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Sentenza

Sentenza del 05/12/2019 n. 31780 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Guardia di Finanza aveva accertato, per gli anni 2000, 2001 e 2002, ricavi extracontabili della società B. s.r.l., società a ristretta base partecipativa composta da tre soci, sulla base dei movimenti bancari. L'Agenzia delle Entrate aveva quindi imputato a P.V., pro quota, gli utili extracontabili presuntivamente distribuiti ai soci. La contribuente aveva contestato gli avvisi sostenendo di non avere rapporti di parentela o affinità con gli altri soci e di non avere mai svolto attività di gestione o controllo della società. L'Agenzia ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale, deducendo la violazione delle norme sulle presunzioni e sulla determinazione del reddito, sostenendo che l'assenza di legami familiari o di poteri gestori non esclude automaticamente la presunzione di distribuzione degli utili occulti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato infondata l'eccezione di tardività del ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo applicabile il termine annuale previsto dall'art. 327 c.p.c. nella versione vigente ratione temporis. Ha poi accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo errata la decisione della Commissione regionale, che aveva escluso la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili sulla base della mancanza di rapporti familiari e dell'assenza di attività gestoria della socia, senza esaminare concretamente se tali circostanze fossero state provate. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui è stato demandato anche il regolamento delle spese. Non vi è stata quindi una decisione definitiva sull'effettiva debenza delle imposte da parte di P.V.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 41 e 42

    Norme richiamate dall'Agenzia in relazione alla determinazione del reddito e all'imputazione degli utili extracontabili.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 41-bis e 42

    Disposizioni richiamate in materia di accertamento tributario e di rettifica del reddito.

  • Codice civile, artt. 2475 e 2476

    Le norme individuano i poteri e le responsabilità del socio di una società a responsabilità limitata. Per superare la presunzione, il socio deve dimostrare una reale estraneità alla gestione e al controllo, non la mera assenza di rapporti familiari con gli altri soci.

  • Codice civile, artt. 2727 e 2729

    La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa è qualificata come presunzione semplice, purché fondata su elementi gravi, precisi e concordanti.

  • Codice di procedura civile, art. 115

    Il principio di non contestazione non poteva essere utilizzato nel caso concreto per confermare la decisione di primo grado, poiché l'Agenzia aveva contestato proprio la rilevanza dell'assenza di rapporti familiari e di poteri gestori.

  • Codice di procedura civile, art. 327

    Per i giudizi instaurati prima dell'entrata in vigore della modifica introdotta dalla legge n. 69 del 2009, il termine lungo per impugnare era di un anno, oltre alla sospensione feriale, e non di sei mesi.

  • Legge n. 69 del 2009, art. 46

    La disposizione ha ridotto da un anno a sei mesi il termine lungo di impugnazione previsto dall'art. 327 c.p.c., ma la modifica si applica soltanto ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009.

Massime di principio

  • Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, l'accertamento di utili extracontabili può fondare una presunzione semplice, grave, precisa e concordante, di distribuzione degli utili ai soci in proporzione alla partecipazione.
  • La presunzione non è automatica né assoluta: il socio può superarla dimostrando che gli utili sono stati accantonati o reinvestiti dalla società, oppure provando la propria completa estraneità alla gestione e al controllo societario.
  • La mera assenza di rapporti di parentela o affinità con gli altri soci non è sufficiente, da sola, a escludere la presunzione di distribuzione.
  • La semplice qualifica formale di socio non basta a dimostrare l'estraneità: occorre provare concretamente di non avere esercitato i poteri di gestione, controllo o accesso alle informazioni societarie previsti dalla legge o dallo statuto.
  • Il giudice di merito deve esaminare in concreto le prove offerte dal socio per superare la presunzione e non può escluderla senza una valutazione effettiva della sua posizione nella società.
  • La cassazione con rinvio non attribuisce necessariamente in via definitiva la ragione fiscale all'amministrazione: impone al giudice di merito di riesaminare la controversia applicando correttamente i principi indicati dalla Corte.

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