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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04049/2026 del 23/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento IRPEF emesso nei confronti di una socia di società a ristretta base sociale, per imputarle un maggior reddito di partecipazione derivante dalla presunzione di distribuzione di utili extracontabili accertati in capo alla società per l'anno d'imposta 2005. La CTR aveva rigettato l'appello dell'Agenzia e confermato l'annullamento dell'atto nei confronti della socia, perché l'avviso societario presupposto era stato ritenuto illegittimo per violazione dell'art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: il primo denunciava la violazione dell'art. 295 c.p.c. per mancata sospensione del giudizio della socia in attesa dell'esito del contenzioso sull'avviso alla società; gli altri quattro censuravano la nullità dell'avviso societario presupposto per violazione dell'art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000, sostenendo, in sintesi, che il termine dilatorio non fosse applicabile a un verbale della Guardia di Finanza redatto per riportare gli esiti di indagini finanziarie ex art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, che ricorressero comprovate ragioni di urgenza e che, comunque, il contraddittorio preventivo fosse stato garantito e la società non avesse indicato ulteriori elementi difensivi idonei a mutare l'esito del procedimento. Dopo la fissazione della decisione, l'Agenzia ha depositato istanza di estinzione per cessazione della materia del contendere, allegando che l'avviso impugnato era stato annullato in autotutela con provvedimento del 23 ottobre 2023, successivo a una precedente ordinanza di rigetto del ricorso relativo all'avviso societario.

La decisione

La Corte ha esaminato prioritariamente l'istanza dell'Agenzia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e l'ha accolta. Ha ritenuto che l'annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento impugnato abbia eliminato integralmente l'oggetto del giudizio tributario, che è un giudizio di impugnazione dell'atto impositivo e non consente una pronuncia di mero accertamento negativo della pretesa fiscale. Di conseguenza ha dichiarato l'estinzione del giudizio, senza regolare le spese perché la contribuente era rimasta intimata e senza applicare il contributo unificato aggiuntivo previsto per rigetto o inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 295 c.p.c.

    È richiamato come norma invocata nel primo motivo di ricorso per sostenere la necessità di sospensione del giudizio in attesa della definizione della controversia sull'atto presupposto.

  • art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000

    È richiamato come norma la cui violazione era stata posta a fondamento della nullità dell'avviso di accertamento societario presupposto; la Corte non si pronuncia nel merito su tale censura perché dichiara l'estinzione del giudizio.

  • art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973

    È menzionato solo come base normativa delle indagini finanziarie cui si riferiva il verbale della Guardia di Finanza; anche su questo profilo la Corte non entra nel merito.

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 46

    È indicato come base normativa dell'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere nel processo tributario.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte precisa che non ne ricorrono i presupposti, perché la pronuncia è di estinzione e non di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l'annullamento in autotutela dell'atto impositivo impugnato determina la cessazione della materia del contendere, perché viene meno l'oggetto del giudizio e l'interesse alla sua prosecuzione.
  • Quando l'atto impositivo viene definitivamente rimosso dall'Amministrazione, il giudizio di cassazione si definisce con dichiarazione di estinzione e la cassazione senza rinvio delle sentenze di merito non più attuali.
  • Il processo tributario ha natura impugnatoria: il giudice valuta la legittimità del concreto atto fiscale impugnato e non può sostituirvi una pronuncia di mero accertamento negativo della pretesa tributaria.
  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata in ogni fase del giudizio, incluso il giudizio di cassazione, purché sia provata la completa rimozione dell'atto oggetto di impugnazione.
  • La disciplina del contributo unificato aggiuntivo non opera quando il giudizio si conclude per estinzione e non per rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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