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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45220/2024 del 09/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la sua domanda di affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell'art. 58-quater, comma 7-bis, Ord. pen., perché già beneficiario di un precedente affidamento (8/10/2013) per reato in materia di stupefacenti — reato per il quale risultò estinzione con provvedimento del 3/5/2018 — e poi nuovamente autore di analogo reato, con applicazione della recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen., e attuale espiazione della pena. Il ricorrente denunciava errori di diritto e di motivazione: il Tribunale avrebbe fatto riferimento all'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. 309/90 nonostante fosse stata esclusa in sede di cognizione, non avrebbe valutato positivamente i progressi trattamentali e avrebbe escluso la concedibilità della misura alternativa limitandosi ad applicare la preclusione dell'art. 58-quater, comma 7-bis, senza considerare la possibilità di una interpretazione restrittiva indicata dalla giurisprudenza costituzionale e senza verificare la sussistenza delle condizioni temporali richieste da tale interpretazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso (pur per ragioni differenti da quelle prospettate dall'appellante), annullando l'ordinanza impugnata e disponendo il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo giudizio. La Cassazione ha rilevato che il Tribunale non ha verificato se il precedente affidamento in prova fosse stato concesso quando il ricorrente era già stato dichiarato recidivo: tale verifica è necessaria alla luce dell'interpretazione "costituzionalmente orientata" dell'art. 58-quater, comma 7-bis (Corte Costituzionale, sent. n. 291/2010), che limita l'esclusione assoluta del beneficio alla specifica ipotesi in cui il reato espressivo della recidiva sia stato commesso dopo la sperimentazione della misura alternativa concessa quando la recidiva era già operante. Per tali ragioni l'ordinanza è stata annullata con rinvio affinché il Tribunale compia le verifiche e rivaluti la richiesta in piena autonomia decisionale.

Norme richiamate

  • art. 58-quater, comma 7-bis, Ord. pen. (l. 354/75)

    Preclude l'accesso all'affidamento in prova, alla detenzione domiciliare e alla semilibertà al condannato cui sia stata applicata la recidiva ex art. 99, comma 4. La Corte Costituzionale (sent. n. 291/2010) ha però indicato un'interpretazione restrittiva: l'esclusione assoluta opera soltanto quando il reato espressivo della recidiva reiterata sia stato commesso dopo la sperimentazione della misura alternativa già concessa a persona in stato di recidiva (cioè quando il beneficio era già stato sperimentato nonostante la recidiva), altrimenti il divieto non deve essere applicato automaticamente.

  • art. 99, comma 4, cod. pen.

    Prevede l'aggravazione per recidiva reiterata. L'applicazione dell'aggravante incide sul trattamento sanzionatorio e sulla possibilità di accesso a misure alternative; tuttavia, la sua mera applicazione non determina automaticamente l'improcedibilità dell'affidamento senza la verifica delle condizioni temporali previste dall'interpretazione costituzionale dell'art. 58-quater.

  • art. 80, d.P.R. 309/90

    Aggravante specifica per reati in materia di stupefacenti. Nel caso esaminato era stata esclusa in sede di cognizione, perciò il Tribunale non poteva farne fondamento per negare il beneficio.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 291 del 4/10/2010

    Ha dichiarato inammissibili questioni di legittimità costituzionale ma ha indicato l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 58-quater, comma 7-bis: l'esclusione dal beneficio non deve operare in modo assoluto se non quando ricorra la specifica situazione temporale (reato commesso dopo la sperimentazione della misura alternativa concessa con la recidiva già applicata). Tale indirizzo evita un'irragionevole preclusione e impone al giudice di valutare i casi conformemente.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione invocati dall'appellante (inosservanza ed erronea applicazione di legge e vizio di motivazione). La Corte ha esaminato il motivo e dichiarato il ricorso fondato per ragioni diverse ma con esito favorevole al ricorrente.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Regola i limiti della riproduzione del motivo nel ricorso: il motivo era riprodotto nei limiti di tale disposizione.

Massime di principio

  • Prima di negare l'accesso a misure alternative per effetto dell'art. 58-quater, comma 7-bis, il giudice deve accertare la sequenza temporale tra la dichiarazione di recidiva, l'eventuale precedente affidamento e il successivo reato: l'esclusione assoluta è applicabile solo se il nuovo reato è stato commesso dopo che il condannato aveva già sperimentato la misura alternativa mentre era nella condizione di recidiva.
  • La mera applicazione della recidiva ex art. 99, comma 4, non legittima automaticamente la preclusione del beneficio: il giudice deve valutare il caso concreto, compresi gli esiti del trattamento e l'effettiva significatività dei precedenti.
  • Non è corretto fondare il diniego su circostanze aggravanti che siano state escluse in sede di cognizione: le valutazioni della cognizione vincolano la decisione sull'accesso alle misure alternative quando rilevanti per l'atto esecutivo.
  • Il Tribunale deve considerare anche gli elementi relativi al percorso trattamentale e all'osservazione del condannato; l'assenza di una valutazione motivata sui progressi trattamentali può rendere viziata la decisione.
  • In presenza di precedente affidamento fallito o di reato della stessa natura commesso dopo una sperimentazione della misura, il giudice può ritenere giustificata la preclusione; in assenza di ciò, deve dar seguito all'interpretazione restrittiva richiamata dalla Corte costituzionale e valutare la concedibilità della misura alternativa.

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