Sentenza del 28/11/2019 n. 6963 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Avviso accertamento IRAP- Esenzione art. 7, l. n.2/2002 Regione Sicilia- Assenza di prova iscrizione all'albo Onlus- Legittimità dell'accertamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'accertamento IRAP è stato ritenuto legittimo. La mancata produzione della prova dell'iscrizione all'albo ONLUS e, più in generale, dell'effettiva sussistenza dei requisiti per l'esenzione ha impedito all'ente di beneficiare dell'agevolazione prevista dall'art. 7 della legge regionale Sicilia n. 2/2002. La contestazione dell'ente è stata quindi respinta.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'ente ha contestato la legittimità dell'avviso di accertamento IRAP, invocando l'esenzione prevista dall'art. 7 della legge regionale siciliana n. 2/2002. Tuttavia, non ha prodotto in giudizio la documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti per l'agevolazione, in particolare la prova dell'iscrizione all'albo o registro ONLUS e degli ulteriori presupposti richiesti dalla normativa applicabile. Le norme di esenzione e agevolazione fiscale, avendo carattere derogatorio rispetto alla disciplina ordinaria, sono soggette a interpretazione restrittiva e richiedono la prova puntuale dei requisiti da parte di chi le invoca.
Norme richiamate
Legge n. 381/1991
Rileva quale disciplina di riferimento per le cooperative sociali e per la verifica dei requisiti soggettivi eventualmente collegati al regime agevolativo.
Legge n. 383/2000
Richiamata in relazione agli enti associativi e ai requisiti necessari per accedere ai benefici fiscali previsti dalla normativa.
Art. 7, legge regionale Sicilia n. 2/2002
Prevede l'esenzione IRAP per determinati enti in presenza di specifici requisiti. Trattandosi di una disposizione agevolativa e derogatoria, il contribuente o ente che la invoca deve dimostrare rigorosamente di rientrare nella fattispecie prevista.
Massime di principio
- Chi invoca un'esenzione o un'agevolazione fiscale deve fornire la prova completa e documentale di tutti i requisiti richiesti dalla legge.
- Le norme agevolative e di esenzione sono generalmente interpretate in modo restrittivo: non è sufficiente rientrare genericamente nella categoria degli enti non profit o associativi.
- L'iscrizione a un albo o registro previsto dalla normativa può costituire un requisito essenziale e deve essere dimostrata con documentazione ufficiale riferita al periodo d'imposta interessato.
- In assenza della prova dei requisiti, l'Amministrazione può legittimamente applicare il tributo ordinario e l'avviso di accertamento può essere confermato.
- La documentazione relativa allo status dell'ente, alla sua iscrizione nei registri e all'effettivo svolgimento delle attività agevolate dovrebbe essere conservata e prodotta tempestivamente anche in sede contenziosa.
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