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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10732/2024 del 22/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società ricorrente, esercente attività di raccolta scommesse con sede all'estero e operante in Italia tramite centri trasmissione dati, impugnava un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione le contestava il mancato versamento dell'imposta unica sulle scommesse per l'anno 2008, ritenendola obbligata in solido con il titolare del centro di trasmissione dati che operava per suo conto. Dopo il rigetto in primo grado, la CTR aveva accolto l'appello solo sulle sanzioni, confermando la responsabilità solidale dei bookmakers esteri fuori dal sistema concessorio. In cassazione la società proponeva sette motivi: chiedeva in via preliminare rinvio pregiudiziale alla CGUE e nuova rimessione alla Corte costituzionale; denunciava violazione dei principi UE di parità di trattamento, non discriminazione e libertà di stabilimento, sostenendo che l'art. 3 d.lgs. 504/1998, come interpretato dalla legge di stabilità 2011, non potesse applicarsi retroattivamente e che la sentenza costituzionale n. 27/2018 non avesse corretto i vizi della disciplina; contestava inoltre che la CTR avesse alterato i presupposti dell'avviso, che il tributo non fosse territorialmente dovuto, che l'avviso fosse immotivato per relationem per mancata allegazione del PVC, che difettasse il contraddittorio endoprocedimentale e che la solidarietà e la rivalsa fossero state lette in modo incompatibile con l'art. 64, co. 3, d.P.R. 600/1973 e con gli artt. 3 e 53 Cost.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure principali, richiamando la giurisprudenza già consolidata della Cassazione, la sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018 e la sentenza della CGUE C-788/18 del 26 febbraio 2020. Ha affermato che, per le annualità successive al 2011 e per i rapporti proseguiti oltre l'entrata in vigore della norma interpretativa, l'imposta unica è dovuta anche per le scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio, che il bookmaker estero realizza esso stesso il presupposto impositivo tramite l'attività svolta in Italia per mezzo dei CTD, che non vi è discriminazione né violazione della libertà di stabilimento, e che non occorreva un nuovo rinvio alla CGUE. Ha inoltre reputato infondato il motivo sulla motivazione dell'avviso, ritenendo sufficiente il richiamo al PVC e ai criteri oggettivi di determinazione della base imponibile, e infondato il motivo sul contraddittorio endoprocedimentale, poiché l'imposta in questione non è tributo armonizzato e non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio in assenza di specifica previsione. Il settimo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non confrontato con la sentenza impugnata e perché attinente, in sostanza, alla disciplina della rivalsa del ricevitore e non alla debenza dell'imposta da parte del bookmaker.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 504/1998, art. 3

    La disposizione, come interpretata dalla legge di stabilità 2011, va intesa nel senso che soggetto passivo dell'imposta unica è chiunque gestisca, anche per conto terzi e anche all'estero, concorsi pronostici o scommesse, compresi i bookmaker privi di concessione che operano tramite CTD in Italia.

  • d.lgs. n. 504/1998, art. 1

    L'imposta unica sulle scommesse è comunque dovuta anche quando la raccolta del gioco avvenga in assenza o inefficacia della concessione.

  • L. n. 220/2010, art. 1, commi 64 e 66

    La norma di interpretazione autentica estende il prelievo ai soggetti che operano fuori dal sistema concessorio e prevede la solidarietà del soggetto per conto del quale l'attività è esercitata.

  • d.P.R. n. 600/1973, art. 64, comma 3

    La rivalsa disciplinata dalla norma riguarda i casi in cui il coobbligato paghi l'imposta per fatti o situazioni esclusivamente riferibili ad altri; non governa la solidarietà paritetica affermata per l'imposta sulle scommesse.

  • L. n. 212/2000, art. 7

    L'avviso di accertamento è sufficientemente motivato se consente al contribuente di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali; il richiamo al PVC regolarmente conosciuto è idoneo.

  • L. n. 212/2000, art. 12

    Non introduce, per il tributo in esame, un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale in assenza di specifica previsione.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno del diritto di difesa; la Corte esclude la violazione perché il contribuente ha potuto conoscere la pretesa e difendersi.

  • art. 53 Cost.

    La Corte esclude che l'imposizione ai bookmaker esteri violi la capacità contributiva, poiché essi realizzano direttamente il presupposto impositivo.

  • art. 3 Cost.

    La disciplina non determina disparità irragionevole, né discriminazione tra operatori nazionali ed esteri; l'estensione ai soggetti fuori concessione è giustificata dall'esigenza di effettività del prelievo.

  • art. 56 TFUE

    La normativa italiana sull'imposta unica non ostacola né rende meno attraente la libera prestazione dei servizi da parte del bookmaker estero, secondo la CGUE C-788/18.

  • art. 267 TFUE

    Non sussistono i presupposti per un nuovo rinvio pregiudiziale alla CGUE, poiché la questione è già stata chiarita in modo esaustivo.

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    La censura è respinta perché la CTR non ha modificato illegittimamente il contenuto dell'avviso di accertamento.

  • art. 48-bis d.lgs. n. 546/1992

    La proposta di conciliazione in udienza non giustifica il rinvio del giudizio di cassazione.

  • art. 48 d.lgs. n. 546/1992

    La disciplina della conciliazione fuori udienza è richiamata solo per chiarire che non è stato esteso alla Cassazione un meccanismo di rinvio per tentativo conciliativo.

  • art. 24 D.L. n. 98/2011

    Viene richiamato per la determinazione induttiva della base imponibile, basata su dati oggettivi quali la raccolta media provinciale.

  • art. 4, comma 1, lett. b), n. 3, d.lgs. n. 504/1998

    È la norma sulla commisurazione dell'aliquota, applicabile secondo i criteri di legge a tutti i soggetti che raccolgono scommesse.

  • art. 4, comma 4-bis, L. n. 401/1989

    È evocato solo per distinguere il piano penale, nel quale l'attività può essere ritenuta non punibile per contrasto con il diritto UE, da quello tributario, in cui resta dovuta l'imposta.

Massime di principio

  • In materia di imposta unica sulle scommesse, il bookmaker estero che organizza o gestisce la raccolta tramite centri operanti in Italia realizza il presupposto impositivo ed è soggetto passivo del tributo, anche se l'attività non è illecita sul piano penale.
  • La disciplina introdotta dalla legge di stabilità 2011, come letta dalla Corte costituzionale, non ha natura sanzionatoria ma tributaria: serve a ricomprendere nel prelievo anche le raccolte fuori dal sistema concessorio e a evitare irragionevoli esenzioni.
  • Per le annualità successive al 2011, e per i rapporti che si sono protratti oltre l'entrata in vigore della norma interpretativa, la solidarietà tra bookmaker e ricevitoria/CTD è paritetica e consente all'Erario di pretendere il tributo da ciascun soggetto, senza necessità di preventiva escussione di uno solo di essi.
  • La diversa disciplina relativa alla rivalsa interna tra bookmaker e intermediario non incide sulla debenza del tributo nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.
  • Il controllo sulla motivazione dell'avviso di accertamento è soddisfatto quando il contribuente sia posto in condizione di conoscere la pretesa e di contestarla efficacemente; il richiamo a un PVC conosciuto o allegato può essere sufficiente.
  • Fuori dai tributi armonizzati non esiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale: esso sorge solo nei casi espressamente previsti dalla legge.
  • Il riconoscimento della liceità dell'attività di raccolta scommesse ai fini penali non comporta automatica insussistenza del presupposto tributario, perché il piano fiscale resta autonomo.
  • Non è necessario un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia quando la questione interpretativa sia già stata definita in modo chiaro e specifico dalla giurisprudenza unionale.
  • Non si configura violazione del principio di non discriminazione o della libertà di stabilimento se la normativa fiscale si applica indifferentemente agli operatori nazionali ed esteri che svolgono la medesima attività in Italia.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicatoRinvio pregiudizialePrimato del diritto dell'Unione europeaBuona fede e correttezza

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