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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07713/2024 del 21/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva presentato all'Agenzia delle Entrate un'istanza di rimborso delle maggiori ritenute IRPEF operate dall'INPS sulla pensione complementare percepita negli anni 2010-2015, chiedendo l'applicazione del regime fiscale più favorevole previsto dall'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 252/2005. Formatosi il silenzio-rifiuto, aveva ottenuto accoglimento in primo grado e conferma in appello. L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione con tre motivi: (1) sosteneva l'inammissibilità originaria del ricorso per difetto di un vero silenzio-rifiuto impugnabile, perché l'istanza non sarebbe stata una domanda di rimborso ma solo una richiesta di certificazione all'INPS del nuovo imponibile pensionistico; (2) deduceva violazione delle norme sull'efficacia temporale della disciplina della previdenza complementare, assumendo che i montanti previdenziali si erano formati in epoca anteriore al 1° gennaio 2007; (3) invocava l'art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 252/2005, sostenendo che la nuova normativa fiscale non fosse applicabile agli ex dipendenti di una pubblica amministrazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio perché il contribuente ha rinunciato al rimborso con comunicazione del 9 novembre 2023. Ha qualificato tale rinuncia come rinuncia all'azione, incidente sul diritto sostanziale fatto valere, con conseguente cessazione della materia del contendere e estinzione del giudizio senza bisogno di accettazione. Ne è derivata la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti per giusti motivi.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La rinuncia al rimborso da parte del contribuente, quando integra rinuncia all'azione e incide sul diritto sostanziale dedotto in giudizio, determina la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio di cassazione senza necessità di accettazione della controparte.
  • Quando viene meno l'interesse sostanziale alla decisione per effetto della rinuncia della parte che ha promosso la domanda, la Corte può cassare senza rinvio la sentenza impugnata, non essendovi più una controversia da definire nel merito.
  • In presenza di estinzione del giudizio per rinuncia all'azione, resta assorbito l'esame dei motivi di ricorso e il regolamento delle spese può essere disposto con compensazione integrale per giusti motivi.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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