Cassazione Civile, Ordinanza n. 40588/2021 del 17/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da una sentenza di appello che aveva condannato la società ricorrente, tra gli altri, al pagamento di una provvigione per la conclusione di un preliminare di compravendita di partecipazioni in società immobiliari. La creditrice notificava poi precetto alla società in proprio, e non al fondo di investimento alternativo gestito da essa. La società proponeva opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. sostenendo che il precetto fosse stato illegittimamente rivolto a lei personalmente, in violazione della separazione patrimoniale del fondo ex art. 36 t.u.f.; successivamente, a seguito di pignoramento presso terzi, proponeva anche opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. Nel giudizio sull'opposizione all'esecuzione già intrapresa, il Tribunale dichiarava la litispendenza rispetto al giudizio di opposizione a precetto pendente in appello. Con l'unico motivo del regolamento di competenza la ricorrente denunciava violazione degli artt. 39 c.p.c. e 2909 c.c., sostenendo che non vi fosse litispendenza e che il tribunale avrebbe dovuto esaminare nel merito l'opposizione al pignoramento, anche perché il precedente rigetto in rito dell'opposizione a precetto non avrebbe precluso una nuova delibazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto corretta la dichiarazione di litispendenza tra l'opposizione a precetto e la successiva opposizione all'esecuzione, poiché entrambe erano rivolte contro il medesimo titolo esecutivo e fondate sui medesimi fatti costitutivi, ossia la dedotta inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti della ricorrente in proprio anziché quale gestore del fondo. Ha inoltre precisato che, quando le due opposizioni pendono davanti a uffici giudiziari diversi, anche di grado diverso, la litispendenza sussiste; se pendono davanti allo stesso ufficio, va disposta la riunione. Ha aggiunto che, nell'esecuzione fondata su titolo giudiziale, non possono essere fatti valere in opposizione fatti estintivi o impeditivi anteriori al titolo, deducibili solo nel processo di formazione del titolo. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della ricorrente alle spese e con l'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
Richiamato solo per individuare il titolo sostanziale della condanna al pagamento della provvigione conseguente alla conclusione dell'affare.
Le opposizioni al precetto e all'esecuzione intrapresa, se fondate sui medesimi fatti costitutivi e sul medesimo titolo esecutivo, possono dar luogo a litispendenza; inoltre l'opposizione all'esecuzione non può essere usata per far valere questioni già deducibili prima della formazione del titolo.
È la norma invocata per censurare la declaratoria di litispendenza; la Corte conferma che ricorrono i presupposti della litispendenza nel caso concreto.
Richiamato dalla ricorrente e considerato dalla Corte nel contesto dell'efficacia del giudicato formatosi sulla sentenza e sulla successiva revocazione.
Evocato dalla ricorrente per sostenere la separazione patrimoniale del fondo di investimento alternativo rispetto alla società di gestione.
Se le due cause sono pendenti davanti allo stesso ufficio giudiziario, la Corte richiama la riunione d'ufficio delle cause, ferme le decadenze maturate nella causa iniziata per prima.
Norma sulla base della quale è stato proposto il regolamento necessario di competenza avverso l'ordinanza del tribunale.
Richiamato per la scrittura difensiva depositata dalla controricorrente nel procedimento di regolamento.
Richiamato per la trattazione camerale e le conclusioni scritte del Pubblico Ministero.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per il contributo unificato dovuto sul ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Tra opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c. e successiva opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. sussiste litispendenza quando le due cause riguardano il medesimo titolo esecutivo e sono fondate sui medesimi fatti costitutivi che attengono all'inesistenza del diritto di procedere a esecuzione forzata.
- La litispendenza richiede identità di soggetti, petitum e causa petendi; non rileva che nelle due cause le parti assumano ruoli processuali invertiti.
- Se le opposizioni ex art. 615 c.p.c. pendono davanti a uffici giudiziari diversi, anche di grado diverso, va dichiarata la litispendenza; se pendono davanti allo stesso ufficio, la reazione processuale corretta è la riunione d'ufficio ex art. 273 c.p.c.
- Nell'opposizione all'esecuzione fondata su titolo giudiziale non possono essere dedotti fatti estintivi o impeditivi anteriori alla formazione del titolo, che avrebbero dovuto essere fatti valere nel giudizio di cognizione preordinato alla sua formazione.
- Il ricorso per regolamento di competenza può investire solo questioni inerenti alla competenza o questioni pregiudiziali direttamente collegate; le censure su norme sostanziali o processuali diverse devono essere proposte con i rimedi ordinari.
- La declaratoria di litispendenza opera come prius logico e processuale, precludendo la decisione di merito sulla seconda causa pendente fino alla definizione del conflitto processuale tra i due giudizi.
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