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Sentenza

Sentenza del 03/04/2024 n. 8855 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava avvisi di liquidazione dell'imposta di registro, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva riqualificato l'operazione come cessione d'azienda. La Commissione tributaria regionale del Piemonte, con sentenza n. 1103/4/19 depositata il 18 ottobre 2019, aveva accolto l'appello di Global Structured Finance S.a.r.l., ritenendo che la riqualificazione dipendesse dal collegamento con un contratto preliminare non riportato nell'atto registrato e, quindi, da elementi extratestuali. L'Agenzia ha impugnato la sentenza per cassazione con tre motivi; la Corte non li ha esaminati nel merito, poiché nel corso del giudizio la controricorrente ha definito agevolmente la controversia.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione, avendo accertato la presentazione della domanda di definizione agevolata e il versamento dell'intero importo dovuto. Ha precisato che la definizione perfezionata da un coobbligato si estende anche agli altri, inclusi quelli la cui controversia non sia più pendente. Le spese sono state compensate tra le parti (la disciplina della definizione prevede che quelle del processo estinto restino a carico di chi le ha anticipate). Non è stato disposto un ulteriore versamento del contributo unificato. La Corte non ha deciso nel merito i tre motivi di ricorso dell'Agenzia.

Norme richiamate

  • Legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi 197, 198, 200 e 201

    Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

    La domanda e il deposito richiesti per la definizione agevolata consentono di dichiarare estinto il processo pendente; le spese del processo estinto, secondo la disciplina citata, restano a carico di chi le ha anticipate. La pronuncia ricorda inoltre che l'eventuale diniego può essere impugnato e, nei casi previsti, può fondare la revocazione dell'estinzione.

  • Legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 202, in relazione al comma 196

    La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 196.

    La definizione perfezionata da un coobbligato produce effetti anche a favore degli altri coobbligati, compresi quelli la cui controversia non è più pendente. La Corte interpreta tale previsione come comprensiva anche dei casi in cui si sia formato il giudicato, poiché il comma 202 richiama il secondo, e non il terzo, periodo del comma 196.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Non ricorrono nemmeno i presupposti di un ulteriore versamento a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, venendo in considerazione causa estintiva del giudizio correlata all'iniziativa di parte controricorrente, nei riguardi della ricorrente rilevando, peraltro, l'istituto della prenotazione a debito.

    In questo caso l'estinzione derivava dall'iniziativa della controricorrente e non sussistevano i presupposti per imporre alla ricorrente un ulteriore contributo unificato; la Corte considera inoltre la prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Quando una controversia tributaria pendente è definita agevolmente e risultano soddisfatti gli adempimenti richiesti, il giudice dichiara estinto il processo senza dover decidere i motivi di merito ancora pendenti.
  • La definizione agevolata perfezionata da un coobbligato può giovare agli altri coobbligati anche se la loro controversia non è più pendente; secondo l'interpretazione della Corte, l'effetto può estendersi anche a posizioni coperte da giudicato, nei limiti del richiamo normativo applicabile.
  • L'estinzione per definizione agevolata non comporta automaticamente un ulteriore contributo unificato: occorre verificare la causa concreta dell'estinzione e i presupposti previsti dalla disciplina processuale.
  • La decisione di estinzione non equivale a una pronuncia di merito sulla legittimità della riqualificazione tributaria contestata; in questo caso la Corte non ha risolto i motivi di cassazione dell'Agenzia.

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