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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8563/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 416-bis c.p.: il ricorrente ha contestato la qualificazione giuridica dei fatti (assenza di vincolo associativo mafioso autonomo e di esternazione del "metodo mafioso"), la carenza dei gravi indizi a suo carico e la motivazione del Tribunale del riesame; ha inoltre sollevato una questione di legittimità costituzionale sui termini perentori di impugnazione e interrogatorio (artt. 309, 311 c.p.p.) e dedotto la inutilizzabilità di prove per presunta violazione dei termini delle indagini preliminari (mancata notifica di proroghe). Sono stati inoltre denunciati vizi di motivazione in ordine al pericolo di reiterazione e al rischio di inquinamento probatorio.

La decisione

La Corte ha dichiarato i motivi inammissibili o manifestamente infondati e ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittimi i termini processuali contestati (rigetto della questione di costituzionalità), ha escluso l'inutilizzabilità generale degli atti per mera mancata notifica di proroghe e ha confermato che il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi ai sensi dell'art. 273 c.p.p. a carico di Fidanzati per la partecipazione, con ruolo organizzativo, a un "sistema mafioso lombardo" autonomo e trasversale. La Corte ha inoltre richiamato i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione delle intercettazioni e dei giudizi di merito, precisando che la motivazione del Tribunale è stata effettiva, non manifestamente illogica e ha dato conto degli elementi che giustificano l'applicazione della misura cautelare (anche alla luce della presunzione prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p. in caso di gravi indizi per 416-bis).

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Reato di associazione di tipo mafioso: la Corte conferma che per la sua configurazione si richiede, anche per formazioni atipiche, l'esistenza di un vincolo associativo stabile, capacità intimidatoria effettiva percepita nel territorio e possibilmente elementi come cassa comune e organizzazione. Il Tribunale ha ritenuto provati indizi gravi di tali elementi nel caso in esame.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Standard per la valutazione dei "gravi indizi di colpevolezza": la Corte verifica che la motivazione del giudice del riesame sia effettiva e logicamente congrua rispetto alle risultanze probatorie.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Previsioni sui provvedimenti cautelari e sulla trasmissione degli atti per il riesame: la Corte ricorda che alcuni atti meramente processuali non devono essere trasmessi al tribunale del riesame e che l'omessa trasmissione del decreto di proroga non determina automaticamente inutilizzabilità delle prove.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Regole sul procedimento davanti al Tribunale del riesame e possibilità di impugnazione: la Corte richiama i limiti e le modalità di esercizio dei rimedi incidentali de libertate.

  • art. 311 cod. proc. pen.

    Termini e modalità dell'interrogatorio di garanzia e relativi termini processuali: la Corte respinge la questione costituzionale che ne censurava la brevietà come non lesiva dell'art. 24 Cost.

  • art. 275 comma 3 cod. proc. pen.

    Presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari nei casi di gravi indizi per il reato di associazione mafiosa: il Tribunale ha fatto leva su questa presunzione in relazione alla scelta della misura cautelare.

  • art. 192 comma 3 cod. proc. pen.

    Ammissione delle intercettazioni come fonte di prova anche se tra terzi: la Corte ricorda che il contenuto delle intercettazioni può costituire fonte diretta di prova senza riscontri, salvo obbligo di valutazione logica da parte del giudice di merito.

  • art. 407 comma 3 cod. proc. pen.

    Riferimento ai termini massimi delle indagini preliminari: la Corte sottolinea che, per dedurre inutilizzabilità per superamento termini, la difesa deve fornire elementi specifici e richiedere attestazioni, non bastano censure generiche.

  • art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    Motivo di nullità per inosservanza di norme processuali: citato dal ricorrente, ma la Corte lo considera generico e manifestamente infondato rispetto alle censure sui termini delle indagini.

Massime di principio

  • Le censure generiche sulla durata delle indagini e sulla mancata notifica di proroghe non determinano automaticamente l'inutilizzabilità delle prove: la difesa deve prospettare fatti specifici e, se necessari, chiedere le attestazioni previste dall'ordinamento.
  • In procedimenti basati in larga parte su intercettazioni, l'interpretazione del linguaggio e la valutazione del significato probatorio sono questioni di merito riservate al giudice di merito; la Cassazione interviene solo per vizi di motivazione manifesta o errori di diritto.
  • Per configurare l'art. 416-bis anche in forme "atipiche" o trasversali è necessario accertare elementi come autonomia organizzativa (anche se orizzontale), capacità intimidatoria percepita, persistenza del vincolo e, spesso, esistenza di forme di mutualità economica (es. cassa comune); la loro valutazione si fonda su un complesso di indizi e può giustificare misure cautelari se ritenuta coerente e motivata.
  • Il rimedio incidentale de libertate (riesame) richiede al tribunale, se riforma in senso sfavorevole la decisione del Gip, una motivazione più persuasiva che affronti le carenze indicate dal primo giudice; ciò non toglie il limite alla Cassazione di non sostituirsi al giudizio di merito.
  • Le obiezioni sul pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio devono contenere argomentazioni concrete e attuali: richiamare solo precedenti penali lontani nel tempo o formule generiche è insufficiente per contrastare la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p. in materia di mafia.

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