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Sentenza

Sentenza del 02/04/2024 n. 428 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione d'Appello ha accolto l'appello dell'Amministrazione finanziaria, riformando la sentenza di primo grado che aveva favorevolmente deciso per il contribuente. È stata dichiarata legittima l'emissione dell'avviso di accertamento e confermata la determinazione della quota indeducibile come operata dall'Ufficio. Spese compensate.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Contestazione dell'indeducibilità della quota capitale dei canoni di leasing relativi a terreni su cui è stato realizzato un fabbricato. L'Ufficio, richiamando l'art.36, commi 7 e 7‑bis del d.l. n. 223/2006, ha rideterminato la base imponibile IRES per l'anno 2014 aumentando l'imponibile di € 207.818,00 attribuendo al terreno un valore di € 13.313.600,00 (valorazione espressa nei contratti) anziché il valore forfettario del 30% sul totale (€ 7.479.000,00). Il contribuente ha sostenuto che le aree erano da considerare fabbricati per categoria catastale (D/8 e F/3) e che le disposizioni non erano applicabili; l'Ufficio ha invece applicato la regola di confronto prevista dall'art.36 comma 7 e 7‑bis anche ai beni acquisiti in leasing.

Norme richiamate

  • D.L. n. 223/2006, art. 36 commi 7 e 7‑bis

    Introducono il principio che il costo dei fabbricati strumentali si assume al netto del costo delle aree e stabiliscono un sistema forfettario per la determinazione della quota delle aree non ammortizzabile; la disciplina si applica anche ai fabbricati acquisiti tramite leasing (comma 7‑bis).

  • D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.), art. 102 commi 1 e 2

    Disciplina l'ammortamento fiscale richiedendo che la deduzione frazionata presupponga una durata utile limitata nel tempo: i terreni, per norma, non hanno vita utile limitata e sono quindi esclusi dall'ammortamento.

  • Codice Civile, art. 2426

    Il principio contabile civilistico distingue cespiti ammortizzabili (durata limitata) dai terreni la cui utilità non si esaurisce; sostiene lo scorporo del valore delle aree per il corretto ammortamento.

  • D.M. 31 dicembre 1988

    Decreto ministeriale attuativo del T.U.I.R.

    Determina i coefficienti di ammortamento e conferma la regola generale della non ammortizzabilità dei terreni salvo specifiche eccezioni normative.

  • OIC 16

    Principio contabile nazionale OIC 16

    Indica che i terreni non sono ammortizzabili e che, se il valore del fabbricato incorpora quello del terreno, occorre scorporare il valore del terreno per determinare l'ammortamento corretto.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    sent. Cass. n. 31781/2019; SS.UU. n. 10225/2017; Cass. 9068/2015

    La Cassazione ha affermato che il costo deducibile del fabbricato si assume al netto del costo delle aree e che le novità del d.l. 223/2006 hanno ribadito tale principio anche per i leasing; le SS.UU. hanno inoltre riconosciuto eccezioni (es. terreni che subiscono deperimento concreto come impianti carburante) in cui il terreno può essere ritenuto ammortizzabile.

Massime di principio

  • Se un contratto di leasing acquisisce terreno con sovrastante fabbricato, la quota capitale attribuibile al terreno non è ammortizzabile e non è deducibile; va quindi esclusa dalla base di ammortamento del fabbricato ai sensi dell'art.36 d.l. 223/2006.
  • La disciplina dei commi 7 e 7‑bis si applica anche ai beni acquisiti in leasing: l'Amministrazione può applicare la regola forfettaria e il confronto previsto dalla norma per determinare la quota non ammortizzabile.
  • La classificazione catastale (es. D/8, F/3) non è di per sé decisiva per escludere l'applicazione della norma: rileva la natura economica del bene e la prova del valore del terreno (ad es. valore separato indicato in contratto).
  • Se il contratto esplicita il valore del terreno, l'Ufficio può tenerne conto e confrontarlo con il valore forfettario (30% del costo complessivo) per determinare la quota indeducibile; la documentazione contrattuale separata sul valore delle aree è quindi determinante.
  • Esistono eccezioni molto limitate in cui il terreno può essere ammortizzabile (attività con deperimento reale del terreno come cave o impianti di distribuzione carburante); in assenza di tali condizioni il terreno resta non ammortizzabile.
  • Per evitare contestazioni è opportuno che il contribuente documenti chiaramente nei contratti la composizione del prezzo (valore terreno vs valore fabbricato) e, se necessario, produca perizie tecniche o stime a supporto.

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