Sentenza del 09/03/2016 n. 4618 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della CTR della Lombardia per violazione e falsa applicazione della Legge n. 289 del 2002, art. 9-bis, nonché degli artt. 7, 8, 9, 15 e 16 della stessa legge. La questione riguardava il perfezionamento del condono per omessi o ritardati versamenti in caso di pagamento rateale: secondo la contribuente e i giudici di merito era sufficiente il pagamento tempestivo della prima rata; secondo l'Agenzia era necessario il pagamento integrale e tempestivo di tutte le rate previste.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, cassato senza rinvio la sentenza d'appello e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso originario della società. Ha stabilito che il condono previsto dall'art. 9-bis della Legge n. 289 del 2002 si perfeziona soltanto con il pagamento integrale e tempestivo di tutte le rate. Il mancato o tardivo pagamento anche delle rate successive alla prima comporta l'inefficacia dell'istanza e la perdita del beneficio, consentendo all'Amministrazione di recuperare l'imposta originariamente dovuta. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 17.000 euro oltre spese prenotate a debito; le spese dei giudizi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, art. 9-bis, come modificato dalla Legge n. 350 del 2003, art. 2, comma 45
Il condono riguarda gli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni del contribuente.
La norma disciplina un condono di natura clemenziale, basato sul pagamento dell'imposta e degli interessi senza sanzioni. In caso di rateizzazione, il beneficio si perfeziona esclusivamente con il pagamento integrale e tempestivo di tutte le rate dovute.
Legge n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16
Le altre forme di definizione agevolata previste dalla legge hanno natura diversa, generalmente premiale, e non possono essere applicate analogicamente all'art. 9-bis per consentire il mantenimento del beneficio nonostante l'omesso pagamento delle rate successive alla prima.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
Ha costituito la base processuale del ricorso per cassazione dell'Agenzia, fondato sulla violazione e falsa applicazione delle norme sul condono.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 2
Ha consentito alla Corte di cassare la sentenza senza rinvio e decidere direttamente il merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
La Corte ha evidenziato che il condono ex art. 9-bis non richiede una liquidazione straordinaria, poiché l'importo dovuto coincide con quello indicato dal contribuente nella dichiarazione integrativa, maggiorato degli interessi.
Massime di principio
- Quando una definizione fiscale agevolata prevede il pagamento rateale e la norma richiede il pagamento integrale, il mancato o tardivo versamento di una rata successiva alla prima può determinare la perdita dell'intero beneficio.
- Non è possibile applicare analogicamente regole più favorevoli previste per altre forme di condono, se la disciplina considerata ha natura e struttura differenti.
- Nei condoni di natura clemenziale, fondati su importi già determinabili dal contribuente e non su un accertamento straordinario, il perfezionamento del beneficio può essere subordinato all'integrale adempimento dei pagamenti.
- Il pagamento della prima rata, da solo, non dimostra necessariamente il perfezionamento della definizione: occorre verificare i requisiti specifici previsti dalla disposizione applicabile e il rispetto di tutte le scadenze.
- In caso di decadenza dal beneficio, l'Amministrazione finanziaria può procedere al recupero dell'imposta originariamente dovuta, oltre agli eventuali accessori previsti dalla legge.
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