Cassazione Penale, Sentenza n. 8570/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva dichiarato inammissibile per genericità l'appello avverso la condanna pronunciata dal Tribunale di Rieti per concorso in furto aggravato. Nel ricorso per cassazione il difensore articulava due motivi: (1) erronea applicazione dell'art. 85 del D.Lgs. n.150/2022 sostenendo che la querela fosse stata proposta da soggetto non legittimato (mero dipendente) e quindi mancasse la condizione di procedibilità introdotta dalla riforma Cartabia; (2) violazione degli artt. 581 e 591 c.p.p., lamentando la nullità della declaratoria di inammissibilità da parte della Corte d'appello e sostenendo che fossero stati prodotti motivi specifici e non generici.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo la Corte ha rilevato che la questione relativa alla procedibilità per difetto di querela non era stata sollevata nell'atto di appello (proposto il 20/04/2023) e pertanto è tardiva in cassazione; inoltre la questione richiederebbe accertamenti di fatto (mansioni e poteri del querelante) non sindacabili in sede di legittimità. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura: la Corte d'appello aveva correttamente dichiarato inammissibile l'appello per genericità dei motivi, conformemente all'interpretazione giurisprudenziale e alla riforma che richiede specificità e confronto critico con la motivazione impugnata. In conseguenza di ciò i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 85 D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Disposizione transitoria che ha introdotto la procedibilità a querela per taluni reati; la Corte ha ritenuto che la questione di mancata legittimazione del querelante, se non sollevata in appello, non possa essere oggetto di primo sollevamento in cassazione salvo casi di sopravvenienza normativa e impossibilità di dedurla anteriormente.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti richiesti per la motivazione dei motivi di ricorso in cassazione (richiamo procedurale alla forma di esposizione dei motivi).
art. 581 cod. proc. pen.
Norma che richiede specificità dei motivi dell'appello; la Corte ha confermato che la genericità dei motivi rende l'impugnazione inammissibile.
art. 591 cod. proc. pen.
Richiama i requisiti dell'atto di appello; interpretato unitamente all'art. 581 per escludere impugnazioni generiche o meramente ricostruzioni alternative dei fatti senza indicazione delle fonti probatorie.
legge n. 55 del 23 giugno 2017
Modifica dell'art. 581 c.p.p.; la Corte ricorda che la riforma ha recepito indirizzi giurisprudenziali volti a reprimere impugnazioni generiche e dilatorie.
art. 2, comma quarto, c.p.
Richiamato in relazione ai principi di favore della disciplina più favorevole e alla certezza processuale nell'applicazione delle norme penali nel tempo.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali per i ricorrenti in caso di declaratoria di inammissibilità; la Corte ha applicato anche la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende per profili di colpa del ricorso.
Massime di principio
- Una contestazione sulla procedibilità per difetto di querela (o similare effetto di sopravvenienza normativa) va sollevata tempestivamente nell'atto di appello quando ciò sia possibile; sollevarla per la prima volta in cassazione è ammissibile solo in casi di sopravvenienza normativa non prevedibile o quando non fosse possibile dedurla prima.
- La Corte di cassazione non è sede per sindacare questioni di fatto che richiedono accertamenti sulle mansioni, funzioni o prove: tali rilievi devono essere affrontati nei gradi di merito.
- L'appello deve contenere motivi specifici e un confronto critico con la motivazione del giudice di primo grado; esposizioni generiche o ricostruzioni alternative dei fatti senza indicazione delle fonti probatorie sono inammissibili.
- La presentazione di impugnazioni generiche o manifestamente infondate può comportare non solo il rigetto per inammissibilità ma anche condanne alle spese e sanzioni pecuniarie per colpa a carico dell'impugnante.
- Allorché cambiamenti normativi incidono sulla procedibilità, valutare con urgenza termini e condizioni per proporre istanze o impugnazioni, perché il mancato rispetto dei termini/processo logico può precludere la tutela in sede di legittimità.
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