Sentenza del 28/11/2019 n. 31083 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR del Lazio che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la decisione della CTP di Roma. La CTP aveva annullato l'avviso di accertamento ICI relativo all'annualità 2006, ritenendo intervenuta la decadenza del Comune dal potere di accertamento. Il Comune sosteneva che la CTR avesse erroneamente considerato assorbente la questione della decadenza, senza esaminare il merito, cioè l'assoggettabilità dell'area all'ICI. La società resistente aveva inoltre eccepito la nullità della notifica del ricorso per cassazione, eseguita presso il commercialista anziché presso il domicilio dichiarato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Comune. Ha ritenuto infondata l'eccezione sulla notifica, affermando che l'eventuale vizio costituiva una nullità sanata dalla costituzione della società resistente. Nel merito, ha stabilito che il Comune, con l'appello, aveva contestato soltanto la debenza dell'ICI e non la specifica statuizione relativa alla decadenza dal potere di accertamento. Tale omissione aveva determinato il giudicato interno sulla decadenza, impedendo di esaminare la questione sostanziale sull'assoggettabilità dell'area all'imposta. Il Comune è stato condannato al pagamento di 2.200 euro, oltre accessori, e dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 161
Il termine di decadenza scade il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati.
Per l'annualità 2006, il termine per l'esercizio del potere di accertamento è stato individuato nel 31 dicembre 2012, secondo la ricostruzione riportata nella sentenza.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62
Al ricorso per cassazione contro le sentenze delle commissioni tributarie regionali si applicano, quanto al luogo della notificazione, le regole dell'art. 330 c.p.c.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, comma 2
L'indicazione della residenza, della sede o del domicilio effettuata nel giudizio di merito può conservare efficacia, secondo il principio di ultrattività, quando non siano state fornite indicazioni diverse nel grado successivo.
Disciplina il luogo di notificazione dell'impugnazione. Un errore relativo al luogo della notifica determina, di regola, nullità e non inesistenza, con possibilità di sanatoria per costituzione del destinatario o rinnovazione.
Consente la rinnovazione della notificazione viziata, quando il giudice ne ordini la rinnovazione.
La mancata impugnazione di un'autonoma ratio decidendi comporta il passaggio in giudicato interno della relativa statuizione. L'impugnazione deve quindi contestare tutte le ragioni autonome poste a fondamento della decisione.
Individua i motivi di ricorso per cassazione relativi, rispettivamente, alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto e all'omesso esame di fatti decisivi.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- In sede di impugnazione è necessario contestare ogni autonoma motivazione della decisione sfavorevole; se una ratio decidendi non viene impugnata, essa può formare giudicato interno e rendere irrilevanti le contestazioni sulle altre questioni.
- La parte che impugna non può limitarsi a discutere il merito della pretesa se la decisione di primo grado si fonda anche su una ragione preliminare o autonoma, come la decadenza dal potere impositivo.
- Un errore nel luogo di notificazione dell'impugnazione comporta normalmente nullità, non inesistenza, e può essere sanato dalla costituzione della parte destinataria, anche se effettuata per eccepire il vizio.
- Nel contenzioso tributario, la tempestività dell'atto impositivo è una questione autonoma e preliminare: se viene accertata la decadenza dell'ente, l'esame della fondatezza sostanziale dell'imposta può diventare irrilevante.
- La notifica dell'avviso entro una certa data non basta, da sola, a preservare la pretesa tributaria: occorre che l'atto sia stato emesso e notificato entro il termine decadenziale previsto dalla legge.
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