Cassazione Civile, Ordinanza n. 19856/2022 del 20/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda l'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata INPS ex art. 2, comma 26, l. n. 335/1995 di un avvocato iscritto all'albo ma non alla Cassa Nazionale Forense, per l'attività professionale svolta nell'anno 2011. La Corte d'appello aveva accolto l'impugnazione del professionista e dichiarato non dovuti i contributi richiesti, ritenendo decisivo che il reddito prodotto fosse inferiore a euro 5.000 e quindi escludendo la sussistenza del presupposto per l'iscrizione. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2, commi 26-31, l. n. 335/1995, dell'art. 18, commi 11 e 12, d.l. n. 98/2011 conv. in l. n. 111/2011, dell'art. 21, comma 8, l. n. 247/2010 e dell'art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003 conv. in l. n. 326/2003. Secondo il ricorrente, per il professionista iscritto ad albo ma non alla cassa di categoria l'obbligo contributivo alla Gestione separata dipende dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, dell'attività libero-professionale; la soglia di euro 5.000 rileva invece solo per l'attività autonoma occasionale. La Corte d'appello avrebbe quindi errato nel far discendere l'assenza dell'obbligo dalla sola entità del reddito, senza verificare in fatto se l'attività fosse abituale o occasionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, per il professionista iscritto ad albo ma non alla cassa previdenziale di categoria, il discrimine non è il solo reddito inferiore o superiore a euro 5.000, bensì l'abitualità o occasionalità dell'attività svolta. Il reddito inferiore alla soglia può al più costituire un indizio per escludere l'abitualità, ma non basta da solo a negare l'obbligo di iscrizione e contribuzione; la verifica deve essere compiuta in concreto, anche mediante presunzioni semplici.
Norme richiamate
art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335
L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per il professionista non viene fatto discendere dal solo dato reddituale, ma dall'esercizio abituale di attività libero-professionale non assoggettata a contribuzione presso la cassa di riferimento.
art. 2, commi 26-31, L. 8 agosto 1995, n. 335
Richiamato come base normativa del sistema della Gestione separata e del relativo obbligo contributivo.
art. 18, commi 11 e 12, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in L. 15 luglio 2011, n. 111
È letto in combinato disposto con l'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995 come interpretazione autentica del regime della Gestione separata.
art. 21, comma 8, L. 31 dicembre 2012, n. 247
Richiamato dall'INPS nel ricorso quale norma rilevante per il regime previdenziale degli avvocati.
art. 44, comma 2, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, conv. in L. 24 novembre 2003, n. 326
La soglia di euro 5.000 rileva per le attività di lavoro autonomo occasionale; non costituisce il parametro decisivo quando l'attività sia abituale.
La Corte rinvia alla motivazione dei precedenti di legittimità già conformi.
È richiamato per la proposta definita in camera di consiglio.
Il motivo è proposto come violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
Massime di principio
- Per il professionista iscritto ad albo ma non alla cassa di categoria, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presuppone l'esercizio abituale della professione, ancorché non esclusiva, e non può essere escluso dal solo mancato superamento della soglia di reddito di euro 5.000.
- La soglia di euro 5.000 prevista per il lavoro autonomo occasionale non è il criterio dirimente per l'attività libero-professionale abituale: essa diventa rilevante solo se l'attività è, in concreto, occasionale.
- La valutazione dell'abitualità va compiuta in fatto, ex ante, sulla base di elementi indiziari e presuntivi come iscrizione all'albo, partita IVA e organizzazione professionale, mentre il reddito prodotto può avere solo valore indiziario, non decisivo.
- Un errore di diritto si configura quando il giudice di merito neghi l'obbligo contributivo facendo derivare automaticamente l'assenza di abitualità dal solo dato reddituale, senza svolgere la necessaria verifica concreta della natura dell'attività.
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