Cassazione Civile, Ordinanza n. 07713/2024 del 21/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva presentato all'Agenzia delle Entrate un'istanza di rimborso delle maggiori ritenute IRPEF operate dall'INPS sulla pensione complementare percepita negli anni 2010-2015, chiedendo l'applicazione del regime fiscale più favorevole previsto dall'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 252/2005. Formatosi il silenzio-rifiuto, aveva ottenuto accoglimento in primo grado e conferma in appello. L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione con tre motivi: (1) sosteneva l'inammissibilità originaria del ricorso per difetto di un vero silenzio-rifiuto impugnabile, perché l'istanza non sarebbe stata una domanda di rimborso ma solo una richiesta di certificazione all'INPS del nuovo imponibile pensionistico; (2) deduceva violazione delle norme sull'efficacia temporale della disciplina della previdenza complementare, assumendo che i montanti previdenziali si erano formati in epoca anteriore al 1° gennaio 2007; (3) invocava l'art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 252/2005, sostenendo che la nuova normativa fiscale non fosse applicabile agli ex dipendenti di una pubblica amministrazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio perché il contribuente ha rinunciato al rimborso con comunicazione del 9 novembre 2023. Ha qualificato tale rinuncia come rinuncia all'azione, incidente sul diritto sostanziale fatto valere, con conseguente cessazione della materia del contendere e estinzione del giudizio senza bisogno di accettazione. Ne è derivata la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti per giusti motivi.
Norme richiamate
art. 11, comma 6, d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252
richiamato come base del regime fiscale più favorevole invocato dal contribuente per il rimborso delle ritenute sulla pensione complementare
art. 19, commi 1 e 3, lett. g), d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
invocato dall'Agenzia per sostenere che non vi fosse un silenzio-rifiuto impugnabile e dunque che il ricorso introduttivo fosse inammissibile
artt. 37 e 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamati dall'Agenzia in relazione alla disciplina dei rimborsi e alla dedotta carenza del presupposto per il ricorso avverso il silenzio-rifiuto
art. 23, commi 5 e 7, d.lgs. n. 252/2005
invocato dall'Agenzia per sostenere la non applicabilità nel tempo della nuova disciplina ai montanti pensionistici maturati prima del 1° gennaio 2007
art. 64, comma 2, legge 17 maggio 1999, n. 144
richiamato in combinazione con l'art. 23 del d.lgs. n. 252/2005 per sostenere il regime transitorio della previdenza complementare
art. 23, comma 6, d.lgs. n. 252/2005
invocato dall'Agenzia per escludere l'applicazione della nuova disciplina fiscale ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni
art. 375, secondo comma, c.p.c.
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
richiamato per la fissazione della discussione in camera di consiglio
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma sul vizio di legittimità invocata per tutti e tre i motivi di ricorso
Cass. 9 giugno 2014, n. 12953
richiamata per affermare che la rinuncia all'azione comporta estinzione del giudizio senza necessità di accettazione
Massime di principio
- La rinuncia al rimborso da parte del contribuente, quando integra rinuncia all'azione e incide sul diritto sostanziale dedotto in giudizio, determina la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio di cassazione senza necessità di accettazione della controparte.
- Quando viene meno l'interesse sostanziale alla decisione per effetto della rinuncia della parte che ha promosso la domanda, la Corte può cassare senza rinvio la sentenza impugnata, non essendovi più una controversia da definire nel merito.
- In presenza di estinzione del giudizio per rinuncia all'azione, resta assorbito l'esame dei motivi di ricorso e il regolamento delle spese può essere disposto con compensazione integrale per giusti motivi.
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