Cassazione Civile, Ordinanza n. 36619/2021 del 25/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (committente)
La controversia
Il lavoratore aveva agito per ottenere l'accertamento della sussistenza di un'interposizione illecita di manodopera nel rapporto tra la società committente e l'appaltatrice, sostenendo che l'appalto fosse solo formale e che, in concreto, egli operasse alle dipendenze della committente. In appello la domanda era stata rigettata perché era stato ritenuto genuino l'appalto: la Corte territoriale aveva escluso che il lavoratore avesse ricevuto direttive, controlli o poteri disciplinari dalla committente, aveva valorizzato l'autonomia organizzativa dell'appaltatrice nella gestione dei turni e aveva ritenuto che le mansioni svolte rientrassero nell'oggetto dell'appalto, comprensivo anche di servizi sussidiari di supporto, micromanutenzione e decoro. In cassazione il ricorrente ha dedotto due motivi: con il primo, violazione delle norme sull'intermediazione di manodopera e sull'appalto, lamentando che la Corte d'appello non avesse correttamente apprezzato gli indici dell'appalto illecito; con il secondo, omesso esame di fatti decisivi, per non avere considerato taluni elementi testimoniali e documentali da cui emergerebbe la mancanza di una vera organizzazione imprenditoriale in capo all'appaltatrice, l'uso di mezzi forniti dalla committente, l'assenza di un effettivo potere direttivo e la natura delle prestazioni asseritamente estranee all'appalto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente prospettate come violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo, mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio e della ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito, attività non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che, anche a voler riferire il primo motivo alla disciplina dell'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, la Corte territoriale aveva accertato con valutazione di merito la sussistenza dei requisiti dell'appalto genuino, cioè la permanenza in capo all'appaltatrice del potere direttivo-organizzativo e del rischio d'impresa. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
La violazione di legge è configurabile solo come errore nell'individuazione della norma regolatrice o nella sua portata precettiva, non come contestazione della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Il vizio di omesso esame è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo; non basta la mancata considerazione di singoli elementi istruttori se il fatto rilevante è stato comunque valutato.
art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003
Nel distinguere l'appalto genuino dalla somministrazione di lavoro, rilevano la permanenza in capo all'appaltatore del potere direttivo e organizzativo sui lavoratori impiegati e l'assunzione del rischio d'impresa.
artt. 20-28 d.lgs. n. 276 del 2003
Sono richiamati come disciplina della somministrazione di lavoro, contrapposta all'appalto genuino.
L'appalto è caratterizzato dall'organizzazione dei mezzi e dalla gestione a proprio rischio da parte dell'appaltatore.
art. 1 L. n. 1369 del 1960
In tema di intermediazione vietata di manodopera, il giudice deve verificare se vi sia un diretto potere dispositivo e di controllo dell'appaltante sui dipendenti dell'appaltatore.
Le spese seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il vizio di violazione di legge non consente di rimettere in discussione l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito, ma solo di censurare l'erronea individuazione o applicazione della norma giuridica.
- Nel giudizio di legittimità, la doglianza ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione delle prove; è necessario indicare un fatto storico decisivo del quale sia stato omesso l'esame.
- Ai fini della qualificazione di un appalto come genuino, assumono rilievo la permanenza in capo all'appaltatore del potere direttivo e organizzativo sui lavoratori impiegati e l'assunzione del rischio d'impresa.
- La mera esistenza di un coordinamento tra committente e appaltatore non basta, di per sé, a integrare intermediazione illecita di manodopera; occorre un intervento dispositivo e di controllo del committente sulle persone dell'appaltatore.
- L'omesso esame di singoli elementi probatori non integra automaticamente il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice.
- rami
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