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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04333/2024 del 19/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da un'intimazione di sfratto per morosità relativa a un immobile abitativo. Il conduttore contestava la debenza dei canoni richiesti per il periodo agosto 2014-aprile 2016, sostenendo che il contratto del 20 aprile 1997 fosse nullo e che fosse rimasto efficace un precedente contratto del 1980, con canone molto più basso. Deduceva di avere corrisposto nel tempo somme eccedenti il dovuto sulla base di bollettini precompilati inviati dalla parte locatrice e proponeva domanda riconvenzionale di restituzione dell'indebito. In appello il conduttore impugnava la sentenza di primo grado che aveva escluso la nullità del contratto del 1997 e accertato una morosità inferiore a quella intimata; la società acquirente dell'immobile proponeva appello incidentale per ottenere l'integrale accoglimento della domanda di sfratto e la condanna per l'intero importo indicato nell'intimazione. In cassazione il ricorrente articolava sette motivi: (1) violazione degli artt. 81, 111 e 112 c.p.c. per avere la corte d'appello accolto l'appello incidentale della successora a titolo particolare senza chiarire il beneficiario della condanna e in asserito contrasto con la volontà della parte originaria; (2) violazione degli artt. 342 c.p.c. e 2909 c.c. per asserita inammissibilità dell'appello incidentale e formazione del giudicato sulla statuizione di primo grado, assumendo che fossero state contestate solo le risultanze della CTU; (3) violazione degli artt. 112, 115 c.p.c. e 2697 c.c. per errata determinazione del canone mensile, che sarebbe stato di euro 267,00 e non di euro 682,88; (4) violazione di artt. 1193 ss., 1230, 1231, 2909 c.c., degli artt. 112 e 115 c.p.c. e dell'art. 11 l. n. 359/1992, sostenendo che la morosità sarebbe stata inesistente alla luce del credito da lui vantato per canoni pagati in eccesso; (5) violazione dell'art. 24 l. n. 392/1978 per la validità della clausola di aggiornamento del canone 'a scaletta'; (6) violazione dell'art. 11 l. n. 392/1978 e omessa pronuncia sugli interessi relativi ai depositi cauzionali, che avrebbero dovuto essere restituiti con interessi; (7) violazione degli artt. 93 e 112 c.p.c. per la liquidazione delle spese in favore della fondazione originaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo, il terzo, il quarto e il settimo motivo; manifestamente infondati il secondo e il sesto; infondato il quinto. In particolare, ha affermato che la società acquirente dell'immobile, quale successore a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c., era legittimata a proporre appello incidentale e a chiedere la condanna in proprio del conduttore; che le censure contro la CTU erano specifiche e quindi proponibili in appello; che le doglianze sui canoni e sulla morosità miravano a un riesame del merito non consentito in sede di legittimità; che la clausola di aggiornamento automatico del canone sarebbe stata nulla, ma il diritto all'aggiornamento poteva essere esercitato solo su espressa richiesta del locatore, richiesta ritenuta sussistente attraverso i bollettini precompilati; che gli interessi sul deposito cauzionale sono dovuti solo al termine del rapporto e dopo il rilascio dell'immobile; e che la condanna alle spese nei confronti della fondazione era corretta per l'integrale soccombenza del conduttore verso la parte originaria. La Corte ha inoltre disposto il pagamento delle spese di legittimità e dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte ha escluso la violazione ritenendo legittimato il successore a titolo particolare a proporre appello incidentale e a resistere nel giudizio.

  • art. 111 c.p.c.

    Il successore a titolo particolare nel diritto controverso non è terzo ma titolare del diritto in contestazione; può impugnare la sentenza e resistere nel processo senza essere condizionato dal mancato intervento nelle fasi pregresse.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è stata ultrapetizione: la corte territoriale ha pronunciato entro i limiti della domanda proposta dal successore a titolo particolare.

  • art. 342 c.p.c.

    L'appello incidentale era specifico perché censurava la statuizione sul quantum della morosità e le conclusioni della CTU recepite in sentenza.

  • art. 2909 c.c.

    Non si era formato giudicato sulla statuizione di primo grado, poiché questa era stata specificamente censurata in appello.

  • art. 115 c.p.c.

    Le censure che miravano a rimettere in discussione la valutazione del materiale istruttorio sono state ritenute inammissibili in cassazione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare la ripartizione dell'onere probatorio, ma le doglianze erano in realtà dirette a sollecitare una nuova valutazione del merito.

  • artt. 1193 ss. c.c.

    Invocati dal ricorrente per sostenere l'erronea imputazione dei pagamenti e l'inesistenza della morosità; la Corte ha ritenuto le doglianze di merito non scrutinabili in sede di legittimità.

  • art. 1230 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai pagamenti e alla pretesa estinzione/riformulazione del debito; censura respinta perché di merito.

  • art. 1231 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel contesto della contestazione sul credito locatizio; doglianza non accolta per ragioni di merito.

  • art. 24 l. n. 392/1978

    La clausola di aggiornamento automatico annuale del canone sarebbe nulla; tuttavia il locatore può ottenere l'aggiornamento solo se lo richiede espressamente al conduttore.

  • art. 11 l. n. 392/1978

    Il deposito cauzionale produce interessi, ma l'obbligo di restituzione sorge al termine del rapporto e dopo il rilascio dell'immobile.

  • art. 11 l. n. 359/1992

    Invocato dal ricorrente, ma non ritenuto decisivo ai fini della contestazione della morosità.

  • art. 93 c.p.c.

    La liquidazione delle spese in favore della fondazione originaria è stata ritenuta corretta per la soccombenza del ricorrente nei confronti di tale parte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso va attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, anche se il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 136 d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per osservare che l'eventuale revoca del patrocinio a spese dello Stato compete al giudice del merito e presuppone i relativi accertamenti.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione del ricorso è avvenuta in adunanza camerale secondo il rito camerale semplificato.

Massime di principio

  • Il successore a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c. è legittimato a impugnare e a proporre impugnazione incidentale come parte sostanziale del rapporto, anche se non ha partecipato alle fasi pregresse del giudizio.
  • In sede di legittimità non sono scrutinabili le censure che, sotto veste di violazione di legge, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito, delle prove e delle risultanze di CTU.
  • Una clausola di aggiornamento automatico del canone di locazione può essere nulla ove superi i limiti legali, ma l'aggiornamento può operare se il locatore ne faccia richiesta espressa al conduttore.
  • Il deposito cauzionale fruttifero genera l'obbligo di corresponsione degli interessi, ma la restituzione del capitale e degli accessori matura solo alla cessazione del rapporto e dopo il rilascio dell'immobile.
  • Ai fini dell'art. 112 c.p.c. non vi è ultrapetizione quando il giudice di appello condanna il debitore in favore del soggetto che, quale successore a titolo particolare, è attuale titolare del diritto fatto valere in giudizio e ha proposto rituale impugnazione.
  • La specificità dei motivi di appello sussiste anche quando la parte censuri le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio recepite in sentenza, purché individui la statuizione impugnata e le ragioni della contestazione.

Come è indicizzato

MaterieLocazione abitativaCanoneImpugnazioni
RamiLocazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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