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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8567/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta del 29/02/2024. Cannizzo ha dedotto violazione dell'art. 190 c.p.p. per carenza di precisione e concordanza della prova, contraddittorietà della motivazione circa la responsabilità per il capo A e errata qualificazione del tentativo di furto (capo B). Nanfaro Giuseppe ha dedotto carenza di motivazione e contraddittorietà in relazione al capo F (contestata attribuzione del furto sulla base di presenza nel veicolo e consegna degli orecchini) e omessa motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti (art. 62, n. 4 e attenuanti generiche). Nanfaro Domenico ha invocato il vizio di motivazione e violazione dell'art. 649 c.p.p. per ne bis in idem: il reato di cui al capo C sarebbe stato già definitivamente giudicato con sentenza n. 213/2020 della Corte d'Appello di Caltanissetta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Antonino Cannizzo e di Giuseppe Nanfaro, ritenendo che i giudici di merito avessero fornito motivazione congrua e non manifestamente illogica circa l'attribuzione dei reati (valutazione degli elementi indiziari, GPS, presenza a bordo dell'Opel Meriva, consegna degli orecchini, dinamica temporale, e riconoscimenti). Ha invece accolto il ricorso di Domenico Nanfaro per ne bis in idem: la Corte ha rilevato l'identità del fatto rispetto alla sentenza n. 213/2020, ha annullato senza rinvio la condanna di Nanfaro Domenico limitatamente al reato di cui al capo C e ha eliminato la pena (2 mesi e 20 giorni di reclusione e €134 di multa) relativa a quel capo. Sono stati condannati Cannizzo e Giuseppe Nanfaro al pagamento delle spese processuali e alla somma di €3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 190 cod. proc. pen.

    Regola i criteri di valutazione della prova: richiede precisione e concordanza delle dichiarazioni e degli elementi probatori. La Corte ha ritenuto che, nella specie, la motivazione dei giudici di merito soddisfacesse tali criteri.

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Disciplina il divieto di un secondo giudizio (ne bis in idem). La Corte lo ha interpretato richiedendo l'identità del fatto valutata rispetto all'elemento materiale (condotta, evento, nesso causale): applicato favorevolmente a Nanfaro Domenico.

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. e))

    Limita il sindacato della Cassazione sui vizi di motivazione alla mancanza o alla manifesta illogicità della motivazione. La Corte ha ritenuto che i motivi proposti da Cannizzo e Giuseppe non evidenziassero tale gravità.

  • art. 62, n. 4 cod. pen.

    Prevede l'attenuante per avere commesso il fatto per minima partecipazione o per partecipazione di lieve entità. La Corte ha rilevato che la richiesta era generica e non adeguatamente motivata; il giudice di merito implicitamente l'ha respinta nella determinazione della pena.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena. La Corte ha richiamato che la determinazione della pena da parte del giudice del merito deve risultare dalla motivazione e giustificare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

  • art. 611 cod. proc. pen. (modificato dal d.lgs. 10.10.2022 n. 150)

    Riferimento alla modalità di trattazione in Cassazione (udienza pubblica su richiesta della difesa). Indicato nel procedimento come fatto processuale procedurale.

Massime di principio

  • Per far valere il ne bis in idem è necessario allegare e produrre la sentenza passata in giudicato e dimostrare l'identità del fatto valutando condotta, evento e nesso causale: se l'identità emerge dal confronto formale la Cassazione può accogliere il motivo ed annullare senza rinvio.
  • In Cassazione i censimenti sulla motivazione sono ammissibili solo se si tratta di mancanza di motivazione o di manifesta illogicità; non è consentito chiedere una rivalutazione normale delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti.
  • La prova indiziaria (es. presenza a bordo di un veicolo monitorato, spostamenti GPS, trasferimento/consegna di beni provento del reato) può legittimamente fondare la responsabilità quando le risultanze sono lette in modo coerente e concatenato; il difensore deve mostrare l'esistenza di alternative concrete e ragionevoli non valutate dal giudice.
  • Per ottenere riconoscimenti attenuanti (art. 62 n. 4 o attenuanti generiche) è opportuno sollecitare nel dettaglio in primo e secondo grado gli elementi specifici e concreti che giustificano la diminuzione di pena; deduzioni generiche sono facilmente rigettate.
  • La qualificazione giuridica del fatto (es. differenziare tentativo da desistenza) richiede valutazione delle circostanze che hanno determinato l'interruzione dell'azione: se l'interruzione è dovuta a causa esterna (arrivo di terzi) si esclude la desistenza volontaria e può configurarsi il tentativo.
  • Chi impugna in Cassazione motivi di fatto o prova deve mostrare nel testo della sentenza vizi di travisamento della prova (informazione inserita che non esiste nel processo o omissione di prova decisiva) idonei a disarticolare il ragionamento probatorio.

Testo integrale

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