Cassazione Civile, Ordinanza n. 16379/2022 del 20/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato la decisione di primo grado favorevole al contribuente in una controversia relativa a redditi da partecipazione in una società a ristretta base azionaria. La censura, proposta ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., denunciava violazione dell'art. 6, comma 13, L. n. 388/2000, dell'art. 47 TUIR, dell'art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2729 c.c., sostenendo che la CTR non avesse correttamente equiparato le agevolazioni fiscali disconosciute a maggior reddito occulto della società, da presumere distribuito pro quota ai soci. Il ricorso sosteneva inoltre che, in presenza di società a ristretta base partecipativa, non fosse necessario fondare l'accertamento nei confronti del socio anche su ulteriori riscontri, come l'analisi delle movimentazioni bancarie o l'acquisto di beni di particolare valore.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha ribadito il principio secondo cui, nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, l'accertata esistenza di redditi societari non contabilizzati comporta la presunzione di distribuzione 'pro quota' ai soci, salva prova contraria dell'accantonamento o reinvestimento dei maggiori ricavi. Ha inoltre affermato che al maggior reddito non esposto può essere equiparato anche il costo non contabilizzato e l'agevolazione fiscale disconosciuta, in quanto somme rimaste nella disponibilità della società. In conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR per la Puglia in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
viene utilizzato come motivo di ricorso per violazione di legge
art. 6, comma 13, L. n. 388/2000
norma invocata nel motivo di ricorso in relazione al trattamento fiscale delle agevolazioni disconosciute
richiamato quale parametro per la qualificazione fiscale delle somme considerate distribuite ai soci
art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973
richiamato quale base dell'accertamento tributario
richiamato in tema di presunzioni semplici e distribuzione pro quota dei maggiori redditi
Massime di principio
- Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, l'accertamento di redditi societari non contabilizzati legittima la presunzione che tali utili siano stati distribuiti ai soci in proporzione alle quote, salvo prova contraria.
- La prova contraria idonea a vincere la presunzione consiste nella dimostrazione che i maggiori ricavi siano stati accantonati o reinvestiti dalla società, non essendo richiesti ulteriori riscontri sulla capacità di spesa del socio.
- Ai fini dell'imposizione, possono essere trattati come reddito occulto anche costi non contabilizzati o agevolazioni fiscali disconosciute, quando si traducano in somme rimaste nella disponibilità della società.
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