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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22024/2023 del 24/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministratore)

La controversia

La procedura concorsuale aveva agito contro alcuni ex componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di una società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa, chiedendo il risarcimento dei danni asseritamente derivati da cattiva gestione e omesso controllo. I danni lamentati erano tre: l'indebita percezione di aiuti comunitari, rispetto alla quale era stata emessa un'ordinanza-ingiunzione ministeriale; l'impossibilità di riscuotere crediti iscritti a bilancio per l'anno 1999 per mancanza della documentazione contabile; l'omessa consegna della cassa esistente. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto rilevando, in sintesi, che non era provato l'esito definitivo del giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione né l'effettivo esborso, che le doglianze sulla mancata consegna delle scritture erano inammissibili o comunque non decisive, e che mancava la prova del nesso causale tra condotte e danni. Con il ricorso per cassazione la procedura denunciava: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente ex artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; (2) violazione delle norme su prove, responsabilità degli amministratori e onere della prova, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente posto a carico della procedura la prova dell'esito del giudizio di opposizione e avesse mal valutato l'ordinanza-ingiunzione; (3) violazione delle norme processuali, civilistiche e fallimentari, deducendo che il mancato rilascio delle scritture e la relazione del commissario liquidatore dimostravano il danno e il nesso causale, oltre a un supposto travisamento del contenuto della sentenza penale e dell'efficacia probatoria della relazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la sentenza d'appello conteneva una motivazione ampia e comprensibile, non apparente. Ha respinto o dichiarato inammissibile il secondo motivo, affermando che la Corte territoriale aveva correttamente distribuito l'onere probatorio in materia di responsabilità degli amministratori: spettava alla procedura allegare le violazioni, provare il danno e il nesso causale, mentre agli amministratori spettava dimostrare l'adempimento. Ha inoltre escluso che la censura potesse risolversi in un riesame del materiale istruttorio. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, osservando che la valutazione di insufficienza degli elementi prodotti ai fini della prova del danno e del nesso causale non è sindacabile in cassazione, che la relazione del commissario liquidatore ha mera valenza indiziaria quando si fonda su documentazione della società, e che la mancanza o irregolare tenuta delle scritture non comporta inversione dell'onere della prova. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione deve rendere percepibile l'iter logico seguito dal giudice; è nulla solo se meramente apparente o obiettivamente incomprensibile.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della sentenza.

  • art. 113 c.p.c.

    La decisione deve essere fondata sulle norme di diritto e sulle prove ritualmente acquisite.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice ha deciso su prove non introdotte dalle parti o ha espressamente disatteso la regola di disponibilità della prova, non quando abbia semplicemente valutato diversamente le prove offerte.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione comparativa della forza persuasiva delle prove rientra nel potere del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione logica.

  • art. 117 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non valorizzato come norma decisiva nella ratio della decisione.

  • art. 2392 c.c.

    Gli amministratori rispondono verso la società per l'inosservanza dei doveri inerenti alla carica; la società deve allegare le violazioni e provare danno e nesso causale.

  • art. 2403 c.c.

    Richiamato in relazione ai doveri di vigilanza e controllo, ma senza autonoma statuizione specifica nel dispositivo motivazionale.

  • art. 2407 c.c.

    I sindaci rispondono per omesso o insufficiente controllo; la procedura deve comunque provare il danno e il nesso causale rispetto alle condotte contestate.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare il fatto costitutivo del diritto risarcitorio grava sull'attore; nel caso di responsabilità degli amministratori la procedura deve dimostrare violazioni, danno e nesso causale.

  • art. 2 l. 898/1986

    Richiamato nel ricorso, senza rilievo decisivo nella soluzione adottata.

  • art. 3 l. 898/1986

    Richiamato nel ricorso, senza rilievo decisivo nella soluzione adottata.

  • art. 1176 c.c.

    Richiamato in tema di diligenza dovuta dagli amministratori e dai sindaci, ma non determinante ai fini dell'accoglimento delle censure.

  • art. 199 l. fall.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla procedura concorsuale e agli effetti della mancata consegna della contabilità.

  • art. 205 l. fall.

    Richiamato dalla ricorrente, senza incidenza decisiva sulla soluzione.

  • art. 651 c.p.p.

    La sentenza penale richiamata non aveva efficacia decisiva sulle voci di danno dedotte in causa, perché non risultavano da essa elementi utili sulla prova del danno e del nesso causale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma sul procedimento in camera di consiglio richiamata nell'incipit processuale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto.

Massime di principio

  • La nullità della sentenza per motivazione apparente ricorre solo quando la motivazione, pur graficamente esistente, non consenta di comprendere l'iter logico-giuridico della decisione; non basta la mera insoddisfazione della parte per l'esito sfavorevole.
  • In tema di responsabilità degli amministratori verso la società, l'attore deve allegare le specifiche violazioni dei doveri gestori e provare il danno e il nesso causale, mentre incombe agli amministratori dimostrare l'adempimento dei doveri contestati.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia deciso sulla base di prove non introdotte dalle parti o abbia affermato di non dover osservare la regola di disponibilità della prova; non è invece consentito trasformare la doglianza in una richiesta di rivalutazione del merito probatorio.
  • La relazione del commissario liquidatore o del curatore, quando si fondi sull'esame della documentazione contabile della procedura e non su fatti percepiti direttamente, ha valore meramente indiziario e la sua attendibilità/probatività è rimessa al giudice di merito.
  • La mancanza o irregolare tenuta delle scritture contabili non comporta di per sé inversione dell'onere della prova in favore della procedura, ma può incidere soltanto sulla difficoltà di quantificazione e dimostrazione del danno.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAmministratoriSindaci e revisoriLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileSocietarioFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazioneResponsabilità degli amministratori
IstitutiOnere della provaGiudicato

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