Cassazione Penale, Sentenza n. 44961/2024 del 09/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che lo ha ritenuto responsabile di reati tributari previsti dall'art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (con alcune posizioni estinte per prescrizione). Le doglianze principali riguardano: 1) la determinazione della residenza fiscale (Italia vs Svizzera) e l'applicazione della Convenzione italo-svizzera sulla doppia imposizione; 2) l'assenza di dolo per possibile ignoranza inevitabile, attesa la documentazione fiscale svizzera che attesterebbe la residenza a Ginevra; 3) violazione in ordine alla confisca per equivalente e alla nozione di profitto derivante dal reato di omessa presentazione della dichiarazione; 4) illegittimità nella determinazione delle sanzioni accessorie la cui durata non sarebbe stata ridotta nonostante la diminuzione della pena principale per prescrizione di alcuni reati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Sulla questione della residenza fiscale ha ritenuto la censura di merito non proponibile in sede di legittimità e ha confermato che la Corte di appello ha adeguatamente valutato numerosi indici oggettivi (dimora abituale a Ferrara, studio professionale, contratti di utenze, spostamenti che indicano circa 300 giorni/anno in Italia, operazioni bancarie e proventi accreditati su conto italiano) che giustificano la qualificazione della residenza in Italia nonostante documenti svizzeri. Sulla pretesa ignoranza inevitabile ha ritenuto che le attestazioni svizzere non provano uno stato di scusabilità dell'errore e che non sussistono elementi concreti a favore dell'imputato; la richiesta di escussione di un consulente svizzero è stata rigettata come non necessaria. Il motivo sulla confisca è inammissibile perché la confisca non era stata oggetto di gravame in sede di appello. Quanto alle sanzioni accessorie, la Corte ha rigettato la doglianza richiamando l'orientamento di legittimità secondo cui la durata delle pene accessorie va determinata dal giudice in concreto con i parametri dell'art. 133 c.p., non automaticamente rapportata alla pena principale, e ha inoltre rilevato la carenza di specificità della censura. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 5, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
richiamato ripetutamente come norma delittuosa contestata
la Corte ha confermato la responsabilità per i fatti riconducibili a tale articolo ove riscontrati gli elementi oggettivi e soggettivi; non è stata ritenuta esistente una scusabilità dell'errore basata esclusivamente su attestazioni straniere
art. 12-bis, d.lgs. n. 74/2000
invocato dal ricorrente in relazione alla confisca per equivalente
la questione non è stata esaminata in sede di legittimità perché la confisca non era stata oggetto di gravame, rendendo il motivo inammissibile
art. 12, d.lgs. n. 74/2000
contestato in ordine alla durata delle sanzioni accessorie
la Corte ha ritenuto che la determinazione della durata delle sanzioni accessorie, quando non fissata in termini precisi dalla legge, debba essere valutata concretamente con i criteri dell'art. 133 c.p.; la censura è stata però dichiarata generica e priva di specificità
art. 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
normativa interna sullo status di residente fiscale
utilizzata dalla Corte di appello per confrontare gli indici di residenza e risolvere il conflitto con la disciplina convenzionale
Convenzione tra Italia e Svizzera sulla doppia imposizione (ratificata con L. 23 dicembre 1978, n. 943)
art. 4, comma 2, lett. a) (criteri per la persona fisica considerata residente in entrambi gli Stati)
applicata per stabilire il centro degli interessi vitali; la Corte ha ritenuto che, anche alla luce della Convenzione, gli indici fattuali indicassero la prevalenza dei rapporti e la dimora in Italia
art. 37 c.p.
richiamato in relazione al principio di uniformazione delle pene accessorie rispetto alla pena principale (giurisprudenza anteriore)
la Corte ha evidenziato che l'indirizzo precedente che uniformava automaticamente la durata delle accessorie alla pena principale è stato superato
art. 133 c.p.
criteri per la determinazione delle pene accessorie quando la legge ne prevede una durata non fissa
la Corte ha richiamato che, secondo il più recente indirizzo di legittimità, il giudice deve determinare la durata delle pene accessorie sulla base dei criteri di questo articolo
Sez. U., n. 28910 del 28/2/2019 (Suraci)
giurisprudenza di legittimità che ha modificato l'interpretazione sulla durata delle pene accessorie
stabilisce che la durata delle pene accessorie a contenuto temporale non fisso deve essere determinata in concreto secondo l'art. 133 c.p. e non rapportata automaticamente alla durata della pena principale
Sez. U., n. 6240 del 27/11/2014
citata come indirizzo giurisprudenziale precedente
menzionata per spiegare il contrasto giurisprudenziale poi risolto dalla Sez. U. 2019
art. 616 c.p.p.
richiamato in relazione alle conseguenze della declaratoria di inammissibilità
la declaratoria di inammissibilità comporta l'onere delle spese del procedimento e il versamento alla Cassa delle ammende
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
richiamata nella motivazione in merito alla determinazione delle spese e dell'assenza di colpa
utilizzata per valutare che non sussisteva colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, pur condannandolo alle spese e al versamento prescritto
Massime di principio
- In casi di doppia residenza fiscale la qualificazione dipende da indici oggettivi (dimora abituale, centro degli interessi vitali, attività economiche, contratti, presenza giornaliera) e non solo da attestazioni rilasciate dalle autorità fiscali straniere
- Documenti stranieri che attestano la residenza fiscale possono essere utili ma non sono decisivi se non si conoscono le metodiche di formazione e se contrastano con plurimi indici fattuali nel Paese opposto
- La dedotta ignoranza inevitabile per attestazioni estere non esonera automaticamente dalla responsabilità penale tributaria: serve prova concreta che l'imputato non potesse ragionevolmente determinare gli obblighi in Italia
- In Cassazione non è possibile rinnovare una censura esclusivamente di merito; vanno dedotte le violazioni di legge o vizii della motivazione con specificità
- La confisca per equivalente deve essere impugnata nei termini e nelle sedi di gravame; non può essere dedotta per la prima volta in Cassazione se non oggetto di impugnazione precedente
- La durata delle pene accessorie la cui misura non è fissa deve essere determinata dal giudice con i criteri dell'art. 133 c.p., secondo l'orientamento della Cassazione a sezioni unite 2019, e le doglianze generiche su tale punto sono inammissibili
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