Cassazione Civile, Ordinanza n. 16330/2023 del 08/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Una società aveva affidato a un consulente fiscale l’incarico di curare la pratica per ottenere un credito d’imposta per investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive nel Mezzogiorno, in relazione all’acquisto di una macchina industriale. La società ha sostenuto che il professionista, pur avendo inviato telematicamente la domanda, non aveva poi trasmesso una dichiarazione sostitutiva richiesta dall’Agenzia delle Entrate dopo il diniego dell’istanza, con conseguente perdita del beneficio fiscale e danno risarcibile. In primo grado la domanda era stata rigettata; in appello la Corte territoriale ha invece condannato il professionista al risarcimento e ha accolto la manleva della compagnia assicuratrice. In Cassazione la società ha proposto ricorso principale con due motivi, deducendo: 1) violazione di giudicato interno perché la sussistenza dei presupposti per il credito d’imposta sarebbe stata già coperta da giudicato; 2) violazione delle regole processuali e della non contestazione, sostenendo che la ricorrenza dei requisiti per il beneficio fosse pacifica e provata. Il professionista e l’assicurazione hanno resistito con controricorsi e ricorsi incidentali. La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso principale per difetti di specificità e di esposizione del fatto processuale. Sul ricorso incidentale dell’assicurazione ha accolto il secondo motivo, ritenendo errata la ricostruzione del momento di avvio dell’investimento ai fini dell’agevolazione fiscale: il discrimine rilevante non è la materiale esecuzione del pagamento o la conclusione traslativa del contratto, ma l’esistenza di un ordine/ impegno giuridicamente vincolante ad acquisire il bene, secondo la nozione rilevante alla luce della decisione della Commissione europea sull’aiuto di Stato. Di conseguenza, la sentenza d’appello è stata cassata con rinvio, con assorbimento degli ulteriori motivi dei ricorsi incidentali.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della società per carente esposizione del fatto processuale e per mancata specifica indicazione degli atti rilevanti. Ha invece accolto il secondo motivo del ricorso incidentale della compagnia assicuratrice, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione. Sono stati assorbiti gli ulteriori motivi dei ricorsi incidentali del professionista e dell’assicurazione. Il rinvio è stato disposto perché la Corte territoriale aveva erroneamente individuato il momento di avvio dell’investimento ai fini del credito d’imposta, confondendo la nozione di ordine del bene con la successiva conferma del contratto e con il pagamento di parte del prezzo. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente principale come parametro del preteso giudicato interno; la Corte nega che vi fosse un capo autonomo coperto da giudicato sul punto dedotto.
invocato per sostenere l’efficacia del giudicato; la Corte esclude la fondatezza della doglianza per difetto di specificità del ricorso e, in ogni caso, perché la questione era stata devoluta in appello.
art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
il ricorso per cassazione deve contenere una chiara ed esauriente esposizione dei fatti di causa e del fatto processuale; la mancanza di tale requisito comporta inammissibilità.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito sono inammissibili se il ricorrente si limita a richiamarli senza riprodurli o indicarne specificamente la collocazione e il contenuto rilevante.
richiamato dalla ricorrente principale per sostenere la non contestazione; la Corte ribadisce che la non contestazione deve risultare specificamente dagli atti processuali, da riprodurre nel ricorso.
richiamato insieme all’art. 115 c.p.c. per la dedotta non contestazione.
richiamato in relazione alle preclusioni e alla contestazione dei fatti.
richiamato nel ricorso incidentale per la ricostruzione del momento di conclusione del contratto relativo all’acquisto del macchinario.
richiamato nel ricorso incidentale in tema di vincolo contrattuale e opzione/accettazione, ai fini della qualificazione dell’ordine del bene.
richiamato nel ricorso incidentale dell’assicurazione tra le norme sulla responsabilità professionale.
richiamato nel ricorso incidentale dell’assicurazione per la diligenza del professionista.
richiamato nel ricorso incidentale dell’assicurazione quale base della responsabilità da inadempimento.
richiamato nel ricorso incidentale dell’assicurazione per il regime della responsabilità del professionista.
richiamato in relazione all’onere probatorio sul danno, sul nesso causale e sui presupposti del beneficio fiscale.
art. 31 d.l. 31 maggio 2010, n. 78
richiamato nel ricorso incidentale del professionista con riguardo alla compensabilità del credito d’imposta con debiti iscritti a ruolo.
art. 1 d.m. 10 febbraio 2011
richiamato nel ricorso incidentale del professionista in tema di compensazione del credito d’imposta.
art. 1, commi 271-279, L. 27 dicembre 2006, n. 296
disciplina il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nelle aree svantaggiate; la Corte afferma che, ai fini dell’agevolazione, il momento rilevante è l’ordine del bene, inteso come impegno giuridicamente vincolante ad acquistarlo, secondo il vincolo derivante dalla decisione della Commissione europea.
art. 1, comma 273, lett. a), L. 27 dicembre 2006, n. 296
norma applicata alla fattispecie del macchinario industriale; il discrimine temporale va individuato nell’ordine del bene, non nel pagamento del prezzo o nella traditio.
artt. 107 e 108 TFUE
richiamati per affermare che la compatibilità dell’aiuto di Stato va verificata alla luce della decisione della Commissione europea, vincolante per l’ordinamento interno.
circolare Agenzia delle Entrate 11 aprile 2008, n. 38/E
richiamata per la nozione di progetto avviato, ma la Corte precisa che la lettura corretta deve essere coordinata con la decisione della Commissione europea.
circolare Agenzia delle Entrate 3 giugno 2003
richiamata nel ricorso incidentale dell’assicurazione nel quadro normativo relativo al credito d’imposta.
decisione Commissione europea C(2008) 380 del 25 gennaio 2008
ha circoscritto l’operatività dell’aiuto di Stato ai progetti di investimento iniziale avviati dopo il 1° gennaio 2007; per la Corte, il progetto comincia quando il bene è ordinato, cioè quando sorge un impegno giuridicamente vincolante all’acquisizione del bene.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la doglianza è inammissibile se non consente di ricostruire chiaramente il fatto processuale e il contenuto degli atti rilevanti; il ricorrente deve esporre in modo specifico e autosufficiente i fatti, le difese e gli atti su cui fonda il motivo.
- La deduzione del giudicato interno richiede la precisa dimostrazione che il capo di sentenza sia autonomo e non sia stato devoluto in appello; un’affermazione generica o meramente logica della sentenza di primo grado non è sufficiente a formare giudicato.
- La non contestazione può essere valorizzata solo se il ricorrente riproduce o indica specificamente gli atti processuali dai quali risulti l’effettiva assenza di contestazioni sulla circostanza dedotta.
- La responsabilità del professionista per omessa o inesatta prestazione presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta e la perdita lamentata; quando il danno consiste nella mancata fruizione di un’agevolazione fiscale, occorre verificare in concreto se il beneficio sarebbe stato legittimamente ottenibile.
- Quando la perdita del beneficio dipende dal mancato perfezionamento di una domanda agevolativa, il giudizio controfattuale deve essere condotto sulla base del momento giuridicamente rilevante per l’avvio dell’investimento o dell’operazione, non sulla base di meri adempimenti esecutivi successivi.
- In materia di aiuti di Stato, la disciplina interna va interpretata in modo conforme alla decisione della Commissione europea, che vincola la definizione dei requisiti temporali e sostanziali dell’agevolazione.
- Ai fini dell’individuazione dell’"ordine" di un bene strumentale, rileva l’assunzione di un impegno giuridicamente vincolante all’acquisizione del bene, anche se sottoposto a condizioni o con effetti esecutivi differiti; non è necessario il trasferimento della proprietà né il pagamento integrale del prezzo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16153/2023 del 08/06/2023
- ordinanza_civile · 8 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16154/2023 del 08/06/2023
- ordinanza_civile · 8 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16158/2023 del 08/06/2023
- ordinanza_civile · 8 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16161/2023 del 08/06/2023
- ordinanza_civile · 8 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16176/2023 del 08/06/2023
- ordinanza_civile · 8 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16177/2023 del 08/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →