-unitaria di impresa, ampia e funzionale, indipendente dalla forma giuridica e dal fatto che l’attività sia professionale, tecnica o intellettuale.
- Quando una misura fiscale integra un aiuto di Stato, il giudice nazionale deve verificare la sua compatibilità con il diritto dell’Unione e, in presenza di decisione della Commissione, deve darvi attuazione anche mediante disapplicazione della norma interna incompatibile.
- Il diritto al rimborso per i soggetti che svolgono attività economica può sussistere solo se l’aiuto rientra nei limiti consentiti dalla disciplina unionale, in particolare se è dimostrato il nesso chiaro e diretto tra danno da calamità e agevolazione, senza sovracompensazioni e nel rispetto del regime de minimis applicabile.
- La prova della compatibilità dell’aiuto e del rispetto del de minimis grava sul contribuente che invoca il beneficio; il giudice non può limitarsi a verificare l’importo del singolo rimborso, ma deve considerare il cumulo degli aiuti nel periodo rilevante.
- In sede di rinvio conseguente all’applicazione di una disciplina sopravvenuta o unionale, possono essere acquisiti o valorizzati documenti e fatti che non erano prima necessari ma che diventano presupposti indispensabili della nuova regola giuridica.
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