Cassazione Penale, Sentenza n. 44958/2024 del 09/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale deduceva la violazione dell'art. 12-bis d.lgs. 74/2000 per l'omessa pronuncia sulla confisca obbligatoria del profitto del reato. Marini Francesco, invece, deduceva (1) violazione dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p. perché la Corte d'appello, riformando la sentenza assolutoria, non avrebbe rinnovato l'istruttoria dibattimentale; (2) vizio di motivazione in ordine al superamento della soglia di punibilità e alla sussistenza dell'elemento soggettivo, lamentando che la Corte d'appello non aveva dato una motivazione "rafforzata" adeguata e si era basata su elementi diversi rispetto a quelli esaminati dal primo giudice.
La decisione
Il ricorso di Marini Francesco è stato rigettato: la Corte di Cassazione ha ritenuto congrua e sufficiente la rivalutazione del materiale documentale e la motivazione rafforzata dell'appello, confermando che la riforma in peius era possibile senza rinnovazione dibattimentale quando si fonda su prove documentali e che la Corte d'appello ha adeguatamente confutato le ragioni dell'assoluzione. Il ricorso del Procuratore generale è stato invece accolto solo parzialmente: la Corte ha censurato l'omessa statuizione sulla confisca obbligatoria prevista dall'art. 12-bis d.lgs. 74/2000, ha annullato la sentenza limitatamente a tale punto e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia per nuovo esame esclusivamente sulla confisca. La condanna (sei mesi di reclusione e pene accessorie) è stata confermata; Marini è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Norma che integra il reato di indebita compensazione; la Corte ha ritenuto integrati gli elementi del reato (compensazioni per crediti inesistenti e superamento della soglia di punibilità) in relazione alle compensazioni documentate per l'anno 2017.
Prevede la confisca obbligatoria del profitto del reato nei casi previsti dal decreto; la Corte ha ritenuto obbligatoria la pronuncia sulla confisca pari all'importo corrispondente alla somma non versata e ha annullato la sentenza per l'omessa statuizione su tale punto.
Norma di riferimento in materia di compensazioni tramite modello F24; richiamata nei fatti per spiegare la modalità tecnica con cui sono state effettuate le compensazioni contestate.
art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Limita l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria nei casi in cui la riforma contesti la valutazione della "prova dichiarativa"; la Corte ha interpretato che tale obbligo non opera quando la riforma si fonda su diversa valutazione di prove documentali.
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)
Richiama i canoni dell'impugnazione e della motivazione; la Corte ha applicato il principio secondo cui la sentenza d'appello che riformi radicalmente un'assoluzione richiede una "motivazione rafforzata" con forza persuasiva superiore.
Richiamato per evidenziare che la confisca è dovuta anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti per i delitti previsti dal medesimo decreto legislativo.
art. 6 CEDU (giurisprudenza della Corte EDU)
Richiamato in giurisprudenza per il principio che la rinnovazione dell'istruttoria può essere necessaria per garantire il diritto di difesa (esame testimoni), ma la Corte ha sottolineato che tale principio non impone automatico obbligo di rinnovazione quando la valutazione riguarda atti documentali.
Massime di principio
- Quando l'appello riforma un'assoluzione, l'obbligo di rinnovare l'istruttoria (art. 603 c.3-bis c.p.p.) opera principalmente se la riforma riguarda la valutazione della prova dichiarativa (testimonianze). Se la riforma si basa su diversa valutazione di prove documentali, la rinnovazione non è obbligatoria.
- La Corte d'appello che ribalta un'assoluzione deve fornire una motivazione "rafforzata": la valutazione diversa deve avere maggior forza persuasiva e far venire meno ogni ragionevole dubbio, non limitandosi a una plausibile alternativa interpretativa.
- In materia di reati tributari, l'art. 12-bis d.lgs. 74/2000 impone la pronuncia sulla confisca del profitto del reato; l'omissione di tale statuizione costituisce vizio correggibile in Cassazione con annullamento limitato e rinvio sul punto.
- La confisca può essere ordinata anche senza precedente sequestro cautelare e senza individuazione specifica dei beni: il giudice indica l'importo corrispondente al profitto e la fase esecutiva procede all'individuazione dei cespiti o, se necessario, alla confisca per equivalente.
- È possibile che, in un unico procedimento di cassazione, più ricorsi producano esiti diversi: la Corte può rigettare il ricorso dell'imputato e, contemporaneamente, accogliere quello del pubblico ministero su profili specifici (p.es. omessa statuizione sulla confisca).
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