Cassazione Penale, Sentenza n. 44957/2024 del 09/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la conferma della condanna per art. 10-ter d.lgs. 74/2000; tre motivi principali: 1) violazione e errata applicazione degli artt. 168-bis c.p. e 464-quater c.p.p., in quanto la Corte territoriale ha rigettato l'istanza di messa alla prova senza che l'U.E.P.E. avesse predisposto il programma di trattamento e basandosi su giurisprudenza non recente; 2) errata qualificazione del risarcimento del danno come condizione di ammissibilità della messa alla prova anziché come contenuto eventuale del programma di trattamento (art. 168-bis c.p. e 464-bis c.p.p.); 3) vizio di motivazione per argomentazioni contraddittorie della Corte di appello riguardo all'esigibilità della prestazione risarcitoria e al contemporaneo rigetto dell'istanza senza predisposizione del programma.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, affermando che la Corte territoriale ha valorizzato profili non rilevanti ai fini dell'ammissibilità della messa alla prova (in particolare la presunta incapacità a risarcire il danno). La Suprema Corte ha chiarito che il risarcimento del danno rientra nella formula "ove possibile" e non costituisce condizione ostativa se non realizzabile; ha quindi annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia perché si pronunci nuovamente, applicando il principio di diritto enunciato e valutando la sussistenza delle condizioni per l'eventuale accoglimento della messa alla prova.
Norme richiamate
d.lgs. 74/2000, art. 10-ter
Norma contestata per il reato di cui il ricorrente è stato dichiarato responsabile; citata come titolo di reato, non oggetto di specifica interpretazione nel dispositivo.
codice penale, art. 168-bis
L'art. 168-bis disciplina la messa alla prova; interpretabile nel senso che il risarcimento del danno è previsto "ove possibile" e quindi non costituisce una condizione di ammissibilità assoluta dell'istanza di messa alla prova ma un contenuto del programma di trattamento, valutabile in relazione alle condizioni personali ed economiche dell'imputato.
codice penale, art. 133
Richiamato come criterio per valutare l'adeguatezza del programma (idoneità al reinserimento sociale e corrispondenza alle condizioni di vita dell'imputato).
codice di procedura penale, art. 464-bis, comma 5
Indica la possibilità per il giudice di verificare le condizioni economiche dell'imputato ai fini dell'adeguatezza e della effettiva eseguibilità del programma di trattamento, compresa la capacità di offrire un risarcimento eventualmente "ove possibile".
codice di procedura penale, art. 464-quater
Richiamato nella doglianza del ricorrente in relazione alle fasi procedurali dell'istanza di messa alla prova; nella motivazione della Cassazione è rilevato che non può sostituirsi alla necessaria valutazione concreta dell'ammissibilità basata sui vincoli normativi di cui agli artt. citati.
Massime di principio
- Il risarcimento del danno previsto nella messa alla prova è richiesto "ove possibile" e non costituisce una condizione di ammissibilità assoluta: la mancanza di disponibilità economica non impedisce di per sé l'ammissione.
- La valutazione sull'adeguatezza del programma di trattamento deve considerare le condizioni di vita e le capacità economiche dell'imputato (art. 133 c.p. e art. 464-bis c.p.p.), e può comprendere soluzioni simboliche o prestazioni proporzionate alla situazione economica.
- Il giudice deve verificare concretamente l'esigibilità della prestazione risarcitoria prima di fondare su quella l'inammissibilità dell'istanza; il rigetto senza predisposizione del programma da parte dell'U.E.P.E. è viziato se fondato su profili non richiesti dalla legge.
- In caso di errore nella valutazione applicativa delle condizioni per la messa alla prova, la decisione è annullabile e la vicenda deve essere rimessa al giudice d'appello per una nuova valutazione conforme ai principi di diritto chiariti dalla Corte di Cassazione.
- La messa alla prova va interpretata con finalità rieducative e reintegrative, non esclusivamente punitiva: il programma deve favorire il reinserimento sociale compatibilmente con le possibilità dell'imputato.
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