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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27400/2023 del 26/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto l’equa riparazione ex L. Pinto per la dedotta irragionevole durata di una procedura esecutiva presso terzi pendente davanti al Tribunale di Agrigento. La Corte d’appello aveva rigettato l’opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001 contro il decreto del magistrato designato, ritenendo che dal computo dovesse essere escluso il periodo in cui l’esecuzione era sospesa a causa di un giudizio di opposizione promosso dalla debitrice e dalla terza pignorata. Con il ricorso per cassazione il creditore ha denunciato: 1) travisamento della cronologia fattuale, difetto di motivazione e violazione della L. Pinto, sostenendo che la procedura esecutiva non fosse realmente ferma perché egli aveva sollecitato la ripresa del processo e il giudice dell’esecuzione aveva continuato a tenere udienze e rinvii; 2) in subordine, un macroscopico errore materiale di calcolo; 3) abuso di obiezioni formali e violazione della ratio della L. Pinto e dei principi CEDU contro il formalismo eccessivo. In memoria ha ribadito che la contumacia nel giudizio di opposizione non rilevava e che l’esecuzione era continuata di fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure dirette immediatamente contro il decreto del magistrato delegato, perché l’unico provvedimento impugnabile per cassazione era quello reso dal collegio sull’opposizione. Nel merito, ha affermato che l’art. 2, comma 2-quater, L. n. 89/2001 impone di escludere dal computo della durata del processo il periodo di sospensione, sicché non poteva essere sommato alla durata della procedura esecutiva il tempo in cui questa era sospesa per l’opposizione all’esecuzione. Ha inoltre osservato che il creditore, quale parte necessaria del giudizio di opposizione, avrebbe potuto chiedere un autonomo indennizzo per l’eventuale durata irragionevole di quel giudizio pregiudicante, ma non lo aveva fatto nel presente giudizio. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna alle spese e senza ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    difeso personalmente ex art. 86 c.p.c.

    consente la difesa personale della parte nei limiti previsti dalla legge processuale.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Sono inammissibili, agli effetti dell’art. 366,comma 1, n. 4, c.p.c., le censure rivolte immediatamente avverso il decreto emesso dal magistrato delegato

    il ricorso deve censurare il provvedimento impugnabile, non atti interni o non direttamente ricorribili.

  • art. 375, comma 2, 2-quater, c.p.c.

    La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio

    disciplina il rito camerale applicato ratione temporis.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio

    regola la trattazione camerale del ricorso per cassazione.

  • art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022

    nel testo applicabile ratione temporis ex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022

    individua la disciplina processuale applicabile nel tempo.

  • art. 3, comma 4, l. n. 89 del 2001

    decreto emesso dal magistrato delegato della Corte d'appello, ai sensi dell'art. 3, comma 4, l. n. 89 del 2001

    il decreto del magistrato designato è soggetto a opposizione al collegio.

  • art. 5-ter l. n. 89 del 2001

    contro il decreto del 22 dicembre 2021, con cui era stata respinta la domanda di equa riparazione

    prevede l’opposizione al collegio avverso il decreto sulla domanda di equa riparazione.

  • art. 2, comma 2-quater, l. n. 89 del 2001

    ai fini del computo non si tiene conto del tempo in cui il processo è sospeso

    impone di escludere dal calcolo della durata ragionevole il periodo di sospensione del processo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    non sussistono i presupposti processuali per il versamento

    esclude l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato nel caso esaminato.

Massime di principio

  • In tema di equa riparazione, il periodo in cui il processo sia formalmente sospeso va escluso dal computo della sua durata ai sensi dell’art. 2, comma 2-quater, L. n. 89/2001, anche se la vicenda processuale sia inserita in un unico contesto esecutivo.
  • Le fasi incidentali o parallele di un’esecuzione, in linea di principio, concorrono alla durata complessiva della procedura; tuttavia la sospensione disposta nel corso del processo impedisce di addebitare all’amministrazione il tempo corrispondente alla sospensione stessa.
  • Se la parte ritiene irragionevole la durata del giudizio incidentale o pregiudicante che ha determinato la sospensione dell’esecuzione, deve proporre una domanda di equa riparazione specificamente riferita a quel giudizio, nei relativi termini di decadenza.
  • Nel ricorso per cassazione non possono essere attaccati direttamente provvedimenti non impugnabili in cassazione o atti interni al procedimento, dovendo le censure investire il provvedimento che definisce il grado impugnabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEspropriazione forzata
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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