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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31306/2022 del 24/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasceva dall'impugnazione, da parte di una società proprietaria di due fabbricati siti nel Comune di Adro, di un avviso di accertamento relativo all'ICI per l'anno 2009. La Commissione tributaria provinciale aveva deciso in primo grado; la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva poi respinto l'appello del Comune, con condanna alle spese. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, ma prima dell'adunanza camerale ha depositato rinuncia al ricorso, deducendo la sopravvenuta transazione della controversia, con rituale notifica alla controparte.

La decisione

La Corte ha verificato la ritualità della rinuncia al ricorso perché intervenuta prima dell'adunanza camerale, sottoscritta dalla parte e dal difensore e notificata alla controparte. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso. Ha inoltre compensato integralmente le spese processuali tra le parti, valorizzando la transazione intervenuta. Ha escluso l'applicazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, poiché la pronuncia è di estinzione e non di rigetto o inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso è rituale se interviene prima dell'adunanza camerale, è sottoscritta dalla parte e dal difensore ed è notificata alla controparte.

  • art. 391 c.p.c.

    La declaratoria di estinzione può comportare la condanna alle spese della parte che ha dato causa al processo, ma la norma va coordinata con la disciplina sulla compensazione delle spese.

  • art. 92 c.p.c.

    Consente la compensazione totale o parziale delle spese giudiziali, applicabile anche nel caso di estinzione del giudizio.

  • art. 15 D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546

    Nell'ambito del processo tributario, la disciplina sulle spese si coordina con quella generale del codice di rito, consentendo la compensazione nei casi previsti.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    L'ulteriore contributo unificato non è dovuto quando il processo si estingue per rinuncia al ricorso, poiché la norma si applica solo a ipotesi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

  • art. 27, comma 1, D.L. 28 ottobre 2020 n. 137

    Disposizione richiamata per la celebrazione della camera di consiglio non partecipata mediante collegamento da remoto.

  • art. 16, comma 3, D.L. 30 dicembre 2021 n. 228

    Disposizione richiamata quale proroga delle modalità di trattazione da remoto.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012 n. 228

    Ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002, relativo al contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se effettuata ritualmente prima della trattazione e notificata alla controparte, estingue il processo senza necessità di accettazione del resistente.
  • La rinuncia al ricorso non ha natura accettizia: produce effetti processuali autonomamente e determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
  • In caso di estinzione per rinuncia, le spese possono essere compensate integralmente o parzialmente ove ne ricorrano i presupposti, anche nel processo tributario.
  • L'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato si applica solo nelle ipotesi espressamente previste dalla legge e non è estensibile, per interpretazione analogica, all'estinzione del giudizio per rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneNullità

Testo integrale

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