Cassazione Civile, Sentenza n. 1034/2023 del 16/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Contro l'avviso d'accertamento relativo all'anno 2006 con cui l'Agenzia ha rideterminato il reddito imponibile e recuperato maggiori tributi (IRES, IRAP, IVA) contestando la validità di due contratti di leasing per l'acquisto dei marchi "Durban's" e "Tesori d'Oriente". L'ufficio aveva qualificato le operazioni come prive di valide ragioni economiche e finalizzate esclusivamente a dedurre canoni e ottenere vantaggi fiscali (operazioni elusive), recuperando i costi e le detrazioni IVA. CONTER impugnò l'atto; la CTP e poi la CTR Lombardia respinsero l'impugnazione (la CTR dichiarò altresì l'appello inammissibile per difetto di specificità). In cassazione la società ha dedotto, tra l'altro, la violazione delle norme sulla specificità dei motivi d'appello, vizi di motivazione e violazioni procedurali e sostanziali relative a IVA ed abuso del diritto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo (violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992 in tema di specificità dei motivi d'appello, richiamando la giurisprudenza in materia di art. 342 c.p.c.) ritenendo ingiustificata la declaratoria di inammissibilità dell'appello da parte della CTR; ha cassato la sentenza impugnata e rinviato il processo alla Corte tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione perché esamini nel merito le ragioni dell'appello. Il secondo motivo è stato assorbito; il terzo, quarto e quinto motivo sono stati dichiarati inammissibili (perché attengono a questioni che la CTR aveva ritenuto inammissibili e quindi, secondo la giurisprudenza, le argomentazioni sul merito risultano ininfluenti). La decisione impone il ristudio dell'appello da parte della CTR e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53
Richiede specificità dei motivi d'appello nel processo tributario; la Corte precisa che la specificità può essere desunta anche implicitamente dall'intero atto di impugnazione se le ragioni risultano chiaramente enucleabili; nel caso concreto l'atto d'appello è stato ritenuto sufficientemente specifico.
codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 4
Norma di legittimità utilizzata come fondamento del ricorso per violazione di norme processuali (es. errata dichiarazione di inammissibilità dell'appello).
codice di procedura civile, art. 342
"le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati"
Definisce i requisiti dell'atto d'appello: le doglianze devono permettere al giudice superiore di comprendere chiaramente il contenuto delle censure; la Corte richiama la giurisprudenza che consente flessibilità interpretativa e la possibilità di desumere la specificità dal complesso dell'atto.
Norme fiscali richiamate nella sentenza: la CTR era stata contestata per aver dato posizioni contraddittorie in ordine all'applicazione di distinte fattispecie (sopportazione del costo vs. mancanza di inerenza); la Corte osserva che l'appello contestava questa contraddittorietà.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, n. 4
Riferimento contestato dalla ricorrente in relazione all'uso della motivazione 'per relationem' da parte della CTR; la Corte ha però dichiarato inammissibili i motivi relativi a questa censura dopo aver cassato la sentenza per il primo motivo.
D.P.R. 29 settembre 1973, art. 37-bis
Norma richiamata ratione temporis in ordine alla contestazione dell'abuso del diritto; la ricorrente contestava che il giudice regionale avesse errato nel riconoscere l'abuso per i contratti di leasing.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19
Norma sull'IVA e sulle detrazioni; l'Amministrazione aveva recuperato l'IVA detratta e la ricorrente lamentava l'assenza di motivazione della CTR su questo punto.
codice di procedura civile, artt. 112 e 183, quarto comma
Richiamati dalla ricorrente come norme procedurali (es. sulla formazione del provvedimento e contraddittorio); la Corte ha ritenuto tali motivi connessi al merito ininfluenti rispetto alla dichiarata inammissibilità iniziale e dunque inammissibili in cassazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario il requisito della specificità dei motivi d'appello va valutato concretamente: l'atto d'appello è ammesso se, considerato nel suo complesso (premesse, esposizione e conclusioni), consente di individuare con certezza le ragioni del gravame; non è richiesta una formula rigida se le doglianze risultano comunque chiaramente enucleabili.
- Se il giudice d'appello dichiara un motivo inammissibile e poi, comunque, esamina il merito di quel motivo, le argomentazioni sul merito sono ininfluenti ai fini decisori: la parte deve impugnare la declaratoria di inammissibilità (questa è la vera ragione della decisione).
- La Corte di legittimità può cassare una sentenza che ha errato sulla ammissibilità dell'appello e rinviare la causa perché la cognizione venga esercitata da una diversa composizione della CTR, che dovrà esaminare nel merito le doglianze della parte.
- Quando l'Amministrazione contesta operazioni come elusive è necessario che il giudice valuti concretamente le ragioni economiche e documentali delle operazioni; posizioni contraddittorie assunte dall'Ufficio (es. contestare contemporaneamente la sopportazione del costo e la sua inerenza) possono essere efficacemente censurate dall'appellante.
- Nel formulare un atto d'appello è prudente ripartire esplicitamente dalle statuizioni della sentenza impugnata e indicare punto per punto le ragioni per cui si chiede la riforma, allegando ove possibile riferimenti alle parti della motivazione del primo grado che si ritengono errate, così da evitare declaratorie di inammissibilità.
- Le doglianze sul vizio di motivazione 'per relationem' o su questioni di fatto e diritto (abuso del diritto, detrazione IVA) sono valutate con attenzione, ma la loro trattazione in cassazione può essere dichiarata inammissibile se la decisione impugnata è stata affetta da una dichiarazione di inammissibilità che ha privato il giudice di merito della potestas decidendi su quei punti.
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