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Sentenza

Sentenza del 02/04/2024 n. 245 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria

Finanza locale - contributo consortile - comproprietari di immobili - obbligo di pagamento - responsabilità solidale

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente impugnava l'Avviso di Notifica n. 6060000239 deducendo: 1) illegittimità dell'atto perché intestato solo a lei e non anche agli altri comproprietari, nonostante obbligo pro quota; 2) nullità per carenza di motivazione in violazione dell'art. 3 l. 241/1990 e art. 7 l. 212/2000, non essendo indicata la norma che legittima l'introito dei contributi né la procedura di determinazione e ripartizione; 3) infondatezza della pretesa perché il Consorzio non ha dimostrato l'effettivo beneficio derivante dalle opere e quindi l'esistenza del fatto costitutivo del contributo. In primo grado la CTP aveva accolto la pregiudiziale sull'intestazione e annullato l'atto. Il Consorzio ha appellato sostenendo che può validamente notificare l'atto anche ad un solo coobbligato senza che ricada sull'ente l'onere di indicare tutti gli obbligati.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello del Consorzio. Ha ritenuto infondato il motivo relativo all'intestazione poiché il regime dell'obbligazione solidale (art. 1306 c.c.) permette al creditore di far valere l'intero credito nei confronti di uno qualsiasi dei coobbligati, salvo fattispecie in cui l'accertamento della responsabilità di uno presupponga necessariamente quello degli altri (litisconsorzio necessario), situazione non riscontrata nel caso. Ha altresì affermato che il pagamento dei contributi di bonifica è imposto per legge a tutti i proprietari ricadenti nel comprensorio, indipendentemente dall'effettivo beneficio (art. 864 c.c., art. 59 R.D. 215/33, art. 14 L.R. n. 6/84) e che l'atto impugnato risultava sufficientemente motivato per consentire alla contribuente di difendersi. Conseguentemente la Corte ha accolto l'appello, riformando la sentenza di primo grado, e ha condannato l'appellata (la Sig.ra A P) al pagamento delle spese del grado pari a euro 850,00.

Norme richiamate

  • art. 1306 cod. civ.

    L'obbligazione solidale consente al creditore di esigere l'intero credito da uno solo dei coobbligati; non determina, di regola, un litisconsorzio necessario salvo che la responsabilità di un coobbligato presupponga necessariamente quella degli altri.

  • art. 864 cod. civ.

    Il pagamento dei contributi di bonifica è imposto ai proprietari dei fondi ricadenti nel comprensorio del Consorzio indipendentemente dall'effettivo vantaggio conseguito dai beni.

  • R.D. 215/1933 art. 59

    Norma regolatrice dei contributi di bonifica che, unitamente alle altre disposizioni, sostiene l'obbligatorietà del contributo a carico dei proprietari nel comprensorio.

  • L.R. n. 6/1984 art. 14

    Disposizione regionale confermante la materia dei contributi consortili e l'obbligo dei proprietari, richiamata per affermare il carattere impositivo e generale della contribuzione.

  • L. n. 241/1990 art. 3

    La Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, l'atto impugnato fosse sufficientemente motivato ai fini del contraddittorio; quindi la richiesta di motivazione dettagliata non era decisiva per la nullità dell'atto di riscossione consortile.

  • L. n. 212/2000 art. 7

    Richiesta di motivazione degli atti tributari; applicata ma ritenuta soddisfatta dall'atto consortile nel caso di specie.

  • D.Lgs. n. 546/1992 art. 53

    art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    Norma sui requisiti dell'atto di impugnazione; la Corte ha respinto l'eccezione di inammissibilità dell'appello perché l'atto indicava la parte e conteneva una descrizione sommaria dei fatti.

  • Giurisprudenza: Cass. n. 4754/2024

    Richiamata per consolidare il principio che l'obbligazione solidale non implica, di per sé, un litisconsorzio necessario e che il creditore può agire contro un solo coobbligato.

Massime di principio

  • Il Consorzio di bonifica può validamente notificare l'atto di accertamento/riscossione ad uno solo dei comproprietari: per effetto della solidarietà passiva il creditore può esigere l'intero credito da un singolo coobbligato.
  • La responsabilità solidale non determina automaticamente la necessità del litisconsorzio processuale: solo quando l'accertamento della responsabilità di un coobbligato presupponga necessariamente quello degli altri (interdipendenza oggettiva delle posizioni) occorre la chiamata in giudizio di tutti.
  • L'obbligo di versare i contributi consortili sussiste per legge indipendentemente dall'effettivo beneficio che le opere producono sui singoli fondi; la mancanza di uso o di vantaggio concreto non esonera dall'obbligo contributivo.
  • Gli atti di riscossione del Consorzio sono soggetti a motivazione, ma non è richiesto che contengano una dettagliata istruttoria sul beneficio concreto di ciascun fondo; è sufficiente che l'atto consenta al destinatario di comprendere e difendersi.
  • Se un comproprietario ritiene di non dover sostenere integralmente il contributo, la via corretta è l'azione di regresso verso gli altri coobbligati, dimostrando la ripartizione della responsabilità o l'assenza di vantaggi, ma ciò non impedisce al Consorzio di agire nei suoi confronti per l'intero credito.
  • In fase di impugnazione processuale attenzione a valutare se la posizione personale del singolo richieda l'accertamento unitario con altri coobbligati: solo in presenza di cause inscindibili può essere chiesta la riunione delle posizioni (litisconsorzio necessario).

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