Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8616/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria per plurime censure: (i) vizio di motivazione e travisamento della prova con riguardo alla responsabilità per la costruzione del patio su suolo pubblico (capo A e D), sostenendo che il manufatto era già ultimato alla data del sopralluogo o comunque non riconducibile a loro; (ii) mancata prova del dolo in relazione all'occupazione abusiva del locale (capo B), essendo i ricorrenti rientrati successivamente e non a conoscenza delle condotte; (iii) violazione dell'art. 31, comma 9, d.P.R. 380/2001 e dell'art. 181 d.Lgs. 42/2004 per non avere revocato l'ordine di demolizione e l'ordine di ripristino dello stato dei luoghi rispetto all'ampliamento dell'immobile i cui reati sono stati dichiarati estinti per prescrizione o assolti per insussistenza; (iv) illegittimità della condizione imposta alla sospensione condizionale (demolizione del patio); (v) illegittima condanna, in solido, al rimborso delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile in appello, per mancata effettiva partecipazione della parte civile all'udienza orale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente i ricorsi. Ha dichiarato inammissibili per manifesta infondatezza i motivi relativi alla contestazione della valutazione probatoria sullo stato dei lavori del patio e alla riconducibilità/consapevolezza dell'occupazione abusiva (primo e secondo motivi di entrambi i ricorsi). Ha invece accolto i motivi riguardanti la mancata revoca, da parte della Corte territoriale, dell'ordine di demolizione e dell'ordine di ripristino (art. 31 d.P.R. 380/2001 e art. 181 d.Lgs. 42/2004): tali statuizioni vanno revocate quando il reato è estinto per prescrizione o si è assolti, e la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per questa omissione, provvedendo direttamente alle revoche. Ha altresì accolto i motivi relativi alla condanna al rimborso delle spese di costituzione e difesa della parte civile in appello, revocando tale condanna perché la parte civile non ha partecipato effettivamente al dibattimento orale in appello ma si è limitata a depositare conclusioni scritte. Ha invece respinto la doglianza della Lanzilli relativa alla revoca della condizione della sospensione condizionale, ritenendo la motivazione della Corte d'appello conforme alla normativa. Le statuizioni di merito sulla responsabilità penale e sulle pene rimangono, per la parte non annullata, nella forma deciduta in appello.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Se una fattispecie edilizia è dichiarata estinta per prescrizione, l'ordine giudiziale di demolizione e l'ordine di ripristino annessi a quella condanna devono essere revocati: tali provvedimenti richiedono una pronuncia di condanna come presupposto.
  • L'ordine di rimessione in pristino ai sensi del codice dei beni culturali può essere imposto dal giudice solo con la pronuncia di condanna; l'autorità amministrativa mantiene comunque poteri autonomi.
  • Nel grado di appello celebrato in forma orale, la parte civile che chieda la liquidazione delle spese deve partecipare effettivamente al dibattimento o esercitare concretamente le facoltà difensive in udienza; la mera produzione di conclusioni scritte fuori udienza non è sufficiente a far maturare il diritto alla liquidazione.
  • Le censure sul vizio di motivazione e sul travisamento della prova richiedono che la Corte di Cassazione rilevi un evidente contrasto o illogicità nella motivazione; valutazioni plausibili e coerenti con il materiale probatorio sono in genere ritenute insindacabili in sede di legittimità.
  • La condizione della sospensione condizionale può essere legittimamente collegata all'esecuzione di atti finalizzati a porre fine alla lesione del bene protetto (es. demolizione), se il giudice ritiene che la rimozione dell'abuso sia necessaria per una prognosi favorevole di astensione futura dalla commissione di reati.
  • La riconducibilità di un'opera abusiva agli imputati può essere fondata anche su elementi logici e sulla posizione di interesse (es. la struttura serve l'abitazione stabile degli imputati), non solo sulla titolarità formale dell'immobile.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.