Sentenza del 28/11/2019 n. 31079 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava l'assoggettamento a ICI, per l'anno 2010, dei terreni destinati dal PRG ad attività estrattiva e classificati in zona D3. Con il primo motivo sosteneva che l'area non fosse realmente edificabile, essendo consentiti soltanto manufatti strumentali all'escavazione, da demolire al termine dell'attività. Con il secondo motivo invocava l'inapplicabilità delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa, determinata dalla reiterata mancata tassazione dei terreni da parte del Comune.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che, ai fini ICI, è sufficiente la potenzialità edificatoria derivante dalla classificazione urbanistica dell'area, anche se l'edificazione è limitata a fabbricati strumentali all'attività estrattiva e anche se il terreno è concretamente utilizzato come cava. Non rileva quindi l'assenza di edificazione effettiva né la necessità di demolire i manufatti al termine dell'attività. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché implicava valutazioni di merito ed era stato proposto per la prima volta in cassazione. La società è stata condannata al pagamento di 2.500 euro di spese, oltre accessori, nonché dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 1, 2 e 5
"Il presupposto impositivo è costituito dal possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli"
L'ICI colpisce il possesso di aree fabbricabili, terreni agricoli e fabbricati. Per le aree fabbricabili, la base imponibile è determinata in relazione al valore venale, non al valore catastale dei terreni agricoli.
D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11-quaterdecies, comma 16, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248
Ha contribuito a chiarire, con interpretazione autentica, che l'edificabilità rilevante ai fini ICI deriva dalla qualificazione dell'area nello strumento urbanistico generale.
D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248
Un'area è edificabile ai fini fiscali se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'approvazione regionale definitiva o dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 2
La società ha invocato l'esclusione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa, ma la Corte non ha esaminato favorevolmente la censura, dichiarandola inammissibile.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lett. f)
È richiamato con riferimento alla possibilità per il Comune di riconoscere rimborsi in presenza di variazioni della classificazione o delle potenzialità edificatorie, senza che ciò comporti automaticamente il rimborso per gli anni precedenti.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.
Cass., Sezioni Unite, 30 novembre 2006, n. 25506
"L'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev'essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune"
La semplice inclusione dell'area in una zona urbanisticamente edificabile è sufficiente per applicare il regime fiscale delle aree fabbricabili, anche senza strumenti attuativi.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposizione locale, la qualificazione urbanistica dell'area prevale sul suo uso concreto: un terreno destinato a cava non è automaticamente assimilabile a un terreno agricolo.
- È sufficiente una potenzialità edificatoria, anche limitata a manufatti strumentali all'attività produttiva o estrattiva, per qualificare l'area come fabbricabile.
- L'assenza di edificazione effettiva, la necessità di demolire i manufatti o la mancata attuazione completa del piano urbanistico non escludono di per sé l'imposta.
- Nella determinazione della base imponibile devono comunque essere considerate l'attualità e l'intensità della potenzialità edificatoria, nonché gli eventuali oneri di urbanizzazione, poiché incidono sul valore venale.
- Un comportamento pregresso dell'ente impositore, come la mancata tassazione negli anni precedenti, non determina automaticamente l'esenzione né esclude necessariamente la debenza del tributo; l'eventuale incertezza normativa deve essere dedotta e provata tempestivamente davanti ai giudici di merito.
- In cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni che richiedono accertamenti fattuali o valutazioni di merito.
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