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Sentenza

Sentenza del 03/04/2024 n. 109 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'ufficio contestava la nullità del visto di conformità apposto dal dott. comm. WS (professionista non abilitato) alla dichiarazione Modello Redditi 2017 relativa al 2016 e, per tale motivo, disconosceva la compensazione di un credito I.Re.S. (compensazione superiore a €5.000,00) nonché irrogava la sanzione del 30% (euro 4.889) ex art. 13 D.Lgs. 471/1997 ritenendo l'operazione equivalente a un omesso versamento.

La decisione

Il giudice d'appello ha rigettato l'appello dell'Agenzia e confermato la sentenza di primo grado favorevole alla contribuente. Si è ritenuto che, sussistendo in concreto il credito e gli altri requisiti sostanziali, la mancata apposizione del visto costituisce una violazione meramente formale che non impedisce la compensabilità del credito; pertanto non sono applicabili le sanzioni aggravate ex art. 13 ma semmai quelle di natura formale (art. 8). L'ufficio è stato condannato alle spese di giudizio (liquidate in €1.000,00 più accessori).

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 241/1997, art. 35 comma 1 lett. a)

    Disciplina i soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità; la sua violazione è stata considerata una questione formale e non impedisce di per sé la compensabilità quando il credito esiste sostanzialmente.

  • Legge 27 dicembre 2013, art. 1 comma 574

    Prevede la possibilità di compensazione dei crediti d'imposta (soggetta, per importi rilevanti, all'apposizione del visto di conformità); il giudice ha ritenuto che il requisito formale del visto non escluda la compensazione se il credito è effettivamente spettante.

  • D.Lgs. n. 471/1997, art. 13

    Prevede sanzioni rilevanti (anche percentuali) per omessi versamenti; l'Ufficio aveva applicato questa norma ritenendo la compensazione fatta senza visto equivalente a un omesso versamento. Il giudice ha escluso l'applicabilità di questa norma quando la violazione è meramente formale e non comporta diminuzione della base imponibile o pregiudizio per l'Erario.

  • D.Lgs. n. 471/1997, art. 8

    Sanzione per violazioni formali; la Corte ha ritenuto che la mancata apposizione del visto, ove il credito sussista effettivamente, integri al più una violazione formale sanzionabile ai sensi di questa norma.

  • D.Lgs. n. 472/1997, art. 17

    Norma richiamata dall'Ufficio in relazione all'irrogazione delle sanzioni; nel caso concreto la Corte non ha ritenuto applicabile la sanzione aggravata invocata dall'Ufficio.

  • Cass. ord. n. 5289/2020

    Pronuncia decisiva richiamata dalla Corte: stabilisce che l'assenza del visto non può di per sé precludere la compensabilità quando gli altri requisiti sostanziali sussistono, trattandosi di violazione meramente formale.

  • Cass. n. 27211/2014; n. 23352/2017; n. 14158/2018

    Giurisprudenza citata a supporto del principio secondo cui la violazione meramente formale richiede la contemporanea assenza di pregiudizio per l'esercizio dei controlli e l'inesistenza di effetti sulla determinazione della base imponibile e sul versamento del tributo.

Massime di principio

  • La mancata apposizione del visto di conformità, sebbene costituisca una violazione formale, non impedisce automaticamente la compensabilità del credito se la sua esistenza sostanziale e gli altri requisiti sono provati.
  • Per applicare le sanzioni aggravate ex art.13 (equivalenti a omesso versamento) occorre dimostrare che l'operazione abbia effettivamente privato l'Erario di somme o abbia inciso sulla determinazione della base imponibile/versamento; l'assenza del visto di per sé non basta.
  • In presenza di contestazione sul visto è strategico documentare la spettanza sostanziale del credito (documenti probatori, corrispondenza, evidenze contabili) per dimostrare l'inesistenza di pregiudizio per l'Erario.
  • La carenza dell'abilitazione del professionista non implica automaticamente mala fede del contribuente; l'accertamento della rilevanza della violazione richiede valutazione concreta sull'incidenza della mancanza di visto sui controlli e sull'imposta dovuta.
  • Nel dubbio, valutare rimedi correttivi (es. integrazione documentale, regolarizzazione con visto ove possibile, mediazione/ricorso) e fondare la difesa sulla giurisprudenza consolidata (in particolare Cass. n.5289/2020 e pronunce affini).

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