Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 28/11/2019 n. 31081 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'assoggettabilità a ICI, per l'anno 2008, di terreni destinati dal PRG ad attività estrattiva e classificati in zona D/3. La ricorrente sosteneva, con il primo motivo, che le aree non fossero edificabili, essendo consentita soltanto la realizzazione di manufatti strumentali alla cava, da demolire al termine dell'attività, e che quindi non dovessero essere tassate come aree fabbricabili. Con il secondo motivo deduceva l'esistenza di obiettiva incertezza normativa, determinata dalla reiterata mancata tassazione dei terreni da parte del Comune, chiedendo l'esclusione delle sanzioni ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che, ai fini ICI, è sufficiente la potenzialità edificatoria derivante dalla classificazione urbanistica dell'area nel PRG, anche se l'edificazione è limitata a manufatti strumentali all'attività estrattiva e anche se il terreno è concretamente utilizzato come cava. Non rileva, quindi, la destinazione effettiva del bene, purché lo strumento urbanistico consenta una qualche edificazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché implicava valutazioni di merito ed era stato proposto per la prima volta in cassazione. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 2.500 euro oltre accessori, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 1, 2 e 5

    "Il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati"; l'art. 2, comma 1, lett. b), individua le aree fabbricabili.

    L'ICI colpisce anche le aree fabbricabili e la relativa base imponibile è determinata in funzione del valore venale. Un'area è fabbricabile quando possiede una potenzialità edificatoria secondo lo strumento urbanistico generale.

  • D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11-quaterdecies, comma 16, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248

    La disposizione ha fornito un'interpretazione autentica della nozione di area fabbricabile ai fini ICI, collegandola alla qualificazione urbanistica dell'area.

  • D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248

    L'edificabilità rileva anche prima dell'approvazione regionale del PRG e dell'adozione degli strumenti urbanistici attuativi, essendo sufficiente la potenzialità edificatoria riconosciuta dallo strumento urbanistico generale.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 2

    La norma può escludere la responsabilità sanzionatoria in presenza di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della disciplina tributaria, ma la relativa questione deve essere dedotta e valutata nei precedenti gradi di giudizio.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto integrale del ricorso, il ricorrente è tenuto al pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.

  • Cass., Sezioni Unite, 30 novembre 2006, n. 25506

    "L'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev'essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi."

    La potenzialità edificatoria urbanistica è sufficiente a qualificare il terreno come area fabbricabile ai fini ICI; le limitazioni concrete all'edificazione incidono sul valore venale, non eliminano necessariamente il presupposto d'imposta.

Massime di principio

  • Ai fini dell'ICI, e in generale delle imposte immobiliari basate sulla nozione di area fabbricabile, conta principalmente la qualificazione urbanistica del terreno e non la sua concreta utilizzazione.
  • Anche un'area destinata a cava o ad attività estrattiva può essere imponibile come area fabbricabile se il PRG consente, anche in misura limitata, la realizzazione di manufatti o edifici strumentali.
  • L'assenza di strumenti attuativi, l'approvazione regionale non ancora intervenuta o l'esistenza di vincoli all'edificazione non escludono automaticamente la tassazione; tali elementi possono invece ridurre il valore venale utilizzabile come base imponibile.
  • Un'esenzione tributaria non può essere ricavata per analogia: se la legge non prevede espressamente l'esenzione delle aree estrattive, il giudice non può introdurla.
  • Le questioni che richiedono accertamenti di fatto, come l'effettivo valore dell'area o l'esistenza di una concreta incertezza normativa, devono essere proposte e provate nei gradi di merito e non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
  • La precedente mancata tassazione da parte del Comune non determina automaticamente l'esenzione né impedisce il recupero dell'imposta, salvo che ricorrano specifiche condizioni normative per l'esclusione delle sanzioni.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.