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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32457/2023 del 22/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un'azione proposta da una lavoratrice contro la società presso cui sosteneva di aver svolto attività subordinata. In primo grado e poi in appello la domanda era stata respinta: la Corte d'appello di Roma aveva confermato il rigetto delle richieste di accertamento di un rapporto di lavoro subordinato dal 1.2.2011, di corretta qualificazione contrattuale con conseguenti differenze retributive e TFR, nonché della domanda di illegittimità del licenziamento disciplinare intimato con lettera del 10.1.2018, con reintegra e risarcimento. Nel ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto, con un primo motivo plurimo, la violazione di norme di diritto e dei criteri probatori: ha sostenuto che il datore non avesse provato la legittimità del recesso e i fatti posti a base della giusta causa; ha censurato la mancata conversione/separazione del rito, lamentando che la causa sul licenziamento avrebbe dovuto seguire il rito speciale ex L. 92/2012, mentre le pretese economiche avrebbero dovuto proseguire nel rito ordinario; ha denunciato l'omesso svolgimento di istruttoria; ha contestato l'inammissibilità in appello della domanda relativa alle somme non contestate ex art. 423 c.p.c.; infine ha censurato la declaratoria di inammissibilità in appello della doglianza sulla compensazione del TFR operata dalla società. Con un secondo motivo ha poi denunciato l'omesso esame di fatti decisivi sia riguardo al licenziamento, sostenendo che i giudici avessero fondato la decisione su una ricostruzione fattuale errata rispetto alla contestazione disciplinare, sia riguardo alle differenze retributive, affermando che le fosse stato applicato un CCNL peggiorativo rispetto a quello originariamente utilizzato e rivendicando un adeguamento salariale e il corretto inquadramento. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili o infondate tutte le censure tranne quella relativa alla compensazione del TFR: su questo punto ha osservato che la compensazione era stata operata dalla datrice di lavoro solo dopo la sentenza di primo grado, nel procedimento relativo all'esecutorietà della decisione, e quindi la questione doveva essere scrutinata in appello; la Corte territoriale aveva invece erroneamente dichiarato inammissibile la doglianza sul presupposto che si trattasse di questione non dedotta in primo grado. Per il resto il ricorso è stato rigettato perché volto in larga parte a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove, con motivi inoltre carenti di specificità e, trattandosi di doppia conforme, non ammissibili ex art. 348-ter c.p.c. Il giudizio è stato quindi cassato limitatamente al capo concernente la compensazione del TFR, con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

La decisione

La Cassazione ha accolto solo la censura relativa alla compensazione del TFR, cassando la sentenza impugnata nei limiti di tale motivo e rinviando alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione. Tutte le altre doglianze sono state dichiarate inammissibili o comunque respinte, perché dirette a sollecitare un nuovo esame del merito, carenti di specificità e, per i profili di vizio motivazionale, precluse dalla doppia conforme. La causa dovrà essere riesaminata dal giudice di rinvio limitatamente alla verifica della legittimità della compensazione del credito per TFR operata dalla società dopo la sentenza di primo grado; il rinvio riguarda anche la liquidazione delle spese di legittimità. La Corte ha inoltre dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione all'onere probatorio sulla legittimità del recesso; la censura della ricorrente è stata però dichiarata inammissibile perché volta a contestare la valutazione del merito.

  • art. 360 n.3 c.p.c.

    indicata come norma sul vizio di violazione/falsa applicazione di legge dedotto con il primo motivo.

  • art. 360 n.5 c.p.c.

    indicata come norma sul vizio di omesso esame di fatto decisivo dedotto con il secondo motivo.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente per lamentare l'omesso svolgimento di attività istruttoria; censura ritenuta inammissibile e infondata.

  • art. 116 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente per lamentare l'omessa o errata valutazione delle prove; censura ritenuta inammissibile.

  • art. 423 c.p.c.

    richiamato con riferimento alla domanda di assegnazione di somme non contestate e alla questione della sua inammissibilità in appello; la Cassazione ha ritenuto erronea l'inammissibilità della doglianza sulla compensazione del TFR, perché maturata dopo il primo grado.

  • art. 348-ter c.p.c.

    richiamato per affermare l'inammissibilità dei motivi ex art. 360 n.5 c.p.c. in presenza di doppia conforme, salvo specifica indicazione delle ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    menzionato per la trattazione camerale e la riserva della motivazione.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per escludere il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • L. n. 92/2012

    invocata dalla ricorrente per sostenere l'applicazione del rito speciale in materia di impugnazione del licenziamento.

  • art. 36 Cost.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere il diritto a un trattamento economico proporzionato e sufficiente a parità di lavoro.

Massime di principio

  • In presenza di una "doppia conforme", il vizio motivazionale ex art. 360 n.5 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere un nuovo esame del merito o una rivalutazione delle prove: le censure devono restare entro i limiti dei motivi di legittimità e devono essere specifiche e autosufficienti.
  • La censura che mischia profili eterogenei, o che non trascrive gli atti e i provvedimenti rilevanti, è inammissibile per difetto di specificità.
  • Una questione sopravvenuta dopo la sentenza di primo grado non può essere dichiarata inammissibile solo perché non dedotta in primo grado; se incide sul capo impugnato, deve essere scrutinata in appello.
  • Nel giudizio di lavoro, la contestazione della legittimità del licenziamento o delle differenze retributive richiede una precisa individuazione dei fatti e delle circostanze oggetto di prova; la mera contrapposizione della propria ricostruzione a quella accolta dai giudici di merito non è sufficiente in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoGiudicato

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