Cassazione Civile, Ordinanza n. 09223/2026 del 12/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva notificato al contribuente, indicato negli atti come amministratore della società e beneficiario di proventi illeciti, due avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2009 e 2010, con recupero a tassazione di maggiori imposte Ires, Irap e Iva. La pretesa derivava da una verifica della Guardia di finanza, svolta nell'ambito di un procedimento penale, che aveva ricostruito un articolato sistema fraudolento coinvolgente numerose società prive di struttura aziendale e utilizzate per fornire manodopera edile, con impiego di falsi crediti Iva per compensare ritenute e contributi. Il contribuente aveva impugnato gli avvisi sostenendo, in sintesi, di non aver svolto significativi atti di gestione dopo la cessazione dalla carica di legale rappresentante, di non poter essere qualificato amministratore di fatto in assenza di prove e che altri soci avevano comunque beneficiato dei redditi societari. In appello la CTR aveva respinto il gravame con motivazione molto sintetica, richiamando genericamente documentazione in atti e altre decisioni tributarie. In cassazione il contribuente ha dedotto tre censure: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, per mancata indicazione degli elementi probatori e del percorso logico seguito; 2) violazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 546/1992 per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di altri soggetti coinvolti, che si assumevano litisconsorti necessari; 3) nullità per assoluta carenza di motivazione sul rigetto dei motivi relativi alle sanzioni e alla ritenuta inapplicabilità della presunzione di distribuzione degli utili ai soci nelle società di capitali a ristretta base partecipativa.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo, ritenendoli fondati perché la sentenza d'appello era affetta da motivazione apparente: la CTR si era limitata a richiamare in modo generico la documentazione agli atti e a qualificare come infondati altri motivi senza spiegare le ragioni del proprio convincimento, senza indicare il contenuto degli atti penali richiamati né il reale ruolo del contribuente nella società. Il secondo motivo è stato invece rigettato: la Corte ha escluso la configurabilità di un litisconsorzio necessario, rilevando che gli avvisi erano stati emessi solo nei confronti del contribuente quale amministratore e non vi era un atto impositivo unitario riferito a una pluralità di soggetti in posizione inscindibile. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973
richiamato quale base normativa dell'avviso di accertamento con maggiori imposte
art. 54, comma 4, d.P.R. n. 633/1972
richiamato quale base normativa dell'avviso di accertamento in materia IVA
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
richiamato per il requisito della motivazione della decisione tributaria
art. 62 d.lgs. n. 546/1992
richiamato nel motivo come norma sulle sentenze del processo tributario
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
utilizzato come vizio dedotto per nullità della sentenza per motivazione apparente o mancanza di motivazione
art. 14 d.lgs. n. 546/1992
interpretato come disciplina autonoma del litisconsorzio necessario nel processo tributario, configurabile solo in presenza di atto impositivo unitario e posizione inscindibilmente comune di più soggetti
art. 102 c.p.c.
richiamato in contrapposizione all'art. 14 d.lgs. n. 546/1992, che costituisce una fattispecie autonoma nel processo tributario
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato quale parametro della nullità della sentenza per difetto di motivazione
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato nel motivo sulla carenza di motivazione
Massime di principio
- La motivazione è apparente, e la sentenza è nulla, quando il giudice espone argomentazioni solo graficamente esistenti ma non idonee a rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito; non è sufficiente un richiamo generico a documenti, atti di altro procedimento o decisioni di altri giudici senza autonoma valutazione critica.
- Nel giudizio tributario la motivazione per relationem alla decisione di primo grado è ammissibile solo se il giudice d'appello dia conto, anche sinteticamente, delle ragioni della conferma rispetto ai motivi di impugnazione o dell'identità delle questioni già esaminate, in modo da consentire la ricostruzione di un percorso argomentativo coerente tra primo e secondo grado.
- Gli atti e le prove raccolti in sede penale possono essere utilizzati nel processo tributario, ma il giudice tributario deve sottoporli a una propria ed autonoma valutazione; non può limitarsi a recepire in modo acritico imputazioni o risultanze del procedimento penale.
- Nel processo tributario il litisconsorzio necessario sussiste solo quando l'atto impositivo è unitario e coinvolge più soggetti nella medesima fattispecie costitutiva dell'obbligazione; non basta la mera comunanza fattuale o la presenza di altri soggetti nella vicenda se ciascuno è destinatario di distinti atti impositivi.
- La solidarietà tributaria, di per sé, non comporta automaticamente litisconsorzio necessario tra i coobbligati, poiché ciascun soggetto resta separatamente destinatario dei poteri di accertamento e riscossione dell'Amministrazione finanziaria.
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