Sentenza del 09/03/2016 n. 465 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Termini per la presentazione del ricorso - Improcedibilità in caso di sussistenza delle condizioni previste dall'art. 17 bis, d.lgs. 31.12.1992, n. 546, e senza il rispetto dei termini ivi previsti (nel testo vigente fino al 31.12.2013).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso depositato prima che siano trascorsi 90 giorni dalla presentazione del reclamo è improcedibile, se la controversia è sorta prima del 1° gennaio 2014 e ricorrono le condizioni di applicazione dell’art. 17-bis nel testo allora vigente. Il testo fornito non indica l’esito concreto di una specifica controversia, il giudice che ha pronunciato la decisione, le date del reclamo e del deposito, né statuizioni sulle spese.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il rispetto della procedura di reclamo e del termine dilatorio di 90 giorni previsto dall’art. 17-bis del d.lgs. 546/1992, nella versione vigente fino al 31 dicembre 2013. Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, il contribuente doveva presentare preliminarmente reclamo all’ufficio competente e attendere 90 giorni prima di depositare il ricorso presso la Commissione tributaria.
Norme richiamate
Art. 17-bis del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo vigente fino al 31 dicembre 2013
Di conseguenza, per le controversie sorte prima del 1° gennaio 2014, il deposito del ricorso presso la Commissione tributaria di primo grado effettuato prima dei novanta giorni prescritti è causa di improcedibilità.
Per le controversie soggette alla disciplina previgente, il reclamo e l’attesa di 90 giorni costituiscono condizioni di procedibilità: il deposito anticipato del ricorso comporta improcedibilità.
Massime di principio
- Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro soggette alla versione dell’art. 17-bis vigente fino al 31 dicembre 2013, occorreva presentare il reclamo all’ufficio che aveva emanato l’atto e attendere 90 giorni prima di depositare il ricorso.
- Se il ricorso veniva depositato prima della scadenza dei 90 giorni, era improcedibile, purché la controversia rientrasse nell’ambito applicativo della disciplina.
- Il principio riportato è riferito alle controversie sorte prima del 1° gennaio 2014 e non va automaticamente esteso alle controversie soggette a versioni successive della norma.
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