Cassazione Penale, Sentenza n. 8563/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 416-bis c.p.: il ricorrente ha contestato la qualificazione giuridica dei fatti (assenza di vincolo associativo mafioso autonomo e di esternazione del "metodo mafioso"), la carenza dei gravi indizi a suo carico e la motivazione del Tribunale del riesame; ha inoltre sollevato una questione di legittimità costituzionale sui termini perentori di impugnazione e interrogatorio (artt. 309, 311 c.p.p.) e dedotto la inutilizzabilità di prove per presunta violazione dei termini delle indagini preliminari (mancata notifica di proroghe). Sono stati inoltre denunciati vizi di motivazione in ordine al pericolo di reiterazione e al rischio di inquinamento probatorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato i motivi inammissibili o manifestamente infondati e ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittimi i termini processuali contestati (rigetto della questione di costituzionalità), ha escluso l'inutilizzabilità generale degli atti per mera mancata notifica di proroghe e ha confermato che il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi ai sensi dell'art. 273 c.p.p. a carico di Fidanzati per la partecipazione, con ruolo organizzativo, a un "sistema mafioso lombardo" autonomo e trasversale. La Corte ha inoltre richiamato i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione delle intercettazioni e dei giudizi di merito, precisando che la motivazione del Tribunale è stata effettiva, non manifestamente illogica e ha dato conto degli elementi che giustificano l'applicazione della misura cautelare (anche alla luce della presunzione prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p. in caso di gravi indizi per 416-bis).
Norme richiamate
Reato di associazione di tipo mafioso: la Corte conferma che per la sua configurazione si richiede, anche per formazioni atipiche, l'esistenza di un vincolo associativo stabile, capacità intimidatoria effettiva percepita nel territorio e possibilmente elementi come cassa comune e organizzazione. Il Tribunale ha ritenuto provati indizi gravi di tali elementi nel caso in esame.
Standard per la valutazione dei "gravi indizi di colpevolezza": la Corte verifica che la motivazione del giudice del riesame sia effettiva e logicamente congrua rispetto alle risultanze probatorie.
Previsioni sui provvedimenti cautelari e sulla trasmissione degli atti per il riesame: la Corte ricorda che alcuni atti meramente processuali non devono essere trasmessi al tribunale del riesame e che l'omessa trasmissione del decreto di proroga non determina automaticamente inutilizzabilità delle prove.
Regole sul procedimento davanti al Tribunale del riesame e possibilità di impugnazione: la Corte richiama i limiti e le modalità di esercizio dei rimedi incidentali de libertate.
Termini e modalità dell'interrogatorio di garanzia e relativi termini processuali: la Corte respinge la questione costituzionale che ne censurava la brevietà come non lesiva dell'art. 24 Cost.
art. 275 comma 3 cod. proc. pen.
Presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari nei casi di gravi indizi per il reato di associazione mafiosa: il Tribunale ha fatto leva su questa presunzione in relazione alla scelta della misura cautelare.
art. 192 comma 3 cod. proc. pen.
Ammissione delle intercettazioni come fonte di prova anche se tra terzi: la Corte ricorda che il contenuto delle intercettazioni può costituire fonte diretta di prova senza riscontri, salvo obbligo di valutazione logica da parte del giudice di merito.
art. 407 comma 3 cod. proc. pen.
Riferimento ai termini massimi delle indagini preliminari: la Corte sottolinea che, per dedurre inutilizzabilità per superamento termini, la difesa deve fornire elementi specifici e richiedere attestazioni, non bastano censure generiche.
art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Motivo di nullità per inosservanza di norme processuali: citato dal ricorrente, ma la Corte lo considera generico e manifestamente infondato rispetto alle censure sui termini delle indagini.
Massime di principio
- Le censure generiche sulla durata delle indagini e sulla mancata notifica di proroghe non determinano automaticamente l'inutilizzabilità delle prove: la difesa deve prospettare fatti specifici e, se necessari, chiedere le attestazioni previste dall'ordinamento.
- In procedimenti basati in larga parte su intercettazioni, l'interpretazione del linguaggio e la valutazione del significato probatorio sono questioni di merito riservate al giudice di merito; la Cassazione interviene solo per vizi di motivazione manifesta o errori di diritto.
- Per configurare l'art. 416-bis anche in forme "atipiche" o trasversali è necessario accertare elementi come autonomia organizzativa (anche se orizzontale), capacità intimidatoria percepita, persistenza del vincolo e, spesso, esistenza di forme di mutualità economica (es. cassa comune); la loro valutazione si fonda su un complesso di indizi e può giustificare misure cautelari se ritenuta coerente e motivata.
- Il rimedio incidentale de libertate (riesame) richiede al tribunale, se riforma in senso sfavorevole la decisione del Gip, una motivazione più persuasiva che affronti le carenze indicate dal primo giudice; ciò non toglie il limite alla Cassazione di non sostituirsi al giudizio di merito.
- Le obiezioni sul pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio devono contenere argomentazioni concrete e attuali: richiamare solo precedenti penali lontani nel tempo o formule generiche è insufficiente per contrastare la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p. in materia di mafia.
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