Cassazione Penale, Sentenza n. 8568/2025 del 03/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta documentale, patrimoniale e impropria (omesso versamento imposte). I punti principali del ricorso erano quattro: 1) contestazione dell'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto dopo le dimissioni (sottolineando l'assenza di atti gestori positivamente individuati e il fatto che la gestione fosse affidata al padre/parentela); 2) contestazione della responsabilità per la bancarotta documentale, sostenendo di aver consegnato la documentazione contabile e che la contabilità risultava regolarmente tenuta fino al dicembre 2015; 3) contestazione della bancarotta patrimoniale per distrazione, lamentando che non fosse dimostrato che esistesse attivo sottratto e che le disponibilità fossero state impiegate per ripianare debiti societari (anche tramite mutuo di cui il ricorrente sarebbe stato garante e che avrebbe poi rimborsato); 4) contestazione della bancarotta impropria per omessi versamenti tributari, sostenendo che non era stata provata la sistematicità dell'inadempimento e che eventuali richieste di dilazione/rateizzazione non erano state valutate.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso: ha ritenuto fondate le valutazioni dei giudici di merito secondo cui il Santellocco, pur avendo formalmente rassegnato le dimissioni, ha mantenuto la posizione di "dominus" della società in un periodo in cui la società era ormai avviata al fallimento e sostanzialmente inattiva; il subentro di amministratori successivi fu meramente formale e la contabilità non risulta consegnata pienamente alla curatela. Sulla bancarotta documentale la Cassazione ha confermato che la mancata consegna di scritture e l'incongruenza delle dichiarazioni dei successori costituivano elemento probatorio della sottrazione/occultamento. Sulla bancarotta patrimoniale è stato ritenuto che la difesa non abbia dato indicazioni specifiche e verificabili sulla reale destinazione dei valori risultanti in bilancio; pertanto la mancata dimostrazione della destinazione giustifica la ricostruzione della distrazione. Sulla bancarotta impropria (tributaria) la Corte ha confermato che la sistematicità degli inadempimenti tributari, con aggravamento dell'esposizione verso l'Erario, integra le "operazioni dolose"; eventuali iniziative di rateazione non sono di per sé idonee a escludere la configurabilità del reato. Richieste istruttorie tardive o più attinenti alla fase fallimentare sono state ritenute inopportune.
Norme richiamate
legge fallimentare, art. 223
L'art. 223 (bancarotta fraudolenta) è stato applicato nella distinzione tra bancarotta documentale, patrimoniale e impropria: la Corte ha ritenuto integrati gli elementi di reato in relazione alla condotta dell'amministratore che, pur dimissionario, mantenne il ruolo di "dominus" e non consegnò la contabilità
legge fallimentare, art. 216, nn. 1 e 2
Riferimento alle fattispecie di bancarotta fraudolenta; la Corte applica i relativi criteri di imputazione in relazione ai comportamenti distrattivi/dissipativi e all'omesso versamento di tributi
legge fallimentare, art. 219 comma 2 n.1
Richiamato nell'insieme delle norme penali fallimentari utilizzate per qualificare le condotte dolose e la prevedibilità del dissesto
legge fallimentare, art. 223 comma 2 n.2
Interpretato nel senso che il sistematico inadempimento degli obblighi tributari può costituire "operazioni dolose" idonee ad aggravare l'esposizione debitoria e integrare la bancarotta impropria
codice di procedura penale, art. 611 (come modificato dal d.lgs. 10.10.2022 n.150)
Richiamato in relazione alla trattazione del ricorso in Cassazione in udienza pubblica su richiesta della difesa; rilevanza procedurale
principi giurisprudenziali citati (massime)
La Corte ha richiamato orientamenti consolidati: a) la prova della distrazione è desumibile dalla mancata dimostrazione della destinazione dei beni da parte dell'amministratore; b) l'indicazione generica dell'ubicazione dei beni non è sufficiente a superare l'inversione dell'onere probatorio
Massime di principio
- La qualifica di "amministratore di fatto" può essere desunta dal quadro complessivo e dalla condotta complessiva dell'interessato, non soltanto dalla prova puntuale di singoli atti gestori, soprattutto se la società è ormai inattiva o avviata al fallimento.
- La mancata consegna di libri e scritture contabili alla curatela, unitamente a dichiarazioni incongruenti dei successori formali, può costituire prova della bancarotta documentale e giustificare l'inversione dell'onere probatorio.
- Nella bancarotta patrimoniale la difesa deve fornire indicazioni precise e documentabili sulla destinazione dei beni o dei ricavi per neutralizzare l'ipotesi di distrazione; allegazioni generiche non sono sufficienti.
- Il sistematico inadempimento di obblighi tributari e previdenziali può integrare la bancarotta impropria se dalle scelte gestionali emerge la prevedibilità del dissesto; iniziative di rateizzazione, da sole, non escludono automaticamente la responsabilità penale.
- Richieste istruttorie tardive o riferibili prioritariamente alla fase fallimentare (es. accesso al "cassetto fiscale" per verificare rateazioni) possono essere ritenute non necessarie o manifestamente tardive in sede penale; tali approfondimenti sono spesso più appropriati nella sede fallimentare/curatela.
- Una strategia difensiva efficace in casi simili richiede documentazione dettagliata e tempestiva (prove della consegna integrale della contabilità, tracciabilità dell'utilizzo dei ricavi, atti formali di rateazione con l'Erario) per contrastare l'inversione dell'onere probatorio derivante da indizi di distrazione o occultamento.
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