Cassazione Penale, Sentenza n. 32990/2023 del 28/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti sono stati dichiarati colpevoli del reato previsto dall'art. 10‑bis d.lgs. n. 286/1998 e condannati a 5.000 euro di ammenda ciascuno. Con unico atto hanno impugnato la sentenza: entrambi hanno contestato il diniego dell'applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 34 d.lgs. n. 274/2000, sostenendo che il Giudice di pace non ha adeguatamente valutato le circostanze personali (in particolare la diversa posizione di Merkaj, incensurato, e le esigenze familiari di Ismailaj, quale la presenza di una figlia e la misura dell'affidamento in prova). Solo Ismailaj ha altresì dedotto l'omesso riconoscimento del vincolo di continuazione (art. 81, secondo comma, c.p.) tra il reato in esame e altro reato oggetto di sentenza irrevocabile.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per entrambi i ricorrenti, ritenendo che esso non contestasse vizi motivazionali specifici ma si limitasse a proporre rivalutazioni non manifestamente necessarie del fatto. Ha richiamato i criteri per l'applicazione dell'art. 34 d.lgs. n. 274/2000 (valutazione congiunta di esiguità del danno/pericolo, occasionalità, basso grado di colpevolezza, pregiudizio procedurale per l'imputato) e il principio che grava sull'imputato l'onere di fornire elementi probatori. Il secondo motivo, proposto solo da Ismailaj, è stato ritenuto fondato nei limiti stabiliti: dal verbale di udienza risultava che Ismailaj aveva chiesto l'applicazione della disciplina della continuazione ma il Giudice di pace non vi aveva fatto cenno, configurando un'omessa pronuncia. Per ragioni di competenza (art. 40, comma 3, d.lgs. n. 274/2000) la Corte ha annullato la sentenza limitatamente alla richiesta di applicazione della continuazione e ha rinviato la decisione al Giudice di pace di Varese in diversa composizione. Il resto del ricorso di Ismailaj è stato dichiarato inammissibile. Il ricorso di Merkaj è stato dichiarato inammissibile e lo stesso è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa (mancante specificazione testuale nella fonte).
Norme richiamate
art. 10‑bis d.lgs. n. 286/1998
Norma contestata in quanto fonte del reato per cui i ricorrenti sono stati condannati; usata come riferimento per qualificare il fatto oggettivo di ingresso/soggiorno irregolare.
Disciplina la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte richiama i criteri applicativi (esiguità del danno/pericolo, occasionalità, basso grado di colpevolezza, pregiudizio procedurale) e sottolinea che la valutazione riguarda il fatto concreto e richiede la prova di circostanze favorevoli a carico dell'imputato.
art. 81, secondo comma, cod. pen.
Riferimento normativo alla continuazione tra reati; il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento del vincolo, istanza che non è stata esaminata e la mancata pronuncia è stata ritenuta vizio suscettibile di annullamento parziale.
Citato rispetto alla misura dell'affidamento in prova (richiesta probatoria/dato personale rilevato nel motivo d'appello come elemento favorevole per Ismailaj).
art. 14‑ter d.lgs. 25/07/1998, n. 286
Riferimento alla necessità per l'imputato di provare giustificati motivi ostativi all'espulsione; la Corte richiama che l'onere probatorio grava sull'imputato e non si estende a esigenze ordinarie del migrante clandestino.
art. 40, comma 3, d.lgs. 28/08/2000, n. 274
Stabilisce regole di competenza tra giudice di pace e giudice ordinario: quando sono coinvolti provvedimenti emessi da giudice ordinario, questi rimane competente; ciò ha portato la Corte a disporre il rinvio al Giudice di pace in diversa composizione per decidere la continuazione.
Richiamato per illustrare la regola generale sulla competenza in caso di esecuzione di più provvedimenti emessi da giudici diversi, poi derogata dall'art. 40 comma 3 d.lgs. n. 274/2000.
Massime di principio
- La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 34 d.lgs. n. 274/2000) richiede una valutazione congiunta e specifica degli indici normativi sul fatto concreto: esiguità dell'offesa, occasionalità, basso grado di colpevolezza e pregiudizio procedurale; non è sufficiente richiamare genericamente circostanze favorevoli.
- L'onere di provare fatti rilevanti ai fini dell'applicazione della particolare tenuità grava sull'imputato: le deduzioni devono essere supportate da atti o prove processuali specifiche per diventare valutabili dal giudice.
- Se il giudice omette di pronunciare su una richiesta rilevante (ad es. riconoscimento della continuazione), tale omissione può costituire motivo di annullamento limitato e comportare il rinvio per nuova decisione.
- Questioni di competenza tra giudice di pace e giudice ordinario (art. 40, comma 3, d.lgs. n. 274/2000) possono impedire al giudice adito di decidere su profili che investono provvedimenti emessi da giudice ordinario; in presenza di dubbio occorre valutare la regola speciale sulla competenza.
- In impugnazione è importante formulare motivi specifici, indicare gli atti da cui si desumono le circostanze favorevoli e allegare prove o documenti che sostengano la richiesta di applicazione di istituti favorevoli (particolare tenuità, continuazione, misure alternative).
- La pronuncia favorevole parziale (annullamento limitato e rinvio) non equivale a piena vittoria dell'appellante: può riconsegnare la decisione al giudice di merito, lasciando ferme le restanti statuizioni originarie.
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