Cassazione Penale, Sentenza n. 8572/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che aveva dichiarato inammissibili, per tardività, i loro appelli avverso la condanna per il reato di stalking (art. 612-bis c.p.). Sostengono di non aver avuto conoscenza della sentenza di primo grado per mancata notifica del deposito e dell'estratto contumaciale, essendo stati in realtà assenti durante il processo; deducono nullità della sentenza di primo grado per difetti di procedibilità (presunta inesistenza o illegittimità della querela), per carenze probatorie e di valutazione della sussistenza dell'elemento dell'abitualità e della minaccia, per mancato riconoscimento di benefici o attenuanti (art. 131-bis c.p.), e per vizi nelle statuizioni civili. Chiedono, in via subordinata, la remissione in termini o la sospensione dell'esecuzione, nonché l'annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che il processo di primo grado si sia svolto regolarmente in 'assenza' (legge n. 67/2014) e non in contumacia, con regolari notifiche degli atti (avviso di conclusione indagini e decreto di citazione) consegnate a mani proprie degli imputati; perciò non era dovuta alcuna notifica dell'estratto contumaciale né l'attivazione dei rimedi invocati. Il termine di impugnazione di 45 giorni è stato correttamente calcolato a partire dal deposito della motivazione della sentenza di primo grado e gli appelli sono stati depositati oltre tale termine. Sono state ritenute infondate le richieste di remissione in termini e le eccezioni di nullità sollevate in sede di appello. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese e al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma determinata in Euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 612-bis c.p.
Norma che disciplina il reato di atti persecutori (stalking), titolo di accusa per cui gli imputati sono stati condannati in primo grado
legge 28 aprile 2014, n. 67 (processo in assenza)
Introduce il giudizio in assenza sostituendo la contumacia; applicata al procedimento in esame, ha escluso l'obbligo di notificare l'estratto contumaciale e ha fatto ritenere regolari le notifiche già eseguite
art. 585 comma 2 lett. c) c.p.p.
Indica il termine per proporre appello contro le sentenze penali (termine rilevato nel calcolo della tardività degli appelli)
art. 544 comma 3 c.p.p.
Rilevato in relazione al termine per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado, da cui è derivato il decorso del termine per impugnare
art. 175 c.p.p.
Disciplina la restituzione nel termine (remissione in termini); la Corte ha ritenuto l'istanza inapplicabile o inidonea nelle forme proposte dai difensori e non applicabile ratione temporis nella versione successiva alla riforma
art. 420-bis c.p.p. (terzo comma, vigenza all'epoca)
Prevedeva la rappresentanza dell'imputato da parte del difensore di fiducia in sua assenza; richiamata per spiegare che i difensori di fiducia rappresentavano gli imputati nel procedimento celebrato in assenza
art. 616 c.p.p.
Prevede le conseguenze di inammissibilità o rigetto del ricorso, tra cui condanna alle spese e altre sanzioni, applicata per la condanna alle spese di procedimento
art. 623 c.p.p.
Norma richiamata in relazione all'ipotesi di annullamento con rinvio; i ricorrenti avevano chiesto, tra l'altro, tale rimedio
art. 659 c.p.
Norma sulla contravvenzione per molestia o disturbo alla quiete pubblica; evocata dai ricorrenti come eventuale reato residuale rispetto agli atti attribuiti
art. 2043 c.c.
Richiamato come possibile profilo di illecito civile alternativo (risarcimento danni) ove venisse esclusa la rilevanza penale degli atti
art. 131-bis c.p.
Richiamato dai ricorrenti in riferimento al mancato riconoscimento di benefici/attenuanti; i giudici di merito non sono stati ritenuti erronei in punto motivazione rilevata dalla Cassazione
art. 629-bis c.p.p. (ante riforma)
Rimedio straordinario (rescissione del giudicato) che la Corte ricorda come la via corretta per contestare il giudicato definitivo e non l'appello tardivo
Massime di principio
- Distinguere tra 'contumacia' e 'assenza': dopo la legge n. 67/2014 il processo si svolge in assenza e non dà automaticamente diritto a notifiche integrative come l'estratto contumaciale; la mancata conoscenza non è automatica e va comprovata
- Il termine per proporre appello decorre dal deposito della motivazione della sentenza di primo grado quando previsto; calcolare sempre i termini processuali a partire dalle date formali del deposito
- La remissione in termini (restituzione nel termine) è un rimedio formale che va chiesto con istanza specifica e richiede il rispetto delle condizioni previste dalla norma vigente al tempo del fatto/atto
- Le eccezioni di nullità del giudizio o delle notifiche, quando il giudicato è già formato, hanno rimedi specifici (es. rescissione del giudicato) e non sono sempre proponibili tramite appello tardivo
- Il difensore di fiducia che assiste l'imputato in sua assenza svolge funzione di rappresentanza: la mancata comunicazione interna tra difensore e assistito non elimina automaticamente gli effetti delle notifiche regolari
- Quando si contesta la tardività di un'impugnazione occorre documentare con elementi oggettivi l'assenza di conoscenza del titolo esecutivo e indicare il rimedio processuale corretto (remissione, rescissione, opposizione all'esecuzione)
- In impugnazioni per motivi procedurali la Corte di Cassazione può esaminare direttamente gli atti e dichiarare inammissibile il ricorso anche se la motivazione di merito dell'impugnazione è lacunosa, se le ragioni addotte risultano infondate alla verifica documentale
- Se si intende contestare la validità della querela o la condizione di procedibilità, occorre sollevare la questione in modo tempestivo e con i mezzi processuali adeguati, fornendo elementi probatori chiari
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