Cassazione Penale, Sentenza n. 8616/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria per plurime censure: (i) vizio di motivazione e travisamento della prova con riguardo alla responsabilità per la costruzione del patio su suolo pubblico (capo A e D), sostenendo che il manufatto era già ultimato alla data del sopralluogo o comunque non riconducibile a loro; (ii) mancata prova del dolo in relazione all'occupazione abusiva del locale (capo B), essendo i ricorrenti rientrati successivamente e non a conoscenza delle condotte; (iii) violazione dell'art. 31, comma 9, d.P.R. 380/2001 e dell'art. 181 d.Lgs. 42/2004 per non avere revocato l'ordine di demolizione e l'ordine di ripristino dello stato dei luoghi rispetto all'ampliamento dell'immobile i cui reati sono stati dichiarati estinti per prescrizione o assolti per insussistenza; (iv) illegittimità della condizione imposta alla sospensione condizionale (demolizione del patio); (v) illegittima condanna, in solido, al rimborso delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile in appello, per mancata effettiva partecipazione della parte civile all'udienza orale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente i ricorsi. Ha dichiarato inammissibili per manifesta infondatezza i motivi relativi alla contestazione della valutazione probatoria sullo stato dei lavori del patio e alla riconducibilità/consapevolezza dell'occupazione abusiva (primo e secondo motivi di entrambi i ricorsi). Ha invece accolto i motivi riguardanti la mancata revoca, da parte della Corte territoriale, dell'ordine di demolizione e dell'ordine di ripristino (art. 31 d.P.R. 380/2001 e art. 181 d.Lgs. 42/2004): tali statuizioni vanno revocate quando il reato è estinto per prescrizione o si è assolti, e la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per questa omissione, provvedendo direttamente alle revoche. Ha altresì accolto i motivi relativi alla condanna al rimborso delle spese di costituzione e difesa della parte civile in appello, revocando tale condanna perché la parte civile non ha partecipato effettivamente al dibattimento orale in appello ma si è limitata a depositare conclusioni scritte. Ha invece respinto la doglianza della Lanzilli relativa alla revoca della condizione della sospensione condizionale, ritenendo la motivazione della Corte d'appello conforme alla normativa. Le statuizioni di merito sulla responsabilità penale e sulle pene rimangono, per la parte non annullata, nella forma deciduta in appello.
Norme richiamate
d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo Unico edilizia), art. 44, lett. b)
Norma presupposto per il reato di costruzione abusiva; la Corte ha confermato che la realizzazione del patio costituisce abuso edilizio quando la struttura è non amovibile e richiede permesso di costruire e adeguamento antisismico.
d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, art. 31, comma 9
La disposizione vincola l'ordine di demolizione alla pronuncia di condanna per il reato di cui all'art. 44; se il reato è estinto per prescrizione o si è assolti per insussistenza, l'ordine di demolizione deve essere revocato.
D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), art. 181
L'ordine di rimessione in pristino (ripristino) è riconducibile a sentenza di condanna; pertanto, in caso di estinzione per prescrizione o assoluzione per insussistenza, quella statuizione deve essere revocata dal giudice.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1
Norma sui motivi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione, violazioni di legge); usata per inquadrare e valutare i motivi proposti dai ricorrenti.
Codice di procedura penale, art. 541, comma 1
Regola la condanna alle spese processuali; la giurisprudenza applicata dalla Cassazione richiede la effettiva partecipazione della parte che chiede la liquidazione delle spese in appello quando il dibattimento è orale.
Codice penale, artt. 164 e 165
Norme relative alla sospensione condizionale della pena e alle condizioni applicabili; la Corte ha ritenuto legittima la condizione demolitoria impostata come misura che assicura la cessazione della lesione del bene protetto.
Codice di procedura penale, art. 611, commi 1-bis e 1-ter
Norme procedurali richiamate in riferimento alla richiesta di trattazione orale in presenza.
Massime di principio
- Se una fattispecie edilizia è dichiarata estinta per prescrizione, l'ordine giudiziale di demolizione e l'ordine di ripristino annessi a quella condanna devono essere revocati: tali provvedimenti richiedono una pronuncia di condanna come presupposto.
- L'ordine di rimessione in pristino ai sensi del codice dei beni culturali può essere imposto dal giudice solo con la pronuncia di condanna; l'autorità amministrativa mantiene comunque poteri autonomi.
- Nel grado di appello celebrato in forma orale, la parte civile che chieda la liquidazione delle spese deve partecipare effettivamente al dibattimento o esercitare concretamente le facoltà difensive in udienza; la mera produzione di conclusioni scritte fuori udienza non è sufficiente a far maturare il diritto alla liquidazione.
- Le censure sul vizio di motivazione e sul travisamento della prova richiedono che la Corte di Cassazione rilevi un evidente contrasto o illogicità nella motivazione; valutazioni plausibili e coerenti con il materiale probatorio sono in genere ritenute insindacabili in sede di legittimità.
- La condizione della sospensione condizionale può essere legittimamente collegata all'esecuzione di atti finalizzati a porre fine alla lesione del bene protetto (es. demolizione), se il giudice ritiene che la rimozione dell'abuso sia necessaria per una prognosi favorevole di astensione futura dalla commissione di reati.
- La riconducibilità di un'opera abusiva agli imputati può essere fondata anche su elementi logici e sulla posizione di interesse (es. la struttura serve l'abitazione stabile degli imputati), non solo sulla titolarità formale dell'immobile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 8563/2025 del 03/03/2025
- Sentenza penale · 3 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 8567/2025 del 03/03/2025
- Sentenza penale · 3 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 8568/2025 del 03/03/2025
- Sentenza penale · 3 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 8569/2025 del 03/03/2025
- Sentenza penale · 3 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 8570/2025 del 03/03/2025
- Sentenza penale · 3 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 8572/2025 del 03/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →