Cassazione Civile, Sentenza n. 22018/2020 del 13/10/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione in Cassazione avverso la sentenza n. 666/47/16 della CTR di Napoli che aveva respinto l'appello dell'Agente della riscossione avverso la decisione favorevole al contribuente (C. Gallo). I motivi di ricorso contestavano, tra l'altro, la qualificazione di alcuni ruoli come non tributari, l'ammissibilità e la valutazione di documenti prodotti per la prima volta in appello (estratto del ruolo e relata di notifica) e profili di nullità/indeterminatezza relativi ai termini processuali
La decisione
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere con riferimento a tre cartelle rientranti nello stralcio automatico previsto dal d.l. n.119/2018 (convertito in L. n.136/2018). Ha dichiarato fondati il III e IV motivo (relativi all'ammissibilità dei documenti prodotti in appello) e ha cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa alla CTR Campania in diversa composizione perché decida nel merito anche sulle spese di legittimità. Il I motivo è stato respinto e il II assorbito. Le cartelle dichiarate stralciate sono: n. 07120060050889129 (C 376,93), n. 07120070082646786 (C 294,73), n. 07120080009092059 (C 37,72).
Norme richiamate
d.l. n. 119 del 2018, conv. in L. n. 136/2018, art. 4 comma 1
«i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, no e euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 10 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili..."
La norma determina lo stralcio automatico (senza istanza) dei debiti di importo residuo fino a €1.000 per singolo carico affidato tra il 10/01/2000 e il 31/12/2010; l'importo va calcolato alla data di entrata in vigore del decreto
d.l. n. 34 del 2019, conv. in L. n. 58/2019, art. 16-quater
«Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili entro la data del 31 dicembre 2019, tenendo conto degli eventuali effetti negativi già nel corso della gestione e vincolando allo scopo le eventuali risorse disponibili alla data della comunicazione»
Stabilisce obblighi contabili e di adeguamento per gli enti creditori a seguito dello stralcio previsto dal decreto fiscale
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 58
Norma processuale tributaria richiamata con riferimento all'ammissione di documenti in giudizio; la Corte interpreta che la produzione in appello di documenti nuovi è ammissibile se effettuata nel rispetto del termine di cui all'art. 32 e del principio del contraddittorio
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 32
Termine di decadenza per il deposito di memorie e documenti in appello: i nuovi documenti preesistenti al primo grado possono essere prodotti in appello se depositati entro tale termine, per garantire il contraddittorio
Codice di Procedura Civile, art. 112
Richiamato dalla ricorrente in ordine alla disciplina probatoria e istruttoria; la Corte ha ritenuto non fondato il rilievo relativo alla sua violazione in questo caso
Massime di principio
- Lo stralcio ex lege previsto dal d.l. n.119/2018 opera sul singolo 'carico' (partita di ruolo) e non sull'ammontare complessivo della cartella: va valutato l'importo residuo del singolo carico alla data del 24/10/2018 e comprende capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni (esclusi aggio e interessi di mora).
- Se una cartella (o singoli carichi affidati) rientra nei requisiti temporali (10/01/2000-31/12/2010) e di importo (≤€1.000 residui al 24/10/2018), la materia relativa a quelle pretese si estingue automaticamente e il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere.
- Nel processo tributario i documenti nuovi prodotti in appello sono ammissibili se preesistevano al giudizio di primo grado e sono depositati entro il termine di decadenza previsto dall'art. 32 d.lgs. 546/1992, salvo che il loro deposito comprometta il rispetto del contraddittorio: la mera produzione non comporta automatica inammissibilità.
- Un mandato 'speciale' per il ricorso in Cassazione può ritenersi valido anche senza data di sottoscrizione purché dal testo risulti la volontà di adire il giudice di legittimità; la specialità si desume dalla indicazione del giudizio di cassazione.
- Se la Corte di legittimità accerta errori relativi all'ammissione di documenti o alla valutazione processuale, può cassare e rinviare la causa al giudice di merito perché decida nuovamente anche sulle spese.
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