Sentenza del 02/04/2024 n. 163 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
Dichiarazione Irpef e deducibilità di regalie ed omaggi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio ha emesso un avviso di accertamento per l'anno 2015 recuperando a tassazione spese ritenute non inerenti per complessivi € 120.323,97 (tra cui fattura per prestazione CTU, esborsi per consulenze tecniche relative a immobile di cliente, spese per omaggi e regalie, spese di viaggio, alberghiere e spese varie). Il contribuente ha contestato la non inerenza di tali costi e ha impugnato l'avviso in sede tributaria; l'Ufficio ha inoltre contestato la corretta quantificazione ed applicazione delle sanzioni.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale ha accolto il ricorso del contribuente annullando l'avviso di accertamento. In appello l'Agenzia ha impugnato la decisione, ma la Corte di grado confermava la sentenza di primo grado: tutte le riprese a tassazione sono state ritenute non provate dall'Ufficio o come inerenza correttamente comprovata dal contribuente. In particolare la fattura per CTU è stata considerata inerente all'attività professionale dello studio; gli esborsi per consulenze immobiliari non sono stati esclusi dall'ambito dell'attività del commercialista; le spese per omaggi e regalie sono state ricondotte alle spese di rappresentanza ai sensi dell'art.108 TUIR e del DM 19.11.2008; analogamente non risultavano prove contrarie per viaggi, alberghi e spese ornamentali. Conseguentemente sono state annullate anche le sanzioni (essendo venuta meno la base imponibile) e l'Agenzia è stata condannata alla rifusione delle spese di lite del grado.
Norme richiamate
Legge 244/2007, art.1 comma 33 lett. P)
Ha ridefinito la disciplina delle spese di rappresentanza prevista dall'art.108 TUIR; quadro normativo richiamato per la valutazione della deducibilità degli omaggi/regalie.
Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze... Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50
La Corte ha ritenuto che omaggi, regalie e gadget destinati alla comunità locale rientrano nelle spese di rappresentanza se rispettano i criteri di inerenza e congruità previsti dal decreto ministeriale; pertanto tali spese possono essere dedotte se adeguatamente giustificate.
DM 19.11.2008
Atto attuativo dell'art.108 TUIR che dettaglia i criteri (natura, destinazione, volume di ricavi, ecc.) per la deducibilità delle spese di rappresentanza; la sentenza lo utilizza per inquadrare gli omaggi e le spese gratuite nella categoria prevista (sub e)).
Richiamato nell'appello dall'Ufficio; la Corte sottolinea che l'inerenza si valuta rispetto all'oggetto dell'attività professionale e non in rapporto ai ricavi effettivi ottenuti, escludendo costi estranei all'attività.
Norma sulle sanzioni tributarie: la Corte ha annullato le sanzioni poiché è venuta meno la base di calcolo in seguito all'annullamento dell'accertamento.
Richiamato dall'Ufficio per contestare la sentenza di primo grado; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze procedurali e ha confermato la validità e completezza della motivazione di primo grado.
Invocato dall'Ufficio per sostenere nullità per motivazione apparente; la Corte ha ritenuto che non sussistono violazioni e che la motivazione è adeguata.
Norma citata dall'appellato in tema di spese di giudizio; la Corte, confermando il primo grado, ha posto a carico dell'Agenzia la rifusione delle spese del grado.
Massime di principio
- L'inerenza del costo si valuta rispetto all'oggetto dell'attività esercitata (descrizione dell'attività e studi di settore/attività tipiche), non rispetto ai ricavi effettivamente conseguiti: se il costo rientra nello spettro dell'attività caratteristica è in linea di principio deducibile.
- Per le spese di rappresentanza (inclusi omaggi e regalie) occorre verificare inerenza e congruità secondo quanto previsto dall'art.108 TUIR e dal DM 19.11.2008; i beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a €50 sono comunque deducibili.
- La prova della non inerenza grava sull'Amministrazione finanziaria: ove l'Ufficio non dimostri adeguatamente l'estraneità della spesa, la deduzione deve essere riconosciuta.
- Spese per consulenze e prestazioni di terzi devono essere valutate in base alla loro relazione con l'attività professionale esercitata: se rientrano nelle attività tipiche del professionista (anche ampie come quelle del commercialista: amministrazione patrimoni, consulenze immobiliari, ecc.) sono potenzialmente deducibili.
- Se l'accertamento viene annullato, le relative sanzioni si estinguono perché viene meno la base di calcolo; contestazioni sulla quantificazione delle sanzioni devono essere trattate dopo la verifica della fondatezza dell'accertamento principale.
- Documentazione e motivazione sono decisive: il contribuente dovrebbe conservare e produrre atti, parcelle, contratti, evidenze della destinazione (es. gadget distribuiti), e l'Ufficio deve fornire prove specifiche per disconoscere l'inerenza.
- Operazioni di rifatturazione o rimborso (es. biglietti ferroviari rifatturati e rimborsati) se documentate sono compatibili con la deducibilità ove ricorra l'inerenza.
- In caso di operatività associata o successione (es. decesso di socio), la qualificazione fiscale delle spese si valuta sostanzialmente: l'eventuale imputazione all'associazione o al singolo non altera la deducibilità se il requisito dell'inerenza è verificato.
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