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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14056/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha rigettato i primi tre motivi di ricorso, ha accolto il quarto motivo, e ha dichiarato assorbiti il quinto e il sesto. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, che dovrà esaminare la domanda subordinata di responsabilità extracontrattuale e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (attrice)

La controversia

La controversia nasce dalla pretesa che una notaia avesse indebitamente distratto e poi restituito a terzi somme che la controparte aveva precedentemente depositato presso di lei. Il Tribunale di Milano aveva rigettato la domanda risarcitoria; la Corte d’appello di Milano aveva confermato il rigetto, ritenendo che non fosse stato concluso un autonomo contratto di deposito tra le parti, ma che la parte attrice avesse agito come mera delegata al pagamento per conto di una società terza, nei confronti della quale soltanto la notaia avrebbe assunto obblighi contrattuali. In cassazione sono stati proposti sei motivi: (1) violazione degli artt. 1269 e 1766 ss. c.c. e dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla dedotta inapplicabilità dello schema della delegazione di pagamento, non potendo sussistere delegazione in assenza di un pregresso debito della società terza verso la notaia; (2) violazione dell’art. 1269 c.c. e omessa pronuncia, per non aver la Corte considerato che la notaia avrebbe dovuto verificare personalmente se la parte attrice fosse davvero delegata al pagamento; (3) violazione dell’art. 1218 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., per omessa valutazione della tesi della responsabilità contrattuale da contatto sociale qualificato anche ove la parte attrice fosse stata terza rispetto all’operazione; (4) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla subordinata domanda di responsabilità extracontrattuale, che la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto non proposta; (5) violazione dell’art. 2043 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., per il mancato riconoscimento della legittimazione a dedurre la violazione della normativa antiriciclaggio; (6) violazione dell’art. 17 d.lgs. 231/2007, per avere ritenuto che la notaia non fosse tenuta ad applicare tale normativa nei confronti della parte attrice perché non sua cliente. La Suprema Corte ha ritenuto infondati i primi tre motivi, osservando che l’omessa pronuncia non sussiste quando la soluzione di altra questione logicamente incompatibile travolge implicitamente la tesi non espressamente esaminata, e confermando che la delegazione di pagamento è schema negoziale causalmente neutro, utilizzabile anche in assenza di un preesistente debito del delegato o del delegante. Ha inoltre ritenuto corretta la valutazione della Corte d’appello circa l’affidamento scusabile della notaia sulla partecipazione della parte attrice all’operazione, sulla base della documentazione e del comportamento tenuto. È stato invece accolto il quarto motivo: la Corte di cassazione ha rilevato che la domanda introduttiva, interpretata nel suo contenuto sostanziale, conteneva anche una domanda subordinata di natura extracontrattuale, fondata sull’asserita illiceità del comportamento della notaia, e che tale domanda era stata erroneamente omessa dai giudici di merito. I motivi quinto e sesto sono stati dichiarati assorbiti dall’accoglimento del quarto, poiché il richiamo alla disciplina antiriciclaggio era stato prospettato come elemento a sostegno della domanda extracontrattuale. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e rinviata alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 1269 c.c.

    La delegazione di pagamento è schema negoziale causalmente neutro e può essere utilizzata anche fuori dall’ipotesi di preesistente debito del delegato verso il delegante; può servire anche alla costituzione di nuovi rapporti obbligatori.

  • art. 1766 c.c. e segg.

    Richiamati dalla ricorrente per sostenere che il rapporto non fosse riconducibile allo schema del deposito; la censura è stata ritenuta infondata in quanto superata dalla qualificazione dell’operazione come delegazione.

  • art. 112 c.p.c.

    L’omessa pronuncia non sussiste quando la questione o tesi difensiva risulti implicitamente superata dalla decisione su altra questione incompatibile; invece sussiste quando il giudice ometta del tutto di esaminare una domanda proposta in modo sostanziale.

  • art. 1218 c.c.

    Invocato per sostenere la responsabilità contrattuale da contatto sociale qualificato; la Corte ha ritenuto la censura infondata alla luce della diversa ricostruzione dei rapporti tra le parti.

  • art. 2043 c.c.

    La domanda subordinata, pur non espressamente qualificata, doveva essere letta come domanda di responsabilità extracontrattuale per comportamento illecito asseritamente dannoso.

  • art. 17 d.lgs. 231/2007

    Richiamato ai fini della prospettata violazione della normativa antiriciclaggio; la relativa censura è stata assorbita perché funzionale a sostenere la domanda extracontrattuale.

Massime di principio

  • L’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non ricorre quando la tesi non esaminata sia logicamente incompatibile con una statuizione che ne presuppone l’infondatezza, poiché in tal caso la reiezione è solo implicita.
  • Lo schema della delegazione di pagamento è causalmente neutro e può operare anche in assenza di un preesistente debito tra delegante, delegato e delegatario, potendo fungere sia da strumento di adempimento sia di costituzione di nuovi rapporti obbligatori.
  • Ai fini della qualificazione del rapporto e della responsabilità del professionista, il giudice deve valorizzare il contenuto sostanziale degli atti e della domanda, non la sola etichetta formale attribuita dalla parte.
  • Se l’atto introduttivo contiene, anche solo in via subordinata, una pretesa risarcitoria fondata sull’illiceità del comportamento altrui, il giudice deve esaminarla come domanda autonoma di responsabilità extracontrattuale.
  • La responsabilità contrattuale da contatto sociale qualificato non può essere affermata in via astratta, ma presuppone una concreta relazione giuridicamente rilevante tra le parti, accertata sulla base delle risultanze istruttorie.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoResponsabilità professionaleImpugnazioni
RamiContrattiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalitàResponsabilità precontrattuale

Testo integrale

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