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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8572/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che aveva dichiarato inammissibili, per tardività, i loro appelli avverso la condanna per il reato di stalking (art. 612-bis c.p.). Sostengono di non aver avuto conoscenza della sentenza di primo grado per mancata notifica del deposito e dell'estratto contumaciale, essendo stati in realtà assenti durante il processo; deducono nullità della sentenza di primo grado per difetti di procedibilità (presunta inesistenza o illegittimità della querela), per carenze probatorie e di valutazione della sussistenza dell'elemento dell'abitualità e della minaccia, per mancato riconoscimento di benefici o attenuanti (art. 131-bis c.p.), e per vizi nelle statuizioni civili. Chiedono, in via subordinata, la remissione in termini o la sospensione dell'esecuzione, nonché l'annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che il processo di primo grado si sia svolto regolarmente in 'assenza' (legge n. 67/2014) e non in contumacia, con regolari notifiche degli atti (avviso di conclusione indagini e decreto di citazione) consegnate a mani proprie degli imputati; perciò non era dovuta alcuna notifica dell'estratto contumaciale né l'attivazione dei rimedi invocati. Il termine di impugnazione di 45 giorni è stato correttamente calcolato a partire dal deposito della motivazione della sentenza di primo grado e gli appelli sono stati depositati oltre tale termine. Sono state ritenute infondate le richieste di remissione in termini e le eccezioni di nullità sollevate in sede di appello. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese e al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma determinata in Euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 612-bis c.p.

    Norma che disciplina il reato di atti persecutori (stalking), titolo di accusa per cui gli imputati sono stati condannati in primo grado

  • legge 28 aprile 2014, n. 67 (processo in assenza)

    Introduce il giudizio in assenza sostituendo la contumacia; applicata al procedimento in esame, ha escluso l'obbligo di notificare l'estratto contumaciale e ha fatto ritenere regolari le notifiche già eseguite

  • art. 585 comma 2 lett. c) c.p.p.

    Indica il termine per proporre appello contro le sentenze penali (termine rilevato nel calcolo della tardività degli appelli)

  • art. 544 comma 3 c.p.p.

    Rilevato in relazione al termine per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado, da cui è derivato il decorso del termine per impugnare

  • art. 175 c.p.p.

    Disciplina la restituzione nel termine (remissione in termini); la Corte ha ritenuto l'istanza inapplicabile o inidonea nelle forme proposte dai difensori e non applicabile ratione temporis nella versione successiva alla riforma

  • art. 420-bis c.p.p. (terzo comma, vigenza all'epoca)

    Prevedeva la rappresentanza dell'imputato da parte del difensore di fiducia in sua assenza; richiamata per spiegare che i difensori di fiducia rappresentavano gli imputati nel procedimento celebrato in assenza

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede le conseguenze di inammissibilità o rigetto del ricorso, tra cui condanna alle spese e altre sanzioni, applicata per la condanna alle spese di procedimento

  • art. 623 c.p.p.

    Norma richiamata in relazione all'ipotesi di annullamento con rinvio; i ricorrenti avevano chiesto, tra l'altro, tale rimedio

  • art. 659 c.p.

    Norma sulla contravvenzione per molestia o disturbo alla quiete pubblica; evocata dai ricorrenti come eventuale reato residuale rispetto agli atti attribuiti

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato come possibile profilo di illecito civile alternativo (risarcimento danni) ove venisse esclusa la rilevanza penale degli atti

  • art. 131-bis c.p.

    Richiamato dai ricorrenti in riferimento al mancato riconoscimento di benefici/attenuanti; i giudici di merito non sono stati ritenuti erronei in punto motivazione rilevata dalla Cassazione

  • art. 629-bis c.p.p. (ante riforma)

    Rimedio straordinario (rescissione del giudicato) che la Corte ricorda come la via corretta per contestare il giudicato definitivo e non l'appello tardivo

Massime di principio

  • Distinguere tra 'contumacia' e 'assenza': dopo la legge n. 67/2014 il processo si svolge in assenza e non dà automaticamente diritto a notifiche integrative come l'estratto contumaciale; la mancata conoscenza non è automatica e va comprovata
  • Il termine per proporre appello decorre dal deposito della motivazione della sentenza di primo grado quando previsto; calcolare sempre i termini processuali a partire dalle date formali del deposito
  • La remissione in termini (restituzione nel termine) è un rimedio formale che va chiesto con istanza specifica e richiede il rispetto delle condizioni previste dalla norma vigente al tempo del fatto/atto
  • Le eccezioni di nullità del giudizio o delle notifiche, quando il giudicato è già formato, hanno rimedi specifici (es. rescissione del giudicato) e non sono sempre proponibili tramite appello tardivo
  • Il difensore di fiducia che assiste l'imputato in sua assenza svolge funzione di rappresentanza: la mancata comunicazione interna tra difensore e assistito non elimina automaticamente gli effetti delle notifiche regolari
  • Quando si contesta la tardività di un'impugnazione occorre documentare con elementi oggettivi l'assenza di conoscenza del titolo esecutivo e indicare il rimedio processuale corretto (remissione, rescissione, opposizione all'esecuzione)
  • In impugnazioni per motivi procedurali la Corte di Cassazione può esaminare direttamente gli atti e dichiarare inammissibile il ricorso anche se la motivazione di merito dell'impugnazione è lacunosa, se le ragioni addotte risultano infondate alla verifica documentale
  • Se si intende contestare la validità della querela o la condizione di procedibilità, occorre sollevare la questione in modo tempestivo e con i mezzi processuali adeguati, fornendo elementi probatori chiari

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