Cassazione Civile, Ordinanza n. 16918/2023 del 13/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte prende atto della rinuncia al ricorso per cassazione e dichiara estinto il giudizio, rilevando che la rinuncia produce l'estinzione anche senza accettazione della controparte. Dispone inoltre la compensazione integrale delle spese di legittimità tra le parti e afferma che non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di pagamento con cui l'amministrazione doganale ha recuperato somme per asserita violazione degli obblighi e delle condizioni del regime doganale del perfezionamento attivo con sospensione dei dazi, utilizzato dalla società in relazione all'importazione temporanea di olio dichiarato "extra vergine". La società ha impugnato l'atto davanti alla CTP, che ha respinto il ricorso; in appello la CTR ha confermato il rigetto ritenendo corretto l'operato dell'ufficio sulla base delle controanalisi svolte con panel test ritenuto legittimo. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione articolato in dieci motivi, ma successivamente, con memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., ha dichiarato di rinunciare al ricorso per sopravvenuto difetto di interesse e ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio.
Norme richiamate
Richiamato come base procedurale della memoria con cui è stata formalizzata la rinuncia al ricorso in cassazione.
La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio; la Corte applica la disciplina come risultante dalla modifica del comma 3.
Richiamato insieme all'art. 390 c.p.c. per la declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità.
art. 35, comma 6, D.Lgs. n. 149 del 2022
Indicato per l'applicazione ratione temporis della modifica dell'art. 390 c.p.c.
Richiamata per la modifica normativa rilevante ai fini dell'applicazione temporale della disciplina sulla rinuncia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in ragione dell'estinzione del giudizio per rinuncia.
art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio anche senza accettazione della controparte, purché la rinuncia sia ritualmente comunicata e sia applicabile la disciplina processuale pertinente.
- Quando il giudizio di legittimità si estingue per rinuncia, il giudice può compensare integralmente le spese in considerazione delle ragioni della decisione.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato previsto per i ricorsi respinti o dichiarati inammissibili.
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