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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44962/2024 del 09/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Roma del 16/1/2024 e la sentenza di primo grado del Tribunale di Velletri del 10/6/2022, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Velletri per il prosieguo del procedimento davanti al giudice competente. L'annullamento si è fondato sull'incompetenza del giudice onorario di pace che aveva deciso in primo grado alla data del giudizio.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto da Buattini: deduceva nullità della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché la sentenza era stata emessa da un giudice onorario di pace privo di capacità a decidere il reato contestato. Specificava che, alla data della sentenza di primo grado (10/6/2022), l'art. 5 del d.lgs. n. 74/2000 era punito con reclusione da due a cinque anni e non rientrava pertanto nell'elenco dei procedimenti attribuibili ai giudici onorari di pace ai sensi dell'art. 550 cod. proc. pen.; il successivo inserimento di tale reato nell'art. 550 era avvenuto solo con il d.lgs. 10/10/2022, n. 150. In subordine la ricorrente denunciava violazioni processuali e vizi di motivazione: omissione di valutazione di documentazione difensiva (nota informativa), mancanza di spiegazioni sulla determinazione dell'IVA contestata, e mancanza del requisito soggettivo (dolo) per effetto della delega della gestione contabile a terzi (Daniele Nati). La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (incompetenza del giudice onorario) e lo ha considerato assorbente rispetto agli altri.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 6, lett. b), n. 1), d.lgs. n. 116/2017

    ai giudici onorari di pace non possono essere assegnati, quanto al giudizio penale, i procedimenti diversi da quelli previsti dall'art. 550 cod. proc. pen.

    limita la competenza dei giudici onorari di pace ai soli reati espressamente elencati nell'art. 550 c.p.p.; se il reato non rientra in tale novero alla data del giudizio, il giudice onorario è incapace a decidere.

  • art. 550 cod. proc. pen.

    disciplinazione della citazione diretta per contravvenzioni e delitti puniti con reclusione non superiore a quattro anni; elenchi di fattispecie per cui il pubblico ministero procede comunque con citazione diretta

    definisce il perimetro delle materie che possono essere affidate al giudice onorario; la mancata inclusione del reato nell'elenco alla data del processo esclude la competenza del giudice onorario.

  • art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    norma relativa al reato contestato (nel periodo valutato punito con reclusione da due a cinque anni)

    alla data della sentenza di primo grado (10/6/2022) il reato era sanzionato con pena eccedente la soglia dei quattro anni prevista per l'attribuzione della competenza al giudice onorario, per cui non poteva essere deciso da tale giudice.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    modifica dell'art. 550 c.p.p. con inserimento di ulteriori fattispecie nell'elenco del comma 2

    la modifica che ha inserito il reato nell'elenco dell'art. 550 è successiva alla sentenza di primo grado e non può retroagire per sanare l'incompetenza del giudice che ha giudicato anteriormente.

  • art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    nullità della sentenza per cause previste dalla legge (richiamata dalla difesa)

    consente di qualificare come nullità assoluta la sentenza resa da giudice incompetente, con effetto annullatorio anche sulle decisioni successive fondate su quella viziata.

Massime di principio

  • Se un giudice privo di competenza ratione materiae ha pronunciato una sentenza penale, quella sentenza è affetta da nullità assoluta e può essere annullata in sede di impugnazione superiore; l'incompetenza non sanata da successivi cambiamenti normativi non può essere convalidata retroattivamente.
  • La verifica della competenza del giudice alla data del giudizio è essenziale: modifiche legislative successive non possono legittimare decisioni rese quando la norma non attribuiva ancora la competenza.
  • Quando un motivo di nullità per incompetenza è ritenuto fondante e assorbente, i restanti profili di censura (omessa valutazione di prove, vizi di motivazione, ecc.) possono restare inesaminati perché l'annullamento elimina la base giuridica del giudizio impugnato.
  • In presenza di nullità assolute che travolgono il giudizio, la Corte di cassazione può annullare senza rinvio e disporre il rinvio degli atti al giudice materialmente competente per il prosieguo.
  • Gli avvocati difensori dovrebbero tempestivamente eccepire l'incompetenza del giudice e verificare la normativa vigente alla data del giudizio; documentazione probatoria non valutata può comunque divenire irrilevante se il processo è annullato per vizi di competenza.

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