Cassazione Civile, Ordinanza n. 23122/2026 del 13/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (utente strada)
La controversia
La controversia nasce da otto verbali per eccesso di velocità elevati dalla Polizia Municipale di un Comune a carico di un automobilista, rilevati con autovelox fisso installato su una strada provinciale extraurbana secondaria, previa autorizzazione prefettizia. Il Giudice di Pace aveva annullato i verbali; in appello il Tribunale ha confermato l’annullamento, ritenendo illegittimo il decreto prefettizio che consentiva l’installazione del dispositivo in quanto il tratto stradale non presentava i requisiti minimi per essere qualificato come strada extraurbana secondaria, soprattutto per l’inidoneità della banchina. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 157, 158 e 190 CdS, dell’art. 4 d.l. n. 121/2002, degli artt. 200 e 201 CdS e dell’art. 49, comma 5-undecies, d.l. n. 76/2020, sostenendo che la banchina non richieda una larghezza minima inderogabile né debba essere idonea alla sosta di emergenza, che la strada fosse comunque qualificabile come extraurbana secondaria, e che la disciplina sopravvenuta del 2020 rendesse legittimo l’uso del dispositivo senza necessità di un nuovo decreto prefettizio.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ribadito che la contestazione differita delle violazioni di velocità è eccezionale e ammessa solo sulle strade che presentano le caratteristiche tecniche tassative previste dal Codice della strada. Ha ritenuto corretto il giudizio del Tribunale secondo cui, per qualificare una strada come extraurbana secondaria, occorre verificare l’esistenza di tutti i requisiti minimi dell’intera strada e non solo del punto in cui è collocato l’autovelox; la banchina, quale spazio esterno alla carreggiata destinato al transito pedonale o alla sosta di emergenza, deve avere caratteristiche compatibili con tali funzioni. Poiché nel caso concreto la banchina era di dimensioni estremamente ridotte o inesistente in prossimità dell’apparecchio, il tratto non poteva essere considerato strada extraurbana secondaria. La Corte ha inoltre escluso l’applicabilità, in assenza del nuovo decreto prefettizio previsto dalla norma, della disciplina introdotta nel 2020. Condanna del ricorrente alle spese e al raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 142, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)
norma sanzionatoria richiamata per la violazione dei limiti di velocità contestata nei verbali.
art. 2, comma 2, lett. C), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)
definisce la strada extraurbana secondaria e richiede specifici requisiti strutturali per la relativa qualificazione.
art. 2, comma 3, lett. C), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)
indica le caratteristiche minime della strada extraurbana secondaria; la loro mancanza impedisce la qualificazione del tratto stradale in tale categoria.
art. 3 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)
la nozione di banchina è letta come spazio esterno alla carreggiata, destinato al transito dei pedoni o alla sosta di emergenza.
consente l’uso di dispositivi automatici senza contestazione immediata solo sulle strade tassativamente previste e, per le altre categorie, previa individuazione prefettizia.
richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina della contestazione delle violazioni stradali.
la contestazione non immediata è ammessa solo in presenza dei presupposti legali e sulle strade indicate dalla norma.
richiamato dal ricorrente a sostegno della funzione della banchina e della disciplina della sosta e fermata.
richiamato dal ricorrente per sostenere che la banchina non sia destinata alla circolazione veicolare ma a funzioni diverse.
richiamato dal ricorrente in relazione alla funzione della banchina per il transito dei pedoni.
art. 49, comma 5-undecies, d.l. 16 luglio 2020, n. 76, conv. in l. 11 settembre 2020, n. 120
la Corte ritiene che la nuova disciplina non sia automaticamente sufficiente in assenza del decreto prefettizio previsto per l’individuazione delle tipologie di strada.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma sul motivo di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
parametro per determinare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La contestazione differita delle infrazioni per eccesso di velocità mediante autovelox è consentita in via eccezionale solo sulle strade che possiedono i requisiti strutturali tassativamente previsti dalla legge; fuori da tali presupposti resta la regola della contestazione immediata.
- La qualificazione di una strada come extraurbana secondaria richiede la presenza di tutti i requisiti minimi tipologici dell’intero tratto stradale autorizzato, non essendo sufficiente verificare le sole caratteristiche del punto in cui è collocato il dispositivo di rilevazione.
- La banchina, ai fini della classificazione stradale, è uno spazio esterno alla carreggiata destinato al transito pedonale o alla sosta di emergenza; se è inesistente o talmente ridotta da non consentire tali funzioni, viene meno uno degli elementi necessari per la qualificazione della strada.
- Il decreto prefettizio che abilita l’uso di dispositivi automatici di rilevazione deve conformarsi rigidamente ai presupposti legali e non può fondarsi su interpretazioni estensive delle categorie stradali previste dal Codice della strada.
- La sopravvenienza normativa che amplia l’ambito di utilizzabilità dei sistemi automatici non opera in modo automatico se la stessa disciplina richiede un ulteriore atto prefettizio di individuazione delle tipologie di strada e tale atto non risulta adottato al momento dell’infrazione.
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