Cassazione Penale, Sentenza n. 8569/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Salerno che aveva confermato la condanna per furto di energia elettrica aggravato (violenza sulle cose e su bene destinato a pubblico servizio). Il ricorrente contestava la mancata sostituzione della pena detentiva breve (6 mesi) con la pena pecuniaria (multa), deducendo vizi di motivazione e inosservanza/erronea applicazione delle norme richiamate (tra cui artt. 20-bis cod. pen., 545-bis cod. proc. pen. e 53 legge n. 689/81), sostenendo che la presenza di precedenti non poteva da sola escludere la sostituzione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello non si sia limitata a valutare i soli precedenti, ma abbia valutato anche la specifica modalità del reato (allaccio abusivo e godimento dell'energia senza pagamento), da cui deriverebbe un'adeguata prognosi negativa circa la propensione all'adempimento della pena pecuniaria e il rischio di recidiva. Ha inoltre osservato che il ricorso e l'atto di appello erano generici, chiedendo solo la sostituzione con la multa, sicché non poteva censurarsi la mancata considerazione di altre misure sostitutive. Per legge il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 20-bis cod. pen.
Richiamato come norma invocata dal ricorrente: non viene esplicitata una interpretazione autonoma nel testo, ma la censura era volta a far valere disciplina collegata alla determinazione della pena
art. 545-bis cod. proc. pen.
Citato dal ricorrente tra le norme che, a suo avviso, sarebbero state disapplicate; la Corte non rileva violazioni specifiche di tale norma nella decisione impugnata
art. 53 legge n. 689/81
Richiamata nella doglianza: la Corte territoriale ha valutato la possibilità di applicare pene sostitutive richiamando la disciplina delle misure alternative del citato corpus normativo
art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689
La Corte sottolinea che l'art. 58, come riformulato, rinvia ai criteri dell'art. 133 cod. pen. e va letto congiuntamente all'art. 56; la valutazione delle condizioni ostative alla sostituzione riguarda in particolare circostanze legate al reato e alla prognosi di adempimento
art. 56 legge n. 689/81
Evidenziato come norma che, insieme all'art. 58, delimita le condizioni ostative alla sostituzione; secondo la giurisprudenza citata le condizioni ostative riguardano soprattutto circostanze relative al reato
art. 133 cod. pen.
Richiamato quale criterio discrezionale per la determinazione della pena; la Corte afferma che il giudice di merito può esercitare discrezionalità nel rigetto della sostituzione basandosi su una prognosi negativa anche non esclusivamente collegata alle condizioni economiche
art. 59 comma 1 lett. b) legge n. 689/81
Ripresa per evidenziare che la pena pecuniaria non può essere sostituita se nei cinque anni precedenti l'imputato è stato condannato a pena pecuniaria e non l'ha pagata; la norma sostiene la possibilità di valutare l'inadempimento come ostativo
art. 71 e art. 103
Richiamati come ipotesi di conversione per insolvibilità menzionate dall'art. 59; non analizzati dettagliatamente nella motivazione
art. 616 cod. proc. pen.
Invocato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento in caso di inammissibilità
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti del motivo prospettato in Cassazione (difesa ha dedotto un unico motivo entro i limiti procedurali)
Massime di principio
- La sola presenza di precedenti penali non è automaticamente sufficiente per escludere la sostituzione della pena detentiva breve con una pena sostitutiva; tuttavia il giudice di merito può rifiutare la sostituzione se, valutando complessivamente i precedenti e le modalità concrete del reato, ritiene fondata una prognosi negativa sulla capacità o propensione all'adempimento e sulla prevenzione della recidiva
- Quando si chiede la sostituzione della pena in sede d'appello è preferibile formulare la richiesta in modo completo e non limitarsi genericamente a una sola opzione (es. solo multa), perché la genericità può rendere inammissibile o indebolire il motivo di cassazione relativo alla mancata considerazione di altre misure sostitutive
- Il potere discrezionale del giudice di merito (art. 133 cod. pen.) è ampio nell'apprezzamento degli elementi per la sostituzione della pena: la valutazione è collegiale e deve essere logicamente motivata indicandone ragioni concrete e specifiche, specie quando si invoca la prevedibile inadempienza alla pena pecuniaria
- La valutazione dell'inaffidabilità del destinatario della pena può fondarsi su una combinazione di elementi (precedenti specifici e recenti, modalità del reato quali l'allaccio abusivo per evadere pagamento) che rendono legittima la esclusione della pena pecuniaria
- In caso di ricorso per cassazione occorre contestare specificamente e con argomentazioni puntuali la motivazione del giudice di merito; la genericità delle censure aumenta il rischio di inammissibilità e di condanna per spese e ammende
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