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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44959/2024 del 09/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000 sostenendo, con due motivi: (1) violazione dell'elemento oggettivo del reato: la condotta accertata si sarebbe limitata a una mera omissione/inottemperanza all'invito amministrativo a esibire documenti, configurando al più l'illecito amministrativo di cui all'art. 9 d.lgs. 471/1997 e non l'occultamento previsto dall'art. 10; la Corte di appello avrebbe erroneamente equiparato la mancata esibizione all'occultamento (la sentenza di merito aveva affermato che "la mancata esibizione equivale ad occultamento"); (2) vizio di motivazione e mancata prova dell'elemento soggettivo: non sarebbe emerso un comportamento volontario e cosciente di sottrazione dei documenti, essendovi elementi a favore dell'imputato (tentativi di recupero della documentazione tramite il commercialista che richiedeva il pagamento delle spettanze, presentazione delle dichiarazioni fiscali, delega di un rappresentante che ha prodotto parte della documentazione, presenza all'estero dell'imputato) che escluderebbero il dolo specifico di evadere le imposte.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello (Brescia) per nuovo giudizio. La Corte ha rilevato un vizio motivazionale dell'appello: la Corte di appello si era limitata a richiamare e riassumere la motivazione di primo grado senza rispondere in modo specifico e analitico alle doglianze puntuali mosse in appello relative sia all'elemento oggettivo sia all'elemento soggettivo del reato, configurando così una violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). La cassazione ha inoltre richiamato i principi di diritto sull'art. 10 d.lgs. 74/2000 (necessità di occultamento o distruzione con dolo specifico di evasione e con evento di impossibilità di ricostruzione) e ha sottolineato che, data l'insufficiente motivazione dell'appello sui punti contestati, occorre un nuovo esame in grado di merito.

Norme richiamate

  • art. 10 d.lgs. 74/2000

    Il reato richiede una condotta commissiva di occultamento o distruzione (anche parziale) di scritture o documenti contabili, un dolo specifico finalizzato all'evasione delle imposte e l'evento costituito dall'impossibilità di ricostruire i redditi o il volume d'affari. Non è integrato da una mera omissione o da una semplice tenuta carente delle scritture, che è sanzionata amministrativamente.

  • art. 9 d.lgs. 471/1997

    Disciplina le sanzioni amministrative per l'omessa tenuta delle scritture contabili; la mera omissione nella tenuta o la difficoltà di ricostruzione 'ex aliunde' rientra nell'ambito amministrativo e non nel reato penale di occultamento/distruzione previsto dall'art. 10 d.lgs. 74/2000.

  • art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)

    Consente la cassazione per vizio di motivazione quando il giudice d'appello non dia risposta specifica e adeguata alle censure svolte in gravame; la Corte ha applicato questo principio ritenendo che la Corte di appello si sia limitata a richiamare la motivazione di primo grado senza confutare le obiezioni specifiche.

Massime di principio

  • La differenza tra illecito amministrativo e reato penale: la mera omissione nella tenuta o nella esibizione delle scritture può integrare un illecito amministrativo (art. 9 d.lgs. 471/1997), mentre il reato di occultamento o distruzione (art. 10 d.lgs. 74/2000) richiede un comportamento attivo o comunque un "quid pluris" commissivo (occultare, nascondere o rendere prolungatamente non rinvenibili i documenti) e il dolo specifico di evadere le imposte.
  • Sull'elemento soggettivo: per integrare l'art. 10 occorre dimostrare la coscienza e volontà di sottrarre o distruggere la documentazione e la finalità di evasione; attività come tentativi documentati di recupero, produzione parziale della documentazione o delega a un rappresentante possono essere elementi utili a contestare il dolo.
  • Sul ruolo del giudice d'appello: quando l'appellante contesta specificamente punti della sentenza di primo grado, il giudice di secondo grado è obbligato a rispondere puntualmente a tali censure; il semplice richiamo alla motivazione di primo grado è insufficiente e può determinare la cassazione per vizio di motivazione (art. 606 c.p.p.).
  • Sulla prova: per sostenere una condanna ex art. 10 è necessaria una valutazione concreta e motivata circa la materiale indisponibilità dei documenti agli organi verificatori e circa la finalità evasiva; la mancanza di un esame specifico di questi profili giustifica il rinvio per un nuovo giudizio.
  • Prassi difensiva consigliata in situazioni analoghe: documentare tempestivamente i tentativi di reperimento dei documenti (comunicazioni al commercialista, ricevute di pagamenti o richieste di pagamento, deleghe rilasciate, produzione di quello che è stato reperito) e mettere in evidenza la mancanza di volontà di occultamento per contrastare l'accusa di reato.

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