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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29471/2022 del 10/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (Amministrazione finanziaria)

La controversia

Due contribuenti avevano ottenuto con sentenza definitiva il riconoscimento del diritto al rimborso del 90% dell'IRPEF versata in eccedenza per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, ai sensi dell'art. 9, comma 17, L. n. 289/2002, in quanto soggetti colpiti dal sisma del 1990. In sede di giudizio di ottemperanza essi chiedevano l'esecuzione integrale del giudicato; l'Amministrazione sosteneva invece di avere già adempiuto limitandosi a pagare il 50% dell'importo, in applicazione dell'art. 1, comma 665, L. n. 190/2014 come modificato dall'art. 16-octies D.L. n. 91/2017, che prevede la riduzione percentuale dei rimborsi in relazione alle risorse stanziate. La CTR aveva accolto l'ottemperanza, ritenendo che tale limite operasse solo nella fase amministrativa e non anche in quella giurisdizionale di esecuzione del giudicato. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione della disciplina sopravvenuta, sostenendo che i limiti quantitativi e procedurali ai rimborsi si applicano anche quando il diritto al rimborso sia stato accertato con sentenza passata in giudicato e debbano essere considerati dal giudice dell'ottemperanza.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla CTR affinché riesamini la fase di ottemperanza applicando la disciplina sopravvenuta sui limiti di spesa. La Corte ha però chiarito che tale disciplina non incide sul diritto sostanziale al rimborso già definitivamente accertato: essa regola solo le modalità di attuazione del rimborso. In caso di incapienza dei fondi, il giudice dell'ottemperanza deve verificare la disponibilità delle risorse e, se necessario, adottare misure specifiche di esecuzione, anche tramite commissario ad acta e ricorrendo alle procedure di contabilità pubblica, incluso lo speciale ordine di pagamento in conto sospeso. Non è invece ammissibile una falcidia sostanziale del credito del contribuente già riconosciuto in giudicato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 70 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il ricorso per cassazione contro la sentenza resa in ottemperanza è ammesso per violazione delle norme del procedimento; la Corte interpreta tale formula in senso ampio, includendovi ogni error in procedendo e il difettoso esercizio del potere-dovere di interpretare e integrare il giudicato.

  • art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190

    "in relazione alle istanze di rimborso presentate"; "i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute"; "a seguito dell'esaurimento delle risorse stanziate dal presente comma non si procede all'effettuazione di ulteriori rimborsi"

    La norma, come modificata, non incide sul diritto sostanziale al rimborso già accertato, ma disciplina soltanto le modalità e i tempi di attuazione del rimborso in presenza di risorse limitate.

  • art. 16-octies d.l. 20 giugno 2017, n. 91, conv. con modif. dalla L. 3 agosto 2017, n. 123

    Lo ius superveniens è applicabile alla fase esecutiva e di ottemperanza, anche quando il titolo del rimborso sia giudiziale; non è invece norma che modifica il contenuto sostanziale del diritto già riconosciuto.

  • art. 29 d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, conv. con modif. dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8

    Ha inciso solo sull'ammontare delle risorse stanziate, elevandole, senza mutare la logica applicativa della disciplina dei rimborsi.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30

    È richiamato quale base della procedura dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso utilizzabile per dare attuazione ai giudicati in caso di insufficienza di fondi.

  • art. 9, comma 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289

    Costituisce la base del beneficio fiscale riconosciuto ai contribuenti colpiti dal sisma del 1990, consistente nella definizione agevolata e, per chi ha già pagato, nel rimborso del 90% di quanto versato.

  • artt. 3, 24 e 113 Cost.

    La Corte esclude che l'interpretazione accolta leda il principio di uguaglianza o il diritto di difesa e alla tutela giurisdizionale effettiva; al contrario, l'interpretazione evita disparità di trattamento e garantisce l'effettività del giudicato.

  • art. 1 Protocollo n. 1 CEDU

    La disciplina è letta in modo compatibile con il principio del giusto equilibrio tra interesse pubblico alla gestione delle risorse e tutela del credito patrimoniale già accertato.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario di ottemperanza, il giudice può e deve integrare il contenuto precettivo del giudicato, verificando le condizioni legali sopravvenute che incidono sulle modalità di esecuzione, ma non può attribuire o negare diritti nuovi rispetto a quelli riconosciuti dalla sentenza da attuare.
  • Le norme sopravvenute che fissano limiti di spesa o riduzioni percentuali per i rimborsi fiscali non incidono sul diritto sostanziale già definitivamente accertato, bensì regolano soltanto il procedimento di attuazione e pagamento; l'eventuale incapienza dei fondi comporta un differimento o una diversa modalità di esecuzione, non l'estinzione del credito.
  • In materia di esecuzione di giudicati tributari relativi a rimborsi per benefici fiscali, il giudice dell'ottemperanza deve verificare la disponibilità delle risorse stanziate e, in caso di incapienza, disporre le misure necessarie per l'effettiva esecuzione, anche mediante commissario ad acta e strumenti di contabilità pubblica.
  • La limitazione procedurale dei rimborsi deve essere interpretata in modo costituzionalmente e convenzionalmente orientato, così da evitare irragionevoli disparità di trattamento tra contribuenti in identica situazione sostanziale e da preservare l'effettività della tutela giurisdizionale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europeaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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