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Sentenza

Sentenza del 03/04/2024 n. 291 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Ufficio chiedeva la restituzione di € 146.551,83 (oltre interessi) per accisa sul gasolio compensata dalla società tramite dichiarazioni trimestrali di consumo (II/2015 - III/2018). In sede di verifica l'Amministrazione riscontrava che le fatture di acquisto erano collegate a un deposito privato (distributore) la cui titolarità non era stata indicata nel quadro B delle dichiarazioni trimestrali (obbligatorio ai fini dell'agevolazione per autotrasporto). Il contribuente contestava: nullità dell'atto per cancellazione della società dal Registro imprese; violazione del termine di 60 giorni per il contraddittorio endo-procedimentale (avviso notificato dopo 42 giorni dal PVC); mancata richiesta da parte dell'Ufficio di integrazione del quadro B; possibilità di sanare la dichiarazione anche in sede contenziosa presentando le fatture e i quadri B ex post; applicabilità del credito secondo quanto indicato nel quadro A.

La decisione

La Corte ha respinto l'appello e confermato la decisione di primo grado. Ha ritenuto legittima la notifica dell'avviso nonostante il termine di 42 giorni in quanto l'Ufficio aveva motivato la deroga per "particolare e motivata urgenza" con riferimento al rischio di insolvenza dovuto alla cancellazione della società (art.28 co.4 D.Lgs.175/2014) e, inoltre, ha richiamato orientamento di Cassazione secondo cui l'obbligo del termine dilatorio di 60 giorni opera tipicamente solo per accessi/ispezioni nei locali del contribuente (non per verifiche "a tavolino"). Quanto al merito, la Corte ha ritenuto l'omissione del quadro B un vizio sostanziale: il quadro B è requisito costitutivo della dichiarazione per il credito, necessario per dimostrare che il carburante fosse destinato ai mezzi aventi diritto e per identificare il deposito/distributore; la sua assenza rende il credito inesistente e non sanabile né in amministrazione né in sede contenziosa, anche se il contribuente ha prodotto tardivamente le fatture e i quadri B in giudizio. La Corte ha quindi confermato la pretesa dell'Ufficio e condannato il contribuente alle spese (liquidate in € 8.000,00 oltre accessori).

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 175/2014 art. 28 comma 4

    Consente la sopravvivenza fiscale della società per gli atti impositivi fino a 5 anni dall'estinzione, giustificando la notifica dell'avviso anche dopo la cancellazione dal Registro delle Imprese e l'adozione di misure urgenti per il recupero.

  • L. n. 212/2000 (Statuto del contribuente) art. 12 comma 7

    "nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza"

    La garanzia dei 60 giorni per il contraddittorio endo-procedimentale non trova applicazione automatica per le indagini a tavolino; è principalmente riferita ad accessi/ispezioni nei locali del contribuente. Inoltre, può essere derogata in presenza di urgente pericolo di insolvibilità o altre motivate esigenze.

  • D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (T.U.A.) art. 19 comma 4

    Norma richiamata dal contribuente in relazione ai termini tra PVC e avviso; la Corte ha preferito l'interpretazione giurisprudenziale limitativa dell'art.12 Statuto del contribuente per le verifiche "a tavolino".

  • D.P.R. n. 277/2000 art. 3

    Prevede i contenuti della dichiarazione per ottenere l'agevolazione sull'accisa per gli autotrasportatori: tra l'altro il quadro B con i dati dei distributori privati è un elemento costitutivo e tassativo per la fruizione del credito; la sua omissione è vizio sostanziale che rende il credito inesistente.

  • D.P.R. n. 277/2000 art. 4

    Disciplina i tempi e le modalità di controllo e integrazione; la Corte ha ritenuto che l'Ufficio non potesse chiedere integrazioni su elementi (titolarità deposito) di cui è venuto a conoscenza solo in fase di verifica e che la norma non consente la sanabilità a posteriori dei vizi sostanziali richiesti per il riconoscimento del beneficio.

  • L. n. 212/2000 art. 6 comma 2

    Richieste di correzione formale da parte dell'Amministrazione rientrano nel principio di cooperazione; tuttavia la Corte ha ritenuto inammissibile la riproposizione del motivo già deciso e ha sottolineato che l'obbligo dell'Ufficio non opera se l'elemento costitutivo non era conoscibile prima della verifica.

  • D.Lgs. n. 471/1997 art. 13 comma 5

    Richiamata nella distinzione tra credito inesistente e credito non spettante: la Corte ha applicato il principio secondo cui l'assenza del presupposto costitutivo rende il credito inesistente, con conseguenze sul recupero e sulle sanzioni (richiamando la successiva giurisprudenza di legittimità).

  • D.P.R. n. 600/1973 artt. 36-bis e 36-ter e D.P.R. n. 633/1972 art. 54-bis

    Norme sui controlli automatizzati citate dalla Corte: l'eventuale inesistenza del credito non sempre è riscontrabile con i soli controlli automatici e perciò può essere oggetto di verifica più approfondita.

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. Unite sent. n. 34419/2023

    Chiarisce la distinzione tra credito inesistente e credito non spettante e le relative conseguenze sanzionatorie e di accertamento; la Corte territoriale l'ha richiamata per motivare che l'omissione del quadro B determina inesistenza del credito.

Massime di principio

  • Per agevolazioni fiscali previste da norme speciali (es. credito per autotrasporto) gli elementi richiesti dalla disciplina (quadro B, dati del deposito/distributore, elenco veicoli) sono spesso requisiti costitutivi: la loro omissione può rendere il credito inesistente e non sanabile in corso di giudizio.
  • Il termine dilatorio di 60 giorni tra PVC e avviso di accertamento previsto dallo Statuto del contribuente si applica principalmente agli accessi/ispezioni nei locali del contribuente; per verifiche "a tavolino" il vincolo è meno rigido e l'Amministrazione può emettere l'atto prima della scadenza, salvo che non ricorrano ragioni di urgenza.
  • La deroga ai 60 giorni per motivi di "particolare e motivata urgenza" è utilizzabile quando sussiste un fondato pericolo di insolvibilità (es. cancellazione e liquidazione del patrimonio sociale), purché motivata e documentata dall'Amministrazione.
  • La produzione tardiva di documenti (fatture, quadri compilati ex post) non è sufficiente a sanare vizi sostanziali delle dichiarazioni costitutive di un credito d'imposta; è quindi fondamentale compilare esattamente e integralmente la dichiarazione originaria.
  • L'utilizzo promiscuo di un deposito privato da parte di più imprese, senza l'indicazione puntuale dei veicoli e della titolarità, impedisce la prova che il carburante sia stato destinato esclusivamente ai mezzi aventi diritto e pregiudica la fruizione dell'agevolazione.
  • In caso di dubbi sulla correttezza formale e sostanziale di dichiarazioni che generano crediti, è preferibile chiedere chiarimenti/documentazione preventiva all'Amministrazione o annotare nella dichiarazione ogni elemento richiesto dalla normativa per evitare future riprese e sanzioni.

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